Trib. Lecce, sentenza 10/04/2024, n. 1169
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10.04.2024 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11944/2020 R.G. tra
CU AT, nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Attilio Galati e dall'Avv.
Vincenza Carcagnì come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed
INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti G.M. Rombaldi e Marcello Raho come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.11.2020 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. VO n.10043597 da gennaio 2002, chiedeva condannarsi l'istituto previdenziale a riliquidarsi la suddetta pensione con l'inclusione della esatta retribuzione pensionabile per periodi di contribuzione figurativa per malattia (c.d. malattia ad integrazione), con condanna dell'Inps al pagamento dei ratei differenziali dovuti
Instaurato il contraddittorio, l'Inps eccepiva la decadenza dall'azione e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Disposta CTU contabile, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Pregiudizialmente va dichiarata la parziale decadenza dall'azione giudiziale.
Giova a tal fine riportare la normativa che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, i commi due
e tre dell' art. 47 del DPR n. 639/70, i quali prevedono che “… Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (comma 2). Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9
1 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (comma 3).”
Con successiva disposizione (del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito il L. 1 giugno 1991, n.
166, Disposizioni urgenti in materia previdenziale), avente carattere di norma d'interpretazione autentica, è stato poi previsto che "I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina
l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei…”.
Infine, con l'art. 38, comma 1, numero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10.04.2024 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11944/2020 R.G. tra
CU AT, nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Attilio Galati e dall'Avv.
Vincenza Carcagnì come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed
INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti G.M. Rombaldi e Marcello Raho come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.11.2020 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. VO n.10043597 da gennaio 2002, chiedeva condannarsi l'istituto previdenziale a riliquidarsi la suddetta pensione con l'inclusione della esatta retribuzione pensionabile per periodi di contribuzione figurativa per malattia (c.d. malattia ad integrazione), con condanna dell'Inps al pagamento dei ratei differenziali dovuti
Instaurato il contraddittorio, l'Inps eccepiva la decadenza dall'azione e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Disposta CTU contabile, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Pregiudizialmente va dichiarata la parziale decadenza dall'azione giudiziale.
Giova a tal fine riportare la normativa che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, i commi due
e tre dell' art. 47 del DPR n. 639/70, i quali prevedono che “… Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (comma 2). Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9
1 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (comma 3).”
Con successiva disposizione (del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito il L. 1 giugno 1991, n.
166, Disposizioni urgenti in materia previdenziale), avente carattere di norma d'interpretazione autentica, è stato poi previsto che "I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina
l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei…”.
Infine, con l'art. 38, comma 1, numero
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