Trib. Massa, sentenza 27/03/2024, n. 223

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Massa, sentenza 27/03/2024, n. 223
Giurisdizione : Trib. Massa
Numero : 223
Data del deposito : 27 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. G L M Gli Presidente Dott. G M Giudice Dott. E P Giudice rel., est.
Riunito in Camera di Consiglio in data 19/03/2024, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 400 dell'anno 2021, pendente
TRA

Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. , APONTE VINCENZO ( VIALE ITALIA 391 INT. C.F._2
1 LA SPEZIA;
: c/o Studio legale Parte_2

- PARTE RICORRENTE –

CONTRO Controparte_1
C.F. , C.F._3
DIFENSORE: Avv. STAGI SOFIA, ( ) VIA Controparte_2 C.F._4
MARINA VECCHIA N.188 54100 MASSA;
, : c/o Studio legale VIALE STAZIONE 94 MASSA Parte_2

- PARTE RESISTENTE -
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avente a oggetto: Separazione giudiziale.
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 20/02/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24/02/2021, ai sensi dell'art. 706 c.c., ritualmente notificato, adiva il Tribunale di Massa, al fine di sentir pronunciare la separazione Parte_1 personale con addebito al coniuge con cui aveva contatto matrimonio con Controparte_1 rito civile, in data 15-09-2015, in Montignoso (Ms), ed a cui era conseguita l'iscrizione presso gli Uffici di stato civile del predetto Comune, in regime di separazione dei beni;
nonché, al fine di sentir i) assegnare l'abitazione familiare sita in Massa, via Cervara n.7, alla signora ;
ii) disporre Parte_1
l'affido condiviso, come per legge, del figlio minore, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
iii) disporre la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore;
iv) stabilire un assegno di mantenimento a carico del pari ad € 600,00 mensili, per il figlio CP_1 minore , con spese straordinarie interamente a carico del padre;
v) stabilire un assegno di Per_1 mantenimento a carico del per la di € 200,00 mensili;
vi) disporre che CP_1 Pt_1
l'autovettura targata FL 913 WJ di proprietà del signor rimanga in uso alla Controparte_1
Pt_1
A fondamento della propria domanda deduceva: i) come dall'unione fosse nato un figlio, , Per_1 nato a Massa il 2.09.2008;
ii) come la fine del rapporto fosse addebitabile al coniuge resistente, per avere quest'ultimo violato i doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c.;
iii) come vi sia l'impossibilità di mantenere e ricostituire l'unione familiare;
iii) come sussista una sproporzione tra le condizioni economiche dei coniugi. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio associandosi Controparte_1 alla domanda avente ad oggetto la pronuncia di separazione personale tra coniugi, chiedendo l'addebito nei confronti della moglie. Domandava, altresì, di sentir: i) rigettare la domanda di addebito della separazione al medesimo resistente ed addebitare la separazione alla moglie;
ii) dichiarare l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente presso il padre e diritto di visita della madre;
iii) disporre Per_1
l'assegnazione della casa coniugale al padre;
iv) disporre il mantenimento diretto di ciascun genitore in favore del figlio;
v) dichiarare che nessun coniuge è tenuto a corrispondere in favore dell'altro, alcun assegno di mantenimento;
vii) respingere tutte le altre domande di parte ricorrente. All'udienza del 13/05/2021, il Presidente del Tribunale, dopo aver autorizzato i coniugi a vivere separati, disponeva il passaggio della causa al merito nominando lo scrivente giudice istruttore e riservava l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.c.. Con ordinanza datata 18/05/2021 il Presidente disponeva: i) l'assegnazione della casa coniugale a ed Parte_1 al figlio minore;
ii) l'obbligo di di versare in favore di Controparte_1 Pt_1
la somma di € 150,00 mensili a titolo di mantenimento della stessa, fino a quando la stessa
[...] non avesse reperito una occupazione lavorativa idonea a garantirle una autonomia economica, ed € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, somme da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
iii) respingeva la richiesta di parte ricorrente di ottenere
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l'ordine di pagamento al datore di lavoro dell'obbligato, non risultando alcun inadempimento a un provvedimento giudiziale. La causa proseguiva con la fase istruttoria attraverso l'acquisizione delle produzioni documentali e l'audizione del figlio minore . Per_1
Nelle more del procedimento parte ricorrente depositava istanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, dando atto della propria intenzione di aderire alle condizioni di separazione proposte a mezzo mail da parte del coniuge. All'udienza del 20/02/2024 parte ricorrente precisava le proprie conclusioni, mentre parte resistente compariva personalmente (in ragione della remissione del mandato da parte dei difensori nominati) e dava atto del sopraggiunto accordo tra le parti, precisando alcune modalità operative concordate con la moglie. Il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza assegnare i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, stante l'espressa rinuncia dei procuratori costituiti. Stante l'irritualità delle conclusioni rassegnate personalmente dal resistente all'udienza del 20.02.2024, per lo stesso sono da considerarsi valide le conclusioni rassegnate con la CP_1 memoria integrativa depositata in data 29.11.2021.


1. STATUS. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. Risulta versato in atti l'estratto del Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Montignoso (Ms), dal quale si evince che le parti hanno contratto matrimonio in Montignoso (Ms) in data 15.09.2015, trascritto al n. 180, Parte II, S. C, Anno 2015.


2. AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE E DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO.
Si osserva che nel caso in cui la coppia dei genitori entra in crisi e cessa la convivenza tra essi – come nel caso che ci occupa – non mutano i diritti e gli obblighi nei confronti dei figli. Resta fermo, anzitutto, il fondamentale obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole;
obbligo che, del resto, già dall'entrata in vigore della Costituzione, non dipendeva dal concepimento, o dalla nascita, in costanza di matrimonio, ma si fondava sul fatto stesso della filiazione, come appunto stabilito, anzitutto, all'art. 30 della Carta costituzionale. Come ben noto
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