Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/11/2024, n. 465

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/11/2024, n. 465
Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
Numero : 465
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di Reggio Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella
persona della dott.ssa Elena Vezzosi;

dato atto che, previa verifica della regolare notifica, il
[...]
non si è costituito e che va, pertanto, dichiarato Controparte_1
contumace;

rilevato che sono state depositate note scritte in sostituzione dell'udienza
del 06.11.2024;

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 451/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. );
Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. );
Parte_3 C.F._3
tutte rappresentate e difese dall'avv. Alessandro Ancarani del Foro di
OD (c.f. ed elettivamente domiciliate presso C.F._4
lo studio del predetto, sito in OD via Scarpa n. 6
ricorrenti
contro
(c.f. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Stato in Bologna, p.e.c.
Email_1
resistente contumace
OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015”.
Conclusioni
Per le ricorrenti: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 commi. da
121 a 124 della L. 107/2015 e del D.P.C.M. del 23.09.2016 e DPCM del
28.11.2016, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo
dall'erogazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente di cui alla legge n. 107 del 2015, stante
la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti di cui agli artt. 3,35 e
97 Costituzione o comunque della normativa comunitaria richiamata in
atti, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale
docente di cui alla legge n. 107 del 2015 per gli anni di servizio dedotti in
Pag. 2 di 14 giudizio, ancorché eventualmente assunti con contratto a tempo
determinato, condannare l'Amministrazione resistente a mettere a
disposizione dei ricorrenti l'importo di euro 500,00 annuali pari al valore
annuale della Carta del Docente, per ciascun anno di servizio nelle stesse
forme previste per i docenti di ruolo per le finalità di cui all'art. 1, comma
121 della L. 107/2015 quantificati come da tabella riassuntiva a seguire:
- , aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per € 1500,00;
Parte_1

- , aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_2
2022/2023 per € 2.000,00;

- , aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_3
per € 2.000,00.
Per un totale di euro 5.500
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da
distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.05.2024, Parte_1 Parte_2
e chiedono l'accertamento del diritto al beneficio
[...] Parte_3
economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista
Pag. 3 di 14
dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e
servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle
competenze professionali, con conseguente richiesta di
condanna del a mettere a Controparte_1
disposizione - a favore di ciascuna ricorrente - le somme
rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Le ricorrenti allegan o di essere tutte docenti inserite nelle
graduatorie per il conferimento delle supplenze “GPS”
2023/2024 nella provincia di Reggio Emilia.
Le stesse allegano altresì di avere prestato servizio, in qualità
di docenti, alle dipendenze del succitato , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle
attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023;

- negli anni scolastici 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;

- negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_3
2021/2022 e 2022/2023;

Pag. 4 di 14
In esecuzione di questi contratti, le ricorrenti deducono di avere
svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo
indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni
oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si
tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla
formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati r isulta che il resistente non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del
divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a
tempo indeterminato , nonostante gli atti di diffida inviati per
ciascuna ricorrente e rimasti privi di riscontro.
Stante la ritualità della
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