Trib. Grosseto, sentenza 24/07/2024, n. 268
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 23 luglio 2024, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 553 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2023, vertente
TRA
LE GI, nato il [...] a [...] – C.F.: LNE LGU 84S05 G99V – e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Angelo Fiore TARTAGLIA, ed elettivamente domiciliato, unitamente a quest'ultimo, presso lo studio legale dell'Avv. Riccardo SCHIPANI, sito a Grosseto (GR) in Via
Damiano Chiesa nr. 46, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
MINISTERO della DIFESA, (C.F. 80425650589), in persona del Ministro pro tempore e
MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, (C.F. 80415740580), in persona del
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (Avv. Andreucci), nei cui uffici domiciliano ope legis alla via degli Arazzieri n.
4.
CONVENUTI
OGGETTO: vittime del dovere.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:
- accogliere il presente ricorso e per l'effetto procedere alla disapplicazione e/o alla riforma di tutti gli atti in epigrafe impugnati e contestati innanzi a Codesto On.le Tribunale, più precisamente del:
1. Decreto nr. 43 – Posizione 20/49514 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione
Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari
Congedati – 1° Reparto – Area – Speciali Benefici Assistenziali, datato 05.09.2011
(notificato in data 20.09.2011) con cui è stata respinta l'istanza presentata in data
20.04.2009 dal Sergente Maggiore dell'Esercito Italiano LE GI testa ad ottenere il riconoscimento dello status di “Soggetto Equiparato a Vittima del Dovere” con conseguente attribuzione dei benefici tutti previsti dalla normativa vigente;
2. Parere – Posizione nr. 14392/2010 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e reso nell'adunanza nr. 345/2010 del
26.07.2010 con cui è stato espresso “[…] PARERE NEGATIVO ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici previsti dal D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 […]” non ritenendo sussistenti nei confronti del LE particolari condizioni ambientali ed operative di missione;
3. Verbale Modello BL/G – N° 698/E.I. emesso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale
– La Spezia – Commissione Medica Ospedaliera 2^, datato 09.02.2010, con cui è stata
(erroneamente) quantificata l'Invalidità Complessiva (I.C.) da applicare al Sergente
Maggiore dell'Esercito Italiano LE GI in relazione all'infermità dallo stesso patita –
“Esiti di orchifuniculectomia destra con posizionamento di protesi testicolare per carcinoma embrionale del testicolo infiltrante l'epididimo e di linfadenectomia retroperitoneale bilaterale” – nella misura del solo 14%;
- accertare e dichiarare il diritto soggettivo perfetto in capo al ricorrente a vedersi riconosciuti:
1. lo status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere, in quanto l'infermità “Esiti di orchifuniculectomia destra con posizionamento di protesi testicolare per carcinoma embrionale del testicolo infiltrante l'epididimo e di linfadenectomia retroperitoneale bilaterale” (già riconosciuta SI Dipendente da Causa di Servizio) da cui lo stesso è affetto, è da ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio
2006;
2. i benefici non ancora riconosciutigli in virtù del già menzionato status, in particolar modo quelli previsti dalla legge 3 agosto 2004, nr. 206, nonché da quelle estensive anche ai soggetti equiparati, dovendosi provvedere alla:
a) liquidazione della speciale elargizione (a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo), oltre rivalutazione ISTAT, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità complessiva riscontrata (art. 5, comma 1) secondo quanto quantificato da Dott.
MARTINI Roberto nella “Relazione Medico – Legale su NE GI”, datata 07.03.2023, - secondo il calcolo dell'Invalidità Complessiva (I.C.) di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 181/09 - IC
(Invalidità Complessiva) = DB (Danno Biologico) + DM (Danno Morale) + (solo se favorevole)
[IP (Invalidità Permanente) – DB (Danno Biologico)] - nella misura IC = DB (20%) + DM
(10%) + [IP (30%) – DB (20%)] = 40%, o nella maggiore percentuale ove individuata e ritenuta congrua da Codesto Ecc.mo Tribunale;
b) sulla scorta della valutazione dell'invalidità complessiva di cui sopra, alla liquidazione nei confronti dell'odierno ricorrente dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Ex plurimis Cass. SS.UU. nr. 7761/2017), entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo);
c) riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge nr. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 6, 7, 8 e 9.
Il tutto con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti alla corresponsione in favore di parte ricorrente del relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria (e/o perequazione automatica per gli assegni vitalizi), decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo, quindi alla rifusione delle spese processuali, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%),
CPA ed IVA, come da legge, con clausola di attribuzione al procuratore antistatario”.
Convenuti: “Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
- In via pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, estrometterlo dal presente giudizio;
- In via pregiudiziale, accertato il mancato rispetto del termine previsto per la riassunzione dalla sentenza del TAR AN n. 197/2019, dichiarare l'estinzione del processo, non potendo gli effetti sostanziali e processuali della domanda ab origine proposta essere considerati salvi;
- In via preliminare, dichiarare l'estinzione di tutti i diritti rivendicati dal ricorrente, per decorso del termine di prescrizione;
- In ogni caso, nel merito, dichiarare infondato il ricorso ex adverso proposto in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
- In via subordinata, defalcare dall'importo eventualmente attribuito al ricorrente quanto già dal medesimo percepito a titolo di risarcimento danni a seguito delle sopracitate pronunce del G.A.
Spese vinte”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26 settembre 2023 NE GI - premesso (i)
d'essere Sergente Maggiore dell'Esercito Italiano;
(ii) di essere stato impiegato in
Missione Internazionali di Pace (dal 18.06.2007 al 10.12.2007 nei territori dell'ex
Jugoslavia nell'ambito dell'Operazione “Althea” con incarico di “Conduttore
Automezzi”, nonché, quale “Addetto al Servizio Postale”), in difficili condizioni climatiche e ambientali e in luoghi interessati da bombardamenti con uranio impoverito;
(iii) che aveva contratto patologie correlate al servizio svolto
(“Carcinoma embrionale del testicolo dx infiltrante l'epididimo” e, quindi,
sottoposto ad intervento chirurgico di “Orchifuniculectomia destra con posizionamento di protesi testicolare destra”) - assumeva l'illegittimità del provvedimento di diniego dei benefici richiesti, sussistendo invece – a suo avviso – tutti i presupposti per il riconoscimento della sussistenza del nesso causale tra le malattie e i servizi resi in ambienti particolarmente ostili. Rassegnava quindi le conclusioni riportate in epigrafe.
2. Si costituivano il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Difesa a comune patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Parte convenuta, eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto il rigetto della domanda poiché infondata nel merito. Eccepiva inoltre la violazione del termine per la riassunzione del ricorso.
3. All'udienza del 06.02.2024 parte ricorrente rappresentava come l'art. 310 c.p.c. non consenta la prosecuzione del processo in violazione dei termini per la riassunzione, ma non impedisca la riproposizione dell'azione. Ribadiva inoltre
l'imprescrittibilità dell'azione di riconoscimento dello status, evidenziando comunque che nel caso di specie la prescrizione decennale non fosse decorsa
(sull'imprescrittibilità dello status si veda Cass. sez. 36225/2023). Nel merito richiamava il contenuto del ricorso evidenziando il pieno diritto del ricorrente già confermato in due precedenti pronunce. Evidenzia infine la non indispensabilità di
CTU medico legale, stante la già avvenuta effettuazione della stessa (doc. 8) nel giudizio TAR AN (197/2019, doc. 6, confermata in appello CDS 7564/2020, doc. 4), anche alla luce della relazione medico- legale del Dott. Martini depositata quale allegato 7. Nessuno invece compariva per parte resistente. Con ordinanza del 6 febbraio 2024, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, ove la causa è stata discussa e decisa mediante deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. L'eccezione di violazione del termine di riassunzione è infondata.
Come correttamente
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