Trib. Massa, sentenza 04/12/2024, n. 286
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Testo completo
Successivamente all'udienza del 04/12/2024, alle ore 13,33 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. MARICA ANGELONE in sostituzione dell'AVV. LALLI CLAUDIO per la parte ricorrente e l'Avv. BARATTA TILDE per la parte resistente, nonché il ricorrente personalmente che dichiara di partecipare per sua libera volontà.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed
a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Angelone insiste come in atti e chiede nominarsi CTU tecnico contabile. L'avv. Baratta si riporta alle note depositate e insiste come nei propri atti. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 13,36.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
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TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 726 /2022 promossa da:
assistito dall'Avv. LALLI CLAUDIO Parte_1
CONTRO
, Controparte_1
e assistiti dall'Avv. BARATTA CP_1 Controparte_1
TILDE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/12/2022 ha Parte_1 dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa a favore e alle dipendenze della ditta La Perla di IA NI
e MA ES & C. snc dal 1/05/2007 al 31/07/2021 svolgendo le mansioni di acquisto del pesce presso il mercato ittico di La Spezia, vendita al banco, sfilettatura e pulizia del pesce e pulizia dei locali, sottoposto al potere direttivo
e organizzativo di con orario di lavoro dalle CP_1
4,30 della mattina (ora della partenza per La Spezia) sino alle 14,30 (compresa mezz'ora per la pulizia dei locali), dal
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martedì al sabato, senza alcuna formalizzazione e/o regolarizzazione del rapporto lavorativo, situazione accettata anche in ragione della relazione sentimentale intrapresa dal ricorrente con percependo uno Controparte_1 stipendio mensile da € 400,00, progressivamente aumentato fino
a € 600,00, sempre corrisposto in contanti.
ha quindi richiesto l'accertamento e declaratoria del Pt_1 rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il predetto e la
, con Controparte_1 inquadramento nel IV livello del CCNL commercio e conseguente condanna della società convenuta al pagamento dell'importo di
€ 395.581,11, di cui € 271.234,94 per differenze per lavoro ordinario, € 75.787,27 per retribuzioni straordinarie non corrisposte, € 45.836,77 per 13^ e 14^ non versate € 37.237,18 per rol ed ex festività € 32.816,35 per indennità sostitutiva ferie non godute o godute e non pagate ed € 23.268,60 per TFR.
Con memoria depositata in data 14/02/2023 si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando integralmente quanto dedotto in ricorso ed in particolare negando che avesse mai svolto attività Pt_1 lavorativa a favore della società convenuta, né come dipendente, né come collaboratore, deducendo che il predetto aveva sempre continuato a svolgere le proprie attività di imprenditore (tra le tante il commercio di filo diamantato e attività di vendita di salumi da banco) e che si recava in negozio, distante solo pochi metri dall'abitazione, solo per controllare la , con cui aveva intrapreso una relazione CP_1 sentimentale;
che ad occuparsi dell'acquisto del pesce era sempre stata da sola o unitamente al marito e/o CP_1 alla figlia, ad eccezione dell'anno 2017 quando non aveva potuto svolgere le proprie mansioni a seguito di un problema di salute ed era stata sostituita dalla figlia, CP_1
, accompagnata dall' , che, sempre per motivi
[...] Pt_1 legati alla gelosia, non voleva andasse da sola;
che le
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rivendicazioni lavorative di erano finalizzate a Pt_1 ostacolare il procedimento di liberazione dell'immobile occupato dal padre del ricorrente, precedente proprietario del bene, di cui le resistenti erano divenute proprietarie a seguito di aggiudicazione in sede di procedura esecutiva.
Parte convenuta ha poi contestato l'inquadramento nel IV livello del ricorrente affermando che le mansioni dallo stesso dichiarate rientravano nel V livello.
I – LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
E' risultato che per lo più erano la titolare
[...]
ed il marito a recarsi a La Spezia CP_1 Parte_2 all'alba, a partecipare alle aste, a comprare