Trib. Salerno, sentenza 19/11/2024, n. 5477

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 19/11/2024, n. 5477
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 5477
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 7111/2021
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 7111 del R.G.A.C. dell'anno 2021, ritenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 04.07.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc vertente
t r a
RO IR nata a [...] il [...], c.f. [...]e MA IA MA, nata a
Ispani (SA) il 22/09/1936, c.f. rappresentate e difese dall'Avv. Fabrizio Senatore (c.f.
[...]) ed elettivamente domiciliate presso il di lui studio in Salerno alla via S. Baratta n.
26, giusta procura ad litem in atti;

- attori -
e
Sviluppo TA srl in persona del legale rapp.te pt sig. AS MA con sede in Salerno alla Via
Costantino l'Africano 33 CF 05433980652 rapp.ta e difesa dall'avv. Diego Mastrolia con studio in
Campagna Sa alla Via G. Mastrolia 1;

- Convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da immissioni ex art 844 c.c..
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e da comparse conclusionali da intendersi richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in citazione che le attrici sono proprietarie di due unità immobiliari site al primo piano della scala C del fabbricato sito in Salerno alla piazza Casalbore n. 12, identificate con i numeri di interno n.
2 e 3 ove risiedono stabilmente e quotidianamente con i loro congiunti;
che nei locali terranei immediatamente sottostanti, condotti in locazione dalla Sviluppo TA srl ce contraddistinti dai numeri
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civici 11/21 di via Carucci, risultano installati impianti di condizionamento e di refrigerazione a servizio della attività di supermercato ivi ubicata;
che i motori di detti impianti, collocati su di un piano soppalcato, emettono da tempo rumori ed esalazioni di calore incessanti ed intollerabili tanto da costringere le attrici a denunciarne la illegittimità più volte;
che le esponenti rappresentavano il problema delle immissioni sonore agli stessi esercenti l'attività commerciale ma senza esito, per cui presentavano esposto all'ARPAC e al
Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Salerno e al Comune di Salerno in data 07/07/2017;
che
l'ARPAC procedeva ad effettuare misurazioni e rilievi, che accertavano il superamento delle immissioni oltre la soglie di normale tollerabilità;
che per l'effetto il legale rappresentante veniva rinviato a giudizio per il reato p. e p. dall'art. 659, 1° comma , c.p.;
che le attrici incardinavano procedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale di Salerno, proc. n. 6031/2019 R.G., per chiedere di accertarsi la illegittimità delle immissioni e disporsi i provvedimenti atti al ripristino dello stato dei luoghi;
che nel corso di questo procedimento veniva espletata una CTU, che, all'esito di misurazioni sonore mediante appositi strumenti, appurava che il livello delle immissioni di rumore e calore lamentate dalle sig.re RO e
MA, a mezzo C.T.U., superavano il limite di normale tollerabilità, indicando la soluzione della problematica mediante delocalizzazione dell'impianto o la traslazione dello stesso;
- che il Giudice della cautela, con ordinanza resa in data 09/04/2021 accoglieva il ricorso e, per l'effetto, ordinava alla Società
Sviluppo TA S.r.l. di “delocalizzare l'impianto di condizionamento e refrigerazione per cui è causa secondo le modalità indicate dal C.T.U.”;
che la società convenuta non adempiva spontaneamente all'ordine giudiziale;
che, nondimeno, trattandosi di giudizio cautelare caratterizzato per la strumentalità alla tutela di merito successiva, le attrici hanno interesse a conseguire l'accertamento pieno e definitivo in ordine alla illegittimità ed intollerabilità della situazione denunciata, con conseguente condanna alla rimozione delle cause delle immissioni nonché al risarcimento dei relativi danni patrimoniali e non, ai sensi degli artt. 844 e
2043 ss. cod. civ.;
tutto ciò premesso, convenivano in giudizio la Sviluppo TA, per vedere accolte le seguenti conclusioni: “Confermare l'ordinanza cautelare del 09/04/2021, resa dal G.U. dott.ssa Ilaria Bianchi nel proc. n. 6031/2019 R.G. dunque, nel merito, accertare e dichiarare la non tollerabilità delle immissioni di rumore e calore provenienti dai locali commerciali condotti in locazione dalla società convenuta e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla cessazione delle immissioni nonché alla rimozione delle cause delle stesse.

2. Condannare la società convenuta a risarcire le sig.re RO IR e MA IA MA del pregiudizio subito in conseguenza delle immissioni per cui è causa, nella misura di Euro 20.000,00 ovvero in quella maggiore o minor ritenuta di giustizia con liquidazione equitativa, a titolo di danno non patrimoniale, nonché nella misura di € 5.000,00 a titolo di danno patrimoniale;
ovvero nella misura, maggiore o minore risultante in corso di causa.

3. Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, oltre Iva e Cpa come per legge
”.
Nell'udienza di prima comparizione, parte attrice esibiva la notifica alla Sviluppo TA che non si era costituita. La predetta si costituiva invece, per la successiva udienza tenutasi il 04.05.22, con comparsa pagina 2 di 9
costitutiva depositata il 03.05.22 in cui eccepiva la improponibilità/inammissibilità del giudizio di merito volto alla conferma delle statuizioni rese in sede cautelare poiché incardinato successivamente alla scadenza del termine di 60 gg;
sempre in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva poiché la domanda andava spiegata nei confronti del proprietario dell'immobile, essendo essa convenuta solo locataria dell'immobile;
che le statuizioni contenute nell'ordinanza cautelari non potevano essere attuate senza il litisconsorzio del proprietario dell'immobile, in quanto avrebbero inciso sulla struttura muraria dell'immobile;
che sussiste la propria carenza di legittimazione passiva anche con riferimento alla domanda di risarcimento danni patrimoniale, in quanto la responsabilità aquiliana è in capo al proprietario del locale allorquando questi abbia concesso in locazione il bene con la consapevolezza della destinazione dello stesso. La società convenuta contestava nel merito sia la perizia resa nel procedimento cautelare che la quantificazione dei danni richiesti dalle attrici;
domandava la revoca del provvedimento cautelare.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “In via preliminare disporre per le motivazioni innanzi, sussistendo sia il fumus che il periculum ex art. 669 decies c.p.c. la revoca del provvedimento cautelare del 9.4.2021 RG 6031/2019;
in via preliminare accertata e dichiarata la tardività dell'istaurato giudizio di merito dichiarare inefficace il provvedimento cautelare reso nell'ambito del procedimento RG 6031/2019 del 9.4.2021;
In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Sviluppo TA rispetto alla domanda azionata e rispetto al provvedimento cautelare per le motivazioni in atti;
Nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza di immissioni oltre la soglia di tollerabilità per le ragioni in atti, contemperate altresì le ragioni della produttività con quelle della proprietà;
Nel merito accertare e dichiarare

l'insussistenza di qualsivoglia danno e del nesso eziologico tra asserite immissioni e asserito danno contestando interamente la somma di Euro 20.000,00 per danno non patrimoniale e di Euro 5000,00 per danno patrimoniale per le ragioni in atti”.
Nell'udienza del 04.05.22, verificata la indisponibilità di parte convenuta a transigere la controversia, lo scrivente si riservava sulla domanda di revoca ex art 669 decies cpc rigettandola con ordinanza
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