Trib. Castrovillari, sentenza 03/04/2024, n. 635

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 03/04/2024, n. 635
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 635
Data del deposito : 3 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 2786/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
TT MASCI, con l'assistenza e difesa dell'avv. Angela Aversa;

e
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, contumace;

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.8.2019 il ricorrente, affermando di essere iscritto negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2013 alle dipendenze dell'azienda agricola Full Service soc. coop. a.r.l.;
lamentando l'illegittimità della cancellazione dagli elenchi per l'anno dedotto nonché l'infondatezza della richiesta restitutoria della somma erogata a titolo di disoccupazione agricola per il 2013, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno in contesa e il riconoscimento del diritto a trattenere la prestazione previdenziale connessa. Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituito l'INPS;
ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
In via assorbente, nel merito, la domanda risulta infondata per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il diritto dei
1

lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo
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