Trib. Catania, sentenza 22/06/2024, n. 3076

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 22/06/2024, n. 3076
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 3076
Data del deposito : 22 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6337/2021 R.G. promossa da:
NE NN OL (c.f. [...]), con il patrocinio degli avv.
CONDORELLI ELEONORA e , elettivamente domiciliato in , presso il difensore avv. CONDORELLI
ELEONORA
ATTORE

contro

:
POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F. 97103880585), con il patrocinio dell'avv. LANAIA MARCO e elettivamente domiciliato in UFFICIO LEGALE POSTE ITALIANE S.P.A. VIA ETNEA 215 95125
CATANIA presso lo studio dell'avv. LANAIA MARCO
CONVENUTO
E nei confronti di
OL PE (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Mudanò, in Catania, via Giacomo Leopardi n. 23, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
INTERVENIENTE VOLONTARIO
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Posta in decisione all'udienza del 18 marzo 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato RA TA AN conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, Poste Italiane S.p.A. esponendo di avere acquistato – con l'intermediazione della convenuta – due quote del Fondo Comune di Investimento Immobiliare “Invest Real Security” per il valore nominale di € 2.500,00 cadauna, della Società terza denominata Investire S.G.R. S.p.A.
Eccepiva l'attrice la nullità delle operazioni in questione per carenza di preventivo contratto quadro e lamentava che Poste Italiane S.p.A. non avesse fornito le dovute informazioni in ordine alla natura
(altamente rischiosa) dell'investimento.
Chiedeva – quindi – la condanna della citata società alla restituzione delle somme versate, oltre il risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la Società Poste Italiane contestando le domande attoree perché infondate sia in fatto che in diritto ed eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione ed estinzione - ai sensi
e per gli effetti degli artt. 2946 e 2947 c.c. - di qualsivoglia pretesa o diritto vantati nei propri confronti da parte attrice, con specifico riguardo alla fattispecie di causa.
Sempre in via preliminare la convenuta eccepiva il difetto di legittimazione attiva di RA TA
AN, atteso che tutta la documentazione contrattuale concernente il collocamento delle due quote del Fondo Comune di Investimento Immobiliare “Invest Real Security” risultava sottoscritta unicamente da RA PE.
Poste Italiane S.p.A. chiedeva, quindi, al Tribunale adito: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via del tutto preliminare, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa attorea. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità delle domande formulate da controparte, nei confronti di Poste Italiane S.p.A., per difetto di legittimazione attiva dell'odierna parte attrice. Ritenere e dichiarare infondate e/o inammissibili le domande di parte attrice, basate su presupposti di fatto e di diritto errati. Ritenere e dichiarare, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, II comma c.c. che nessuna somma, parte attrice ha diritto ad avere riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, per il comportamento manifestamente negligente.
Rigettare, comunque, per i motivi sopra esposti, le domande del Giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente Procedimento, ovvero, in subordine, con integrale compensazione.”
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All'udienza del 21.09.2021 l'odierno decidente rigettava la richiesta attorea di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ed invitava le parti a precisare le conclusioni in ordine alla legittimazione attiva dell'odierna attrice, rinviando all'uopo la causa all'udienza del 14.02.2022, disponendone la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
In data 12.02.2022 - mediante deposito di comparsa di intervento volontario ex artt. 105 e 267 c.p.c. -
RA PE si costituiva nell'odierno giudizio, originariamente incardinato dalla figlia, chiedendo a questo G.I.: “In via preliminare e nel merito, ordinare a Poste Italiane S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione del contratto-quadro relativo all'investimento finanziario, nel Fondo Immobiliare INVEST REAL SECURITY, recante Cod. [...], e transitante su conto deposito titoli n. 14030/17792240/0;
In via principale e nel merito, accertare e acclarare la nullità dell'investimento per cui è causa, in considerazione dell'omessa stipula del contratto-quadro ex art. 23

T.U.F. e art. 30 del Reg. Consob vigenti pro-tempore, e per l'effetto condannare Poste Italiane S.p.A., alla rifusione del capitale originariamente investito dal Sig. RA PE, pari ad €.5.000,00, oltre €.1.460,00 a titolo di rivalutazione Istat ed ulteriori €.1.400,77 a titolo di interessi legali, ovvero alla maggiore o minore somma riconosciuta dall'Ill.mo Decidente adìto;
In via principale e nel merito, accertare e acclarare la violazione degli obblighi informativi in cui è incorsa Poste Italiane S.p.A., in violazione dell'art. 6 della L. N. 1/1991, dell'art. 21 del D.Lgs. N. 58/1958 ss.mm.ii., e degli artt. 26,

28 e 29 del Reg. Consob N. 11552/1998 ss.mm.ii., nonché, ex artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., e per
l'effetto condannare la convenuta Società, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1223 e 1224 c.c. al risarcimento del danno da determinarsi in €.7.861,00;
In via principale e nel merito, accertare e acclarare la violazione degli obblighi informativi in cui è incorsa Poste Italiane S.p.A., in violazione dell'art. 6 della L. N. 1/1991, dell'art. 21 del D.Lgs. N. 58/1958 ss.mm.ii., e degli artt. 26, 28 e 29 del

Reg. Consob N. 11552/1998 ss.mm.ii., nonché, ex artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., e per l'effetto condannare la convenuta Società, al risarcimento del danno da determinarsi in €.7.861,00 ovvero, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 e 2056 c.c., nella maggiore o minore misura ritenuta equitativamente opportuna dall'Ill.mo Decidente;
In subordine, comunque accertare e dichiarare gli eccepiti inadempimenti integrati da Poste Italiane S.p.A. in violazione dell'art. 6 della L. N. 1/1991, degli art. 21 e 23 del D.Lgs. N. 58/1958 ss.mm.ii., e degli artt. 26, 28, 29 e 30, del Reg. Consob N.

11552/1998 ss.mm.ii., nonché, ex artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., e per l'effetto rendere efficace con qualsiasi statuizione la corresponsione da parte di Poste Italiane S.p.a. della sorte capitale originariamente corrisposta, comprensiva di tutti gli interessi presupposti e successivi, da corrispondere in una misura non inferiore al tasso legale a far data dal 15.07.2003, oltre rivalutazione monetaria, per la complessiva somma di €.7.800,00, ovvero, senza recesso da quanto su esposto, nella
pagina 3 di 15 remota e non temuta ipotesi di mancato accoglimento, accertare e acclarare con qualsiasi statuizione che il Sig. RA PE ha diritto alla rifusione della somma originariamente investita pari ad €
5.000,00 o di quella somma maggiore o minore che il decidente vorrà disporre;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa come per legge e distrazione ex art. 93 c.p.c.”.

Nella medesima data, RA TA AN depositava istanza ex art. 177 c.p.c. ivi chiedendo a questo G.I. di procedere – alla luce dello spiegato intervento - alla revoca integrale, ovvero alla modifica, dell'ordinanza emessa il 21.09.2021.
All'udienza del 14.02.2022 l'odierno decidente - ritenendo necessario rinviare la causa ad altra udienza al fine di consentire alle parti di interloquire in ordine alla richiesta di revoca spiegata dall'attrice ex art. 177 c.p.c. - rinviava la trattazione della causa all'udienza del 21.03.2022.
Al suo esito, veniva revocata l'ordinanza del 21.09.2021 e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 5.12.2022 questo G.I. rigettava le richieste istruttorie avanzate da parte attrice e rinviava la causa all'udienza del 18.03.2024 per la precisazione delle conclusioni
Indi, all'udienza del 18.03.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
In data 15 luglio 2003, presso l'Agenzia di Poste Italiane S.p.A. Gela Centro sita in Gela (CL), RA
PE sottoscriveva l'investimento finanziario recante Cod. [...], su conto deposito titoli
n. 14030/17792240/0, nel Fondo Immobiliare INVEST REAL SECURITY mediante l'acquisto di 2 quote di partecipazione da € 2.500,00 ciascuna per il controvalore complessivo di € 5.000,00, transitante sul conto corrente Bancoposta n. 000044781995 a lui intestato.
Il Fondo Immobiliare “Invest Real Security” era un Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo
“chiuso”, istituito e gestito dalla Beni Stabili Gestione S.p.A. - Società di Gestione del Risparmio
(S.G.R.) autorizzata all'esercizio di gestione collettiva del risparmio.
Tale Fondo veniva disciplinato con apposito Regolamento di gestione, specificatamente approvato dalla Banca D'Italia in data 06.08.2001 e, successivamente, modificato con approvazione del
14.08.2002, 30.12.2002 e 01.07.2003.
Il predetto Regolamento fissava, espressamente, la durata del Fondo in anni 10 (con scadenza al
31.12.2013) e sanciva la facoltà della S.G.R. di richiedere alla Banca d'Italia - nell'interesse dei
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sottoscrittori - una proroga non superiore a 3 anni, per il completamento dello smobilizzo degli investimenti.
In data 09.11.2012, il Consiglio di Amministrazione della Società S.G.R. si avvaleva di tale facoltà e deliberava la proroga della durata del “Fondo Invest Real Security” fino al 31.10.2016.
La comunicazione avveniva con avviso n. 15853 dell'11.09.2013, eseguita a cura
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