Trib. Roma, sentenza 15/11/2024, n. 17433
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Testo completo
Proc. n. 269 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa M I Presidente
Dott.ssa F A Giudice
Dott.ssa F C Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. S D N
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione relativa ai figli minori nati dalla loro relazione, come di seguito indicato:
“1) Ciascuna delle parti provvederà al proprio mantenimento risultando entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti.
2) I figli minori, e , ai sensi e per gli effetti della legge 54/06, Per_1 Per_2 saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione dei medesimi presso il domicilio della madre, come qui di seguito specificato.
- sino alle data del 01.01.2025, salvo anticipare la consegna per sua libera scelta ovvero salvo proroga liberamente concordata tra le parti, la Sig.ra ermarrà presso la casa familiare di proprietà esclusiva del Sig. Pt_2
– e con essa, i figli minori e – con pagamento delle Pt_1 Per_1 Per_2 relative utenze e delle spese condominiali (ordinarie e straordinarie) per
l'intera permanenza della Sig.ra carico del Sig. al pari Pt_2 Pt_1 del pagamento delle rate di mutuo gravanti su tale immobile;
- successivamente alla data del 01.01.2025 o, comunque, tenendo conto di quanto specificato al precedente capoverso, alla data di riconsegna della casa familiare al Sig. la Sig.ra i trasferirà presso altra Pt_1 Pt_2 abitazione sita nel Comune di Roma ovvero in Comune limitrofo nel raggio non superiore a 30 Km dalla città di Roma il cui indirizzo verrà tempestivamente comunicato al Sig. Pt_1
- dal canto suo, il Sig. con il consenso espresso della Sig.ra Pt_1 permarrà nelle more della consegna dell'abitazione di sua proprietà, Pt_2 sita in Roma, Via Benaco n. 7, presso l'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Ladispoli (RM), Via Regina Elena n. 22, con pagamento Pt_2 delle relative utenze e delle spese condominiali (ordinarie e straordinarie) per l'intera permanenza del Sig. a carico della Sig.ra al Pt_1 Pt_2 pari del pagamento delle rate di mutuo gravante su tale immobile.
a) Diritto di visita settimanale
Considerata la giovane età dei bambini i genitori concordano con la necessità di ampliare progressivamente il diritto di visita da parte del padre, proprio al fine di consentire ai figli di abituarsi gradualmente alle nuove abitudini, che sarà pertanto regolato come di seguito meglio specificato.
In particolare, il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli durante la Pt_1 settimana quando lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni e le esigenze dei minori, avendo cura di prenderli a scuola e riaccompagnarli a casa, e comunque secondo il seguente calendario di massima che i genitori potranno concordemente variare nel periodo di ottobre/gennaio di ciascun anno con preavviso di almeno una settimana:
Sino al 1° gennaio 2025 il Sig. Pt_1
- potrà pernottare con i figli – che verranno da esso prelevati a scuola - per una notte a settimana presso l'abitazione della Sig.ra Pt_2 indicativamente coincidente con il giorno del venerdì ovvero nel giorno che verrà