Trib. Trani, sentenza 13/12/2024, n. 1710
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr. Giuseppe Rana presidente
- dr.ssa Laura Cantore giudice
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 943/2020 R.G., riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
con ordinanza del 17.10.2024, avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, elettivamente domiciliata in Corato alla via Ponchielli, n. 25, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Domenico Rosito, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
-ricorrente-
E
, elettivamente domiciliato in Corato, al viale Vittorio Veneto n. 122, presso lo Controparte_1
studio dell'avv. Sabino Patruno, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
-resistente-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
“come da note sostitutive dell'udienza del 16.10.2024, depositate solo dal resistente”
Con ricorso depositato in data 24.2.2020, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in Barletta, in data 28.5.1983, con che dall'unione coniugale sono Controparte_1
nati i figli (nato il [...]), (nata l'[...]) e (nata il [...]);
di essere Per_1 Per_2 Per_3
legalmente separata dal coniuge giusta decreto di omologa dei patti della separazione di questo
Tribunale dell' 11.7.2017, pubblicato il 3.8.2017;
che dei tre figli (tutti maggiorenni), solo con Per_3
lei convivente, essendo inoccupata, non è economicamente autosufficiente e, rispetto al tempo della
separazione, le sue esigenze economiche sono divenute maggiori, tanto in ragione dell'età, quanto
delle ambizioni professionali (relative allo svolgimento dell'attività di estetista), nonché alla luce
delle sue abitudini alimentari, dovute alla patologia da cui è affetta;
che non vi è alcuna possibilità di
riconciliazione e, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili
del matrimonio - ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
in data 23.5.1982 a Barletta, ponendo a suo carico l'onere di corrispondere Controparte_1
l'assegno mensile dell'importo di € 350,00 (con un incremento di € 250,00 rispetto a quanto previsto
nella convenzione di separazione omologata) a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...]
con vittoria di spese e competenze legali. Per_4
Con comparsa di costituzione e risposta del 7.9.2020 si è costituito il quale, pur Controparte_1
aderendo alla domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto la revoca
dell'assegno di mantenimento a favore della figlia avendo ella intrapreso un'attività lavorativa, Per_3
e, in subordine, la conferma dell'assegno di mantenimento in misura pari ad €100,00 mensili. Il
resistente ha altresì chiesto porsi in capo alla ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma di
€200,00 mensili in suo favore a titolo di assegno divorzile, essendo egli percettore di una pensione e
di un assegno di invalidità, per un ammontare complessivo di €900,00, e tenuto conto della situazione
reddituale della ricorrente, migliore della propria, in qualità di dipendente di Poste Italiane S.p.a.
All'udienza di comparizione dei coniugi, il Presidente f.f. del Tribunale, esperito vanamente il
tentativo di riconciliazione, ha confermato le condizioni della separazione - in particolare in punto di
assegno di mantenimento della figlia non economicamente autosufficiente, ritenendo non Per_3
giustificata la spiegata istanza di aumento dello stesso - quindi, ha nominato il giudice istruttore,
innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Instauratasi la fase contenziosa dinanzi al giudice istruttore, comunicati gli atti al PM in sede (come
da attestazione di Cancelleria del 22.9.2020), depositate le memorie integrative e istruita la causa
mediante interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale, all'udienza del 9.11.2022, le parti
hanno chiesto emettersi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi
dell'art. 4 comma IX legge n. 898/1970.
La causa è stata quindi riservata per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza
concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (cfr. Cass. civ. Cassazione
civile, sez. I, 28 aprile 2006, n. 9882;
Cass. civ. 10484/2012).
Pronunciata sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositate le note
sostitutive di udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con concessione
dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale si è già pronunciato con
la sentenza non definitiva nr. 1867/2022, pubblicata il 18.11.2022, sicché rimangono da esaminare le
ulteriori domande.
Sulla domanda di mantenimento della figlia Per_3
Con ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto disporsi a carico del resistente l'obbligo di
mantenimento in favore della figlia maggiorenne nella misura di € 350,00.
Al fine di esaminare la domanda nel merito, è bene precisare che, secondo l'orientamento tradizionale
seguito dalla giurisprudenza, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa con il compimento della
sua maggiore età e, quindi, in un momento temporale specificamente indicato, bensì quando questi
consegue l'autosufficienza economica.
A tale riguardo deve rilevarsi che l'art. 337 septies, comma uno, cod. civ., introdotto dalla l. n.
219/2012, riproduce, in sostanza, il testo dell'abrogato art.155 quinquies cod. civ. e rappresenta la
norma di riferimento in tema di obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli
maggiorenni.
Invero, l'obbligo di mantenimento, educazione ed istruzione, quale effetto immediato del rapporto di
filiazione, si protrae finché il figlio non raggiunga un'autonomia reddituale, sempre che non versi in
colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o procurarsi un guadagno
mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa, ovvero, per averla ingiustificatamente rifiutata
(ex multis, Cass. 4534/2014).
In sostanza, l'autosufficienza economica consiste nella percezione di un reddito corrispondente alla
professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
infatti, il
fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno "de quo" risiede, oltre che
nell'elemento oggettivo della convivenza, che lascia presumere il perdurare dell'onere del
mantenimento, nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle
capacità del figlio, nonché nelle