Trib. Firenze, sentenza 13/05/2024, n. 1532

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 13/05/2024, n. 1532
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1532
Data del deposito : 13 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 1185/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1185/2021
Oggi 13 maggio 2024 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per AR EN l'avv. BERTI GIAMPIETRO oggi sostituito da avv. Francesca Bonacura la quale si riporta alle note conclusionali depositate
Per MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA DI VERONA l'ST TA oggi sostituito dal dott. Demetrio Malquori giusta delega il quale si riporta agli atti ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle ore 16.40.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
02 Seconda sezione
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 6 D.lgs. n.
150/2011
la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1185/2021 R.G. promossa da:
NT DA con avv. Giampietro Berti giusto mandato in atti
-parte ricorrente contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa TA ST, dirigente dell'Ufficio Antiriciclaggio di Verona, presso i cui uffici in Verona Via Lungadige Capuleti, 11 è domiciliato
- parte resistente
*******
Oggetto: controversie di diritto amministrativo
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti a verbale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 legge 689/81 e art. 6 D. Lgs. 150/2011, il sig. NT DA ha chiesto
l'annullamento del decreto dirigenziale n. 758075 del 30/12/2020 emesso a suo carico dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, o, in subordine, la riduzione al minimo edittale della sanzione
pagina 2 di 7
amministrativa pecuniaria allo stesso irrogata, di importo pari ad € 22.950,00, per la violazione dell'art.
49 co. 1 del D.lgs. 231/07
.
Il sig. NT ha assunto che i fatti da cui è derivata la contestazione di cui al provvedimento impugnato risalgono al 2018, quando lo stesso aveva presentato due denunce querele presso la Guardia di Finanza di Rovigo, nelle quali aveva dichiarato di aver consegnato in tre occasioni denaro contante ad un soggetto conosciuto come DR. Nello specifico, il trasferimento di denaro era stato concordato prevedendo la consegna al tal DR di una somma di denaro in banconote di piccolo taglio, per ricevere in cambio una somma maggiorata del 10/15% in banconote di grosso taglio, da €
500,00. In data 28.08.2018 sarebbe dunque avvenuta la consegna di € 10.000,00 da parte del sig.
NT ad DR in banconote di piccolo taglio con ricevimento di € 11.000,00 in banconote da €
500,00;
in data 04.09.2018 il ricorrente avrebbe consegnato € 20.000,00 ricevendo da DR €
22.000,00 in banconote di grosso taglio;
il 06.09.2018 sarebbe avvenuta la consegna di €90.000,00, a fronte della quale il sig. NT avrebbe ricevuto però un involucro contenente banconote con la dicitura “fac-simile”. In data 25.03.2019 il sig. NT ha rimesso la querela presentata, chiarendo che non vi era stata nessuna transazione di denaro e che la ricostruzione dei fatti così come denunciata era stata in realtà il frutto di un periodo di stress eccessivo, che aveva provocato nel ricorrente dei problemi mentali per risolvere i quali aveva dovuto sottoporsi a cure.
La difesa del ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato stante l'inesistenza dell'infrazione in quanto la contestazione avanzata nei confronti del sig. NT si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni rese dallo stesso in occasione della denuncia querela e della successiva integrazione presentata presso la Guardia di Finanza.
In ogni caso, parte ricorrente ha chiesto la riduzione della sanzione amministrativa al minimo edittale nonché la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nel costituirsi in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha contestato in fatto e diritto le assunzioni del sig. NT precisando come il decreto impugnato ha costituito atto terminale del procedimento amministrativo sanzionatorio instaurato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di
Verona, a seguito di contestazioni delle violazioni da parte della Guardia di Finanza –
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