Trib. Cosenza, sentenza 23/04/2024, n. 884

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 23/04/2024, n. 884
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 884
Data del deposito : 23 aprile 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. V L F, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2280/2023 RGAL TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSIA Parte_1
RICIOPPO
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. MA T PGLIANO, CATERINA BATTAGLIA, MARCELLO CARNOVALE e CARMELA FILICE
resistente Oggetto: progressione economica orizzontale FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13.06.2023 la dott.ssa premesso Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze dell' fino al 1° gennaio 2023 (data di CP_1 collocamento a riposo) in servizio presso la Direzione Provinciale di Cosenza, deduceva di aver partecipato alla procedura selettiva per il conferimento della posizione economica C5, indetta con avviso pubblicato in data 01.12.2022. Esponeva di essersi collocata in posizione utile ai fini della progressione (posizione n. 508) come da graduatoria approvata e pubblicata il 30.12.2022. Lamentava di non aver percepito le relative differenze stipendiali in ragione del fatto che le graduatorie erano state ripubblicate in data 14.03.2023, quando il rapporto di lavoro era ormai cessato. Deduceva l'illegittimità della determinazione assunta dall'istituto e l'errata interpretazione del bando e delle previsioni del CCNI, in particolare
1


dell'art. 6 comma 5 del Contratto (“L'attribuzione della nuova posizione economica ai dipendenti collocatisi in posizione utile nelle graduatorie è subordinata alla permanenza in servizio di detti dipendenti alla data di approvazione delle graduatorie”) da intendersi riferito alle graduatorie provvisorie di cui al comma 1 del citato articolo, quelle, cioè, formate dal Nucleo di Valutazione, e non alle graduatorie definitive. Esponeva, inoltre, che l'interpretazione della normativa contrattuale (trasfusa nell'avviso di selezione) fatta propria dall' è in contrasto con CP_1 la natura delle procedure selettive interne, che hanno una duplice funzione (incentivante per il futuro, ma anche premiale per il periodo oggetto di valutazione) e con il dato oggettivo della decorrenza del riconoscimento della progressione dalla data del 1° gennaio 2022. Dedotto, altresì, che la sua esclusione dalla progressione è dipesa da un ritardo nella conclusione della procedura, imputabile allo stesso istituto che ha definito il procedimento dopo il 31.12.2022 (termine previsto dall'art. 2, comma 2 del CCNI) concludeva nei seguenti termini “Voglia il Sig. Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, accertare il diritto della ricorrente alla progressione orizzontale nella posizione economica C5, a far data dal 01/01/2022 e conseguentemente, condannare l'amministrazione intimata al pagamento delle differenze retributive, a far data dal 01/01/2022 e sino al 31/01/2022, data di collocamento a riposo della stessa. Con ogni altra consequenziale statuizione di legge e con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Si costituiva l chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza, in CP_1 particolare deducendo di aver pienamente rispettato le previsioni contenute nel CCNI e nel bando. Veniva fissata per la decisione l'udienza del 17.04.2024, sostituita dal deposito di note scritte;
le parti depositavano tempestivamente le note in sostituzione dell'udienza.
Si premette, pur in assenza di una eccezione, non proposta nel presente giudizio, che la controversia rientra pacificamente nella giurisdizione del Giudice Ordinario.
“…A partire da Cass. S.U. 15403/2003 e dalle conformi pronunce successive (cfr. Cass. S.U. n. 3948/2004, n. 10183/2004, n. 6217/2005, n. 10605/2005, n. 20107/2005), riguardo alle controversie aventi ad oggetto i concorsi interni si è 2
affermato che il riferimento all'assunzione, contenuto nel quarto comma dell'art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001, va inteso in senso non strettamente letterale, ma come comprendente le "prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore" (Cass. S.U. n. 15403/2003, cit.). In definitiva, il concorso è in ogni caso rivolto all'assunzione allorché sia pubblico, cioè aperto agli esterni, ed è indifferente che vi partecipino anche lavoratori già dipendenti pubblici;
ma è ugualmente rivolto all'assunzione, ove sia riservato agli interni, quante volte risulti finalizzato ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad una
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