Trib. Latina, sentenza 27/11/2024, n. 1309

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 27/11/2024, n. 1309
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 1309
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo

t y y R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 418 dell'anno 2023 vertente
TRA
difesa dagli Avv.ti BUONAMANO ANTIMO, FUSCO Parte_1
FAUSTO e IZZO GIUSEPPE,
ricorrente
E
, difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalle dott.sse Controparte_1
BOZZELLA EMILIANA e LUPPI MARIA GRAZIA
Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.02.2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il , al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “1. NEL MERITO accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere pagamento di € 500,00 per singolo anno scolastico quale contributo alla formazione del ricorrente, cosi come decritto dalla legge 107/2015 e atti successivi per gli anni scolastici
2018/2019-2019/2020-2020/2021-2021/2022 e 2022/2023 quelli successivi sino alla
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conclusione del presente giudizio. Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio CPA con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Si costituiva in giudizio il chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso CP_1
formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto diritto ed eccependo altresì la prescrizione parziale dei crediti rivendicati.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.

1. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.

2. Deve prioritariamente essere affermata la giurisdizione dell'intestato Tribunale, atteso che parte ricorrente agisce non per ottenere l'annullamento di atti di macro- organizzazione, bensì per conseguire riconoscimento di un diritto soggettivo che assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE.

3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la parte ricorrente abbia documentato di non essere fuoriuscita dal sistema scolastico, essendo stata assunta a tempo indeterminato dal convenuto, in tal guisa rendendo effettivamente CP_1
prospettabile un concreto ed attuale pregiudizio alla propria professionalità laddove perduri l'inibizione alla fruizione della carta, circostanza, questa, che radica
l'interesse attoreo a coltivare il presente giudizio.

4. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 29961/2023
(cui si farà ampio rinvio anche nel prosieguo del percorso motivazionale) ha avuto modo di chiarire che “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.
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5. Non può essere vagliata, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata ancora in via preliminare dal resistente, il quale, essendosi costituito tardivamente nel CP_1
presente giudizio, è incorso nelle decadenze di cui all'art. 415 c.p.c.

6. Ciò posto, volgendo allo scrutinio del merito della controversia, giova prima di tutto ricostruire brevemente il dettato normativo inerente al beneficio rivendicato in ricorso, denominato “Carta Elettronica del Docente” e, di seguito, anche solo “Carta”.

6.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.

6.2. Con previsione del tutto coerente, il DPCM n. 32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n. 15219 del 15.10.15, Controparte_1 nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione unicamente ai docenti di ruolo, escludendo, invece, i docenti a tempo determinato.
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6.3. Le disposizioni in esame, quindi, prevedono coerentemente tra loro
l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, espungendo dall'alveo dei possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.

6.4. La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.

6.5. Il tenore dell'indicata normativa induce quindi a ritenere, in ragione di un'interpretazione di carattere sistematico, che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale.
L'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo si rileva, dunque, una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35
e 97 Cost.

7. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che
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