Trib. Treviso, sentenza 19/11/2024, n. 908

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 19/11/2024, n. 908
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 908
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nr. R.G. 5848/2024 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ter c.c., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promosso con ricorso congiunto depositato in data 11/10/2024, da:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 con l'avv. DOTTO NICOLA
e
(C.F. ) CP_2 C.F._2 con l'avv. MESIRCA CORINNA
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la disciplina dell'affidamento dei figli minori nati dalla loro relazione more uxorio, delle modalità dei rapporti con ciascun genitore e del diritto di mantenimento, sulla base delle condizioni concordemente indicate.
Le parti medesime, con note sostitutive dell'udienza del 12/11/2024, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 06/11/2024 e 12.11.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
1
Poiché le condizioni concordate rispondono al preminente interesse dei minori e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;

P.Q.M

.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
n. R.G. 5848/2024 V.G., provvede in conformità alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano: Per_
“1) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Ferma la frequentazione il più possibile paritaria di entrambi i genitori, questi, riprendendo l'accordo già raggiunto e qui in appresso parzialmente trascritto, concordano che:
I turni di responsabilità verranno gestiti secondo due schemi consecutivi:
A) sino a fine agosto 2026:
Durante il periodo scolastico i figli staranno con il padre a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina al rientro a scuola;
infrasettimanalmente i figli staranno con il padre il martedì con pernottamento nella settimana che termina con il fine settimana paterno oppure il mercoledì e giovedì con pernottamento nella settimana che termina con il fine settimana materno, secondo il seguente schema:
Durante il periodo estivo i turni di responsabilità non subiranno variazioni, tranne nelle due settimane che i figli trascorreranno in vacanza con ognuno dei due genitori. Le settimane di vacanza saranno non continuative sino all'ingresso dei figli in prima elementare, poi potranno divenire anche continuative. Nelle suddette settimane l'alternanza dei turni di responsabilità è sospesa. I periodi prescelti andranno comunicati all'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno. ln caso di sovrapposizione dei periodi prescelti, la precedenza di scelta andrà negli anni dispari alla madre e negli anni pari al padre.
B) dall'inizio di settembre 2026:
Durante il periodo scolastico i figli staranno con i due genitori secondo il seguente schema paritetico:
Durante il periodo estivo i turni di responsabilità non subiranno variazioni, tranne nelle due settimane di vacanza, anche non continuative, che i figli trascorreranno con ognuno dei due genitori. Le settimane di vacanza saranno non continuative 2
sino all'ingresso dei figli in prima elementare, poi potranno divenire anche continuative. ln dette settimane l'alternanza dei turni di responsabilità è sospesa. I periodi prescelti andranno comunicati all'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno. ln caso di sovrapposizione dei periodi prescelti, la precedenza di scelta andrà negli anni dispari alla madre e negli anni pari al padre.
Le Festività saranno così gestite:
Periodo pasquale: verrà suddiviso in due periodi alternati negli anni:
A) dalla fine della scuola fino alla mattina di Pasquetta ore 9.30
B) dalle ore 9.30
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