Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 298

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 298
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 298
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11610/2021 R.G. promossa da:
AL AR (c.f. 03350730879), con il patrocinio dell'avv. GERVASI FRANCESCO e , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. GERVASI FRANCESCO
ATTORE

contro

:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (C.F. 01483500524), con il patrocinio dell'avv.
GIACONA SANTI PIERPAOLO e elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO, 354 CATANIA presso lo studio dell'avv. GIACONA SANTI PIERPAOLO
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 07.10.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato EA SA conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di
Catania la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e premetteva che:
- intratteneva con la Banca Monte dei Paschi di Siena spa, un rapporto di conto corrente ordinario codificato con il n°12302.09 aperto il 05.04.2001 e chiuso il 31.12.2017 con un saldo banca apparente di euro 16.933,09 a debito della correntista e passaggio della posizione a sofferenza per un importo di euro 16.933,09.
- alla data del 31.12.2017, il conto corrente in oggetto presentava un saldo debitore, ritenuto errato, pari ad € 16.933,09, poiché la Banca avrebbe applicato tassi di interesse oltre la soglia antiusura, commissioni e spese non dovute;

- la Banca avrebbe altresì, applicato interessi passivi ultralegali per euro 15.150,87 e spese TEG per euro 13.191,71 in mancanza di una valida ed efficace convenzione scritta più volte richiesta e mai ottenuta;

- avrebbe addebitato le operazioni passive per il cliente con data anticipata rispetto a quella di effettuazione dell'operazione e accreditato le operazioni attive al cliente con valuta posticipata, elevando così gli importi degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto;

- praticato l'anatocismo bancario in violazione dell'art.1283 cc;

- applicato CMS per un importo complessivo di €7.327,46.
- espungendo tutte le competenze illegittimamente addebitate dalla Banca, dal 05.04.2001 al
31.12.2017 il saldo legittimo del c/c, alla chiusura del rapporto, risulterebbe pari ad € 18.743,23 a credito della correntista.
In diritto eccepiva: il superamento del tasso soglia di usura previsto dalla Legge 108-2006 rispetto al tasso di interesse legale e quindi la violazione dell'art. 1815 c.c.;
l'illegittimo addebito di somme a titolo di commissioni di massimo scoperto e di “valute fittizie”.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “ I.disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;

II.ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità, illegittimità, invalidità ed inefficacia della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta dei conti correnti indicati in epigrafe, sia perché applicata in mancanza di una valida ed efficace convenzione scritta sia per violazione dell‟ art. 1283
c.c. e della delibera CICR del 9-02-2000;

III.Ritenere e dichiarare la illegittimità, invalidità ed inefficacia della commissione di massimo scoperto, della commissione istruttoria veloce e del corrispettivo sull‟ accordato perché applicata in mancanza di valida convenzione scritta;
ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e-o prive

pagina 2 di 9 di causa e-o non originariamente pattuite le clausole che impongano ulteriori spese e costi di tenuta dei conti;

IV.ritenere e dichiarare la nullità dei c.d. giorni banca e della valuta per mancanza di valida convenzione scritta e per gli altri motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente) e, per l‟effetto, ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro e, quelle passive, nella data di effettuazione dell‟operazione;

V.accertare la mancanza di un valido ed efficace contratto di apertura del conto corrente n° 12302.09
e, per l‟effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale;
per l‟effetto, e previa eventuale consulenza tecnica d‟ufficio, come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo dei conti correnti in esame applicando il tasso legale di interesse o quello sostitutivo ex art. 117 TUB, sia creditore che debitore, senza alcuna capitalizzazione degli interessi, senza commissioni , senza spese e con valuta data operazione nonché imputando le rimesse prima al capitale e poi degli interessi;

VI. ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, i conti risultino pari a zero e, per l‟effetto, condannare l‟istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;

VII. All‟esito del predetto ricalcolo dell‟attuale saldo dei conti intrattenuti presso la banca, accertare se ed in che misura vi è un credito della società attrice e ritenere e dichiarare ,in tal caso, l‟obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma;

VIII.condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena spa, in persona del legale rappresentante p. t. , al pagamento in favore della società attrice di € 18.743,23 o di quella maggiore o minore somma che sarà determinata dal CTU in corso di causa, a titolo di ripetizione delle somme illegittimamente pagate dalla società attrice alla banca convenuta per interessi passivi ultralegali, commissioni e spese non dovute;

IX. Condannare la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento delle spese processuali, disponendone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario, ai sensi e per gli effetti dell‟ art. 93 c. p..c.”.
Si costituiva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena spa contestando l'infondatezza nei fatti e in diritto di quanto sostenuto dall'attrice.
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Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1)
In via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda ex adverso
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