Trib. Sciacca, sentenza 21/05/2024, n. 273

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sciacca, sentenza 21/05/2024, n. 273
Giurisdizione : Trib. Sciacca
Numero : 273
Data del deposito : 21 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 1127/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1127/2019 promossa da:
CURATELA DEL FALLIMENTO BELICE AMBIENTE S.P.A. ATO TP2 (FALL. N° 12/2016)
(C.F./P.IVA: 02090040813) in persona del Curatore p.t., rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. RIZZO GIUSEPPE ANGELO ([...]), elettivamente domiciliata in AC, via S. Quasimodo 22, presso lo studio dell'Avv. ALESSI FILIPPO;
attore
Contro
CELAURO SERVICE S.R.L in liquidazione (C.F./P.IVA: 02490170848) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti PUNTARELLO NI ([...]) e SALADINO PAOLA (C.F.:[...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via Della Libertà 39;
convenuta
MB PA (C.F.: [...]) rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. LIBORIA ORLANDO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alcamo, via Florio 6;
convenuto
DO ER (C.F. [...])
Convenuto contumace
IC VI (C.F. [...]), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. LIBORIA ORLANDO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alcamo, via Florio 6;
convenuto
TA GI (C.F.: [...]) titolare dell'omonima impresa (P. IVA 00263640815) e TA & RECUPERO SNC in persona del l.r.p.t. con sede in Partanna nella
Contrada Magaggiari, (P. IVA 01360920811), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. CARACCI GIANNI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Partanna nella Via Vittorio
Emanuele n. 24;
convenuti
DO IO (C.F.: [...]), rappresentato e difeso per procura in atti
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dall'Avv. CUCCHIARA MARIA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mazara del Vallo nella via Castelvetrano n. 40/A;
convenuto
TA NI (C.F.: [...]);

Convenuto contumace
NC ZO (C.F.: [...]);

Convenuto contumace
CA VI (C.F.: [...]), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv.
LIBORIA ORLANDO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alcamo, via Florio 6;
convenuto

OGGETTO: Revocatoria fallimentare
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 31.10.2023, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Curatela del Fallimento BELICE AMBIENTE S.P.A.
ATO TP2 (FALL. N° 12/2016), di seguito per brevità “la curatela del fallimento”, ha adito l'intestato
Tribunale rappresentando che: con ricorso al Tribunale di AC del 6.11.2015 la Tech Servizi srl proponeva nei confronti della società CE NT S.p.A. Ato Tp2 in liquidazione istanza di fallimento (proc. civ. n. 33/2015 Reg. Ist. Fall. Tribunale di AC), che nel corso del procedimento di istruzione prefallimentare, la società CE NT S.p.A. Ato Tp2 in liquidazione con ricorso al
Tribunale di AC depositato in data 9.12.2015, ed iscritto al Registro delle imprese in data 5.1.2016, proponeva istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art.
161 l.f.
VI comma l.f.. che, anche la I&S Informatica e Servizi srl con ricorso del 11.01.2016 proponeva istanza di fallimento nei confronti della società CE NT (proc. civ. n. 1/2016 Reg.
Ist. Fall. Tribunale di AC);
che con decreto del 29.4.2016, emesso ai sensi dell'art. 161 comma 6
L.F.
il Tribunale di AC assegnava alla CE NT termine sino al 4.7.2016 per il deposito della proposta di concordato e, con lo stesso provvedimento, il Tribunale nominava, inoltre, il commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 163 comma 2 n° 3 L.F. con il compito di vigilare sull'operato della società. Che, con decreto del 22.8.2016 il Tribunale di AC, rilevata la contemporaneità della pendenza delle istanze di fallimento proposte dalla Tech Servizi srl e dalla I&S Informatica e Servizi srl nei confronti della CE NT e della istanza di ammissione al concordato preventivo proposta
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da parte della medesima società, disponeva la riunione delle procedure per la dichiarazione di fallimento a quella di ammissione al concordato preventivo.
Che, con sentenza n. 13/2016, del 17.10.2016 depositata il 20.10.2016 il Tribunale di AC, dichiarava lo stato d'insolvenza della CE NT Spa Ato TP2 in liquidazione. Che, con sentenza
n°14 del 22.12.2016 il Tribunale di AC dichiarava il fallimento della CE NT;
che la società CE NT SpA Ato TP2 in liquidazione ha eseguito pagamenti in favore delle società convenute sia nel periodo di sei mesi antecedenti la pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro imprese, sia nel periodo successivo alla pubblicazione di tale domanda;
che i pagamenti che CE NT Spa Ato TP2 in liquidazione ha effettuato in favore delle società convenute successivamente alla pubblicazione nel registro imprese della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo devono ritenersi inefficaci ai sensi degli artt.
167
, 168 e 184 L.F., norme che peraltro trovano applicazione anche per effetto della sentenza che ha dichiarato lo stato di insolvenza;
in via subordinata tali pagamenti sono revocabili ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F.;
che, quanto ai pagamenti effettuati antecedentemente alla pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro imprese, devono ritenersi revocabili ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F. in quanto avvenuti nel periodo sospetto di sei mesi, determinato ai sensi dell'art. 69 bis. L.F:.
Ha concluso chiedendo: “Con riferimento alla convenuta EL Service srl ,1a) ritenere e dichiarare inefficaci ai sensi degli artt. 167, 168 e 184 L.F. i pagamenti di euro 4.437,90 del 07.01.2016 e di euro
4.000,00 del 29.02.2016 eseguiti da CE NT S.p.A. Ato TP2 in favore della società EL
Service srl,- conseguentemente condannare la società EL Service srl al pagamento in favore della
Curatela del Fallimento della CE NT S.p.A. Ato TP2 della somma di euro 8.437,90 oltre interessi;1b) in via subordinata, ritenere e dichiarare revocabili ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F. e pertanto inefficaci i pagamenti di euro 4.437,90 del 07.01.2016 e di euro 4.000,00 del 29.02.2016 eseguiti in data 29.02.2016 da CE NT S.p.A. Ato TP2 in favore della EL Service srl,- conseguentemente condannare la società EL Service srl al pagamento in favore della Curatela del
Fallimento della CE NT S.p.A. Ato TP2 della somma di euro 8.437,90 oltre interessi 1c) inoltre, revocare ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F. i pagamenti che la CE NT S.p.A. Ato TP2 ha eseguito in favore della società EL Service srl;
in data 11.12.2015 per euro 3.193,70, e quello di euro 5.000,000 eseguito in data 22.12.2015. conseguentemente condannare la società EL Service srl al pagamento in favore della Curatela del Fallimento della CE NT S.p.A. Ato TP2 della somma di euro 3.193,70 oltre interessi. Con riferimento a TI OR 2a) ritenere e dichiarare inefficaci ai sensi degli artt. 167, 168 e 169 L.F. i seguenti pagamenti eseguiti da CE
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NT S.p.A. Ato TP2 in favore del convenuto TI OR: euro 1.000,00 in data
07.01.2016;
euro 732,00 in data 29.02.2016;
euro 951,60 in data 01.04.2016;
- conseguentemente condannare il convenuto TI OR al pagamento in favore della Curatela del Fallimento della CE NT S.p.A. Ato TP2 della somma di euro per euro 2.683,00 oltre interessi;
2b) in via subordinata, ritenere e dichiarare revocabili ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F. i pagamenti eseguiti da
CE NT S.p.A. Ato TP2 in favore del convenuto TI OR: euro 1.000,00 in data
07.01.2016;
euro 732,00 in data 29.02.2016;
euro 951,60 in data 01.04.2016;
- conseguentemente condannare il convenuto TI OR al pagamento in favore della Curatela del Fallimento della CE NT S.p.A. Ato TP2 della somma di euro per euro 2.683,00 oltre interessi 2c) revocare ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F. i pagamenti che la CE NT S.p.A. Ato TP2 ha eseguito in favore di TI OR per euro 1.000,00 eseguito in data 11.12.2015, e per euro
1.000,00 eseguito in data in data 22.12.2015. conseguentemente condannare TI OR al pagamento in favore della Curatela del Fallimento della CE NT S.p.A. Ato TP2 della somma di euro 2.000,00 oltre interessi. Con riferimento al convenuto AN NN: 3a) ritenere e dichiarare inefficaci ai sensi degli artt. 167, 168 e 169 L.F. i seguenti pagamenti eseguiti da CE
NT S.p.A. Ato TP2 in favore di AN NN: euro 650,00 del 06.07.2016;
euro 1.543,00 del 19.12.2016;
- conseguentemente condannare AN NN al pagamento in favore della
Curatela del Fallimento della CE NT S.p.A. Ato TP2 della somma di euro 2.193,00 oltre interessi;
3b) in via subordinata, ritenere e dichiarare revocabili ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F. i seguenti pagamenti eseguiti da CE NT S.p.A. Ato TP2 in favore di AN NN: euro
650,00 del 06.07.2016;
euro 1.543,00 del 19.12.2016;
3b) conseguentemente condannare AN
NN al pagamento in favore della Curatela del Fallimento della CE NT S.p.A. Ato TP2 della somma di euro per euro 2.193,00 oltre interessi. Con riferimento al convenuto OT
GI: 4a) ritenere e dichiarare inefficaci ai sensi degli artt. 167, 168 e 169 L.F. i seguenti pagamenti che CE NT S.p.A. Ato TP2 in liquidazione ha eseguito a favore di OT
GI: f) euro 3.000,00 in data 05.05.2016;
g) euro 2.915,80 in data 24.05.2016;
h) euro 3.794,20 in data 13.06.2016;
h1) euro 1830,00 in data 06.07.2016;
i) euro 3.269,69 in data 03.08.2016;
l) euro
5.429,00 in data 27.10.2016;
conseguentemente condannare il
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