Trib. Bologna, sentenza 05/11/2024, n. 2846
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Testo completo
N. R.G. 3129/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. S GTI Presidente dr.ssa S M Giudice dr.ssa C G G ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. I C.F._1
PALTRINIERI, e elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna (Bo), Via Saragozza n. 195, RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. G C.F._2
CIMMINIELLO e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via de' Gombruti, n. 18, CONVENUTO con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
*** CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 24 ottobre 2024. Il P.M. ha concluso: “riserva le conclusioni”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio a Brindisi il Parte_1 CP_1
20 settembre 2007. Dall'unione sono nati , il 21 agosto 2008, e il 30 settembre 2011. Per_1 Per_2
pagina 1 di 5
Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nel verbale del 9 dicembre 2020, omologato il successivo 13 gennaio 2021. In particolare è stato stabilito che:
- i figli siano affidati a entrambi i genitori in forma condivisa;
- i minori stiano: a) il lunedì, mercoledì e giovedì con la madre e il martedì e venerdì con il padre, il sabato e la domenica a settimane alterne con ciascun genitore;
c) nelle festività natalizie, pasquali e i loro compleanni ad anni alterni con la madre o con il padre;
d) nelle vacanze estive 15 giorni con ciascun genitore;
- le spese ordinarie e quelle straordinarie siano suddivise al 50% tra i coniugi.
***
Con ricorso depositato il 1° marzo 2024 la signora ha chiesto che: Pt_1
- sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i figli siano affidati a entrambi i genitori;
- i minori stiano: a) il lunedì, mercoledì e giovedì con lei e il martedì e venerdì con il padre, il sabato e la domenica a settimane alterne con ciascun genitore;
b) nelle vacanze estive 15 giorni con ciascun genitore;
c) nelle festività natalizie ad anni alterni con i genitori dal 23 al 31 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio;
d) una settimana in inverno con lei;
f) nelle vacanze pasquali e nei giorni dei loro compleanni ad anni alterni con la madre o con il padre;
- in considerazione dell'età, a sia concessa l'opportunità di restare presso Per_1 di lei anche nei giorni di competenza paterna e durante le vacanze estive possa decidere liberamente come gestirsi;
- sia posto a carico del padre l'obbligo di versarle l'importo mensile di 150,00 euro con adeguamento ISTAT annuale per il mantenimento ordinario di e di 100,00 Per_1 euro con adeguamento ISTAT per oltre che di sostenere la metà delle spese Per_2 straordinarie effettuate per i figli;
- non sia previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco tra i coniugi. Si è costituito in giudizio , il quale non si è opposto alla pronuncia CP_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha aderito alle domande relative all'affido condiviso dei minori e al calendario di visita, e per le ulteriori questioni ha domandato che:
- possa restare presso di lui anche nei giorni di competenza materna e Per_1 viceversa;
- non sia previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco tra i coniugi;
- la signora intraprenda un
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. S GTI Presidente dr.ssa S M Giudice dr.ssa C G G ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. I C.F._1
PALTRINIERI, e elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna (Bo), Via Saragozza n. 195, RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. G C.F._2
CIMMINIELLO e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via de' Gombruti, n. 18, CONVENUTO con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
*** CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 24 ottobre 2024. Il P.M. ha concluso: “riserva le conclusioni”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio a Brindisi il Parte_1 CP_1
20 settembre 2007. Dall'unione sono nati , il 21 agosto 2008, e il 30 settembre 2011. Per_1 Per_2
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Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nel verbale del 9 dicembre 2020, omologato il successivo 13 gennaio 2021. In particolare è stato stabilito che:
- i figli siano affidati a entrambi i genitori in forma condivisa;
- i minori stiano: a) il lunedì, mercoledì e giovedì con la madre e il martedì e venerdì con il padre, il sabato e la domenica a settimane alterne con ciascun genitore;
c) nelle festività natalizie, pasquali e i loro compleanni ad anni alterni con la madre o con il padre;
d) nelle vacanze estive 15 giorni con ciascun genitore;
- le spese ordinarie e quelle straordinarie siano suddivise al 50% tra i coniugi.
***
Con ricorso depositato il 1° marzo 2024 la signora ha chiesto che: Pt_1
- sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i figli siano affidati a entrambi i genitori;
- i minori stiano: a) il lunedì, mercoledì e giovedì con lei e il martedì e venerdì con il padre, il sabato e la domenica a settimane alterne con ciascun genitore;
b) nelle vacanze estive 15 giorni con ciascun genitore;
c) nelle festività natalizie ad anni alterni con i genitori dal 23 al 31 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio;
d) una settimana in inverno con lei;
f) nelle vacanze pasquali e nei giorni dei loro compleanni ad anni alterni con la madre o con il padre;
- in considerazione dell'età, a sia concessa l'opportunità di restare presso Per_1 di lei anche nei giorni di competenza paterna e durante le vacanze estive possa decidere liberamente come gestirsi;
- sia posto a carico del padre l'obbligo di versarle l'importo mensile di 150,00 euro con adeguamento ISTAT annuale per il mantenimento ordinario di e di 100,00 Per_1 euro con adeguamento ISTAT per oltre che di sostenere la metà delle spese Per_2 straordinarie effettuate per i figli;
- non sia previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco tra i coniugi. Si è costituito in giudizio , il quale non si è opposto alla pronuncia CP_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha aderito alle domande relative all'affido condiviso dei minori e al calendario di visita, e per le ulteriori questioni ha domandato che:
- possa restare presso di lui anche nei giorni di competenza materna e Per_1 viceversa;
- non sia previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco tra i coniugi;
- la signora intraprenda un
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