Trib. Napoli, sentenza 22/01/2024, n. 839

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 22/01/2024, n. 839
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 839
Data del deposito : 22 gennaio 2024

Testo completo

Udienza del 22.01.2024 nella causa n. di r.g. 18588 del 2022.
È presente per l'appellata l'Avv. Francesco Casillo per delega dell'Avv. Bartiromo, il quale si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e a tutte le precedenti difese, chiedendone
l'integrale accoglimento, con ogni conseguenza di legge. È presente per la P.A. appellante il
Procuratore dello Stato, Giuseppe Nappo, che si riporta integralmente all'atto di appello e chiede decidersi la controversia. É presente per la pratica forense la dottoressa Luciapaola
Cepollaro. I difensori si riportano ai rispettivi atti. Al termine della discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula alle ore 10.37. I difensori si allontanano dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse
Forziati, esaminati gli atti della causa n. 18588/22, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in data 27.07.2022, promossa con atto di citazione notificato in data 19.07.2022 da
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, codice fiscale 80415740580, e
MINISTERO DELL'INTERNO codice fiscale 97149560589, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli e domiciliati ex lege presso la sede di quest'ultima, sita in Napoli, via Diaz 11
APPELLANTE contro
PE AN GE MA GE, cod. fiscale [...], nata in [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Napoli, via Mergellina n.
209, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bartiromo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
APPELLATA
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 603/2022, pubblicata in data 09.06.2022, il giudice di pace di Airola, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'interno, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 106/2020 ed ha condannato i due
Ministeri al pagamento, in favore di LP VI MA KA MA, di € 100,00,
“oltre interessi dal dovuto al soddisfo” e spese di lite, liquidate in € 333,00, più accessori di legge.
Avverso tale sentenza, i summenzionati Ministeri propongono appello, fondandolo sulla violazione di norme del procedimento, in primis, sulla violazione delle regole di riparto della giurisdizione tra distinti plessi giurisdizionali. Secondo la difesa erariale, la presente
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controversia, in quanto inerente alla restituzione di un tributo, rientrerebbe nella giurisdizione del giudice tributario, mancando un formale atto di riconoscimento del diritto alla restituzione da parte dell'ente impositore. Inoltre, gli appellanti censurano la statuizione sulle spese di lite, sia perché il giudice di primo grado avrebbe dovuto compensarle, stante la soccombenza reciproca, sia perché non avrebbe potuto liquidarle in misura maggiore rispetto al valore della domanda (cfr. art. 91, ultimo comma, c.p.c.). I Ministeri, insistono, quindi per la riforma della sentenza impugnata, con conseguente dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed affermazione della giurisdizione del giudice tributario;
in subordine, chiedono la riforma della sentenza “nella parte in cui ha liquidato un importo delle spese di lite superiore al valore della domanda”.
La sig.ra LP eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito, essendo competente il tribunale di Benevento, quale giudice di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace di Airola;
nel merito, contesta la natura tributaria del contributo da pagare all'atto del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno e sostiene, in ogni caso, che la giurisdizione del giudice ordinario deriverebbe dal riconoscimento del diritto al rimborso da parte dei Ministeri appellanti o, in alternativa, dalla natura discriminatoria del comportamento dello Stato italiano. Infine, quanto alle spese di lite, l'appellata contesta l'esistenza dei presupposti per la compensazione, in quanto non vi sarebbe soccombenza reciproca, ma mera riduzione dell'importo richiesto, e ritiene che l'art. 91, ultimo comma, c.p.c. si applichi alle cause in cui il giudice di pace decide secondo equità e non a quelle in cui “è adito secondo diritto”. Ciò dedotto, l'originaria ricorrente insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Preliminarmente dichiarare la propria incompetenza territoriale a decidere la presente controversia, in favore del Tribunale di Benevento;
2) In via subordinata ed eventuale rigettare
l'appello come proposto dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e Finanze, in persona dei rispettivi ministri p.t., in quanto assolutamente infondato in fatto e diritto per i su
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