Trib. Brescia, sentenza 09/08/2024, n. 3494
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Testo completo
N.R.G. 6083/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 7.8.2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6083/2024, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
;
C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Roberto LEONE;
RICORRENTE contro
;
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 10.2.2023, cittadino tunisino nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento del 2.1.2024 (notificato all'istante in data 17.4.2024). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante reso il 9.8.2023 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente sarebbe in Italia da tempo “relativamente breve” (ossia dal 10.9.2020), non avrebbe legami familiari o relazioni affettive stabili sul territorio nazionale e non svolgerebbe attività lavorativa. La sua famiglia di origine risiederebbe, peraltro, interamente in Tunisia.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 17.5.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha dato
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atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui avviato nel Paese di accoglienza (sono stati, in particolare, prodotti in atti il modello UNILAV relativo al contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato stipulato con l'impresa individuale di UI LE con decorrenza dall'11.8.2023, i relativi prospetti paga e la CU 2024).
Il procuratore del ricorrente ha, quindi, chiesto l'annullamento del provvedimento questorile impugnato e l'accertamento del diritto del suo assistito a ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 1.7.2024, ribadendo la legittimità e la correttezza del proprio operato ed invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria. Contestualmente alla comparsa di risposta, ha prodotto relazione stilata in data 24.6.2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di sulla CP_1 posizione soggettiva del ricorrente.
4. In data 10.7.2024, il procuratore di parte ricorrente ha aggiornato le proprie produzioni documentali con le ultime buste paga, relative alle mensilità di aprile e maggio 2024.
5. Dopo l'udienza “cartolare” di comparizione tenutasi in data 11.7.2024, il Giudice designato ha fissato udienza per la discussione orale della causa avanti al Collegio in data 5.8.2024, disponendo la sua sostituzione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e assegnando alle parti termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito di note conclusionali scritte ai sensi dell'art. 275-bis c.p.c.
Lette le conclusioni scritte precisate dal procuratore di in data 12.7.2024 e le successive note Pt_1 conclusionali (con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso), la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 7.8.2024.
Ritenuto in diritto
1. Occorre premettere che oggetto del presente giudizio non sono eventuali vizi del provvedimento impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente ad ottenere il titolo invocato (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, 18 marzo 2020, n. 7427);
motivo per il quale le doglianze relative alla fase amministrativa sono inconferenti nella presente sede.
Deve, poi, essere parimenti evidenziato che il Giudice ordinario non dispone del potere di annullamento del provvedimento amministrativo impugnato, potendo soltanto disapplicarlo – ove ritenuto illegittimo – al fine dell'accertamento della situazione giuridica azionata.
2. Ciò posto e volgendo la disamina al merito della controversia, è opportuno ripercorrere sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti in materia di c.d. protezione complementare.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Pag. 2 di 7 Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del
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