Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2024, n. 63

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2024, n. 63
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 63
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle
persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott. ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 651 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c., 473 bis e
51 c.p.c
[...]
[...]
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. PAOLA TORCHIA, presso la
quale elettivamente domicilia in Catanzaro, alla Via XX Settembre n. 62;

E
( ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in calce al ricorso, dall'avv. MARCO NISTICO', presso il quale elettivamente
domicilia in Catanzaro, alla Via G. Barrio n. 27;

RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro, il quale ha concluso per
l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE


FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.04.2024, Parte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in MIGLIERINA (CZ) il
[...]
16.09.2006 e che dalla loro unione sono nati i figli (24.06.2007), (15.02.2011) e Parte_1 Per_1
(8.09.2017), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile Per_2
situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e 51 c.p.c e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;

2) Entrambe le parti, in virtù dello stato d'indipendenza economica in cui versano, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;

3) La casa coniugale, sita in Marcellinara (CZ), Contrada Murro snc, riportata al N.C.E.U. del
Comune di Marcellinara (CZ) al Foglio 8 P.lla 740, Sub. 3, Categoria A/2, Classe 1, di proprietà dei signori , nata a [...], il [...], (C.F.: ) e CP_2 C.F._3
nato a [...], il [...], Parte_1
(C.F.: , genitori del signor e a quest'ultimo C.F._4 Parte_1
concessa in comodato, rimarrà in uso esclusivo dello stesso e resterà a lui assegnata;

4) La signora trasferirà la propria residenza ed il proprio domicilio in Amato Controparte_1
(CZ), alla Via Acqua Fredda n.1;

5) I coniugi hanno già provveduto di comune accordo alla divisione dei beni mobili presenti all'interno dell'abitazione familiare, con consegna degli arredi espressamente richiesti alla signora
;
CP
6) Per quanto concerne l'affido ed il collocamento dei minori , Parte_1 PE
e , i coniugi convengono quanto segue:
[...] Per_2
A) l'affido dei minori sarà condiviso ed il collocamento paritetico presso entrambi i genitori, al fine di non alterare gli equilibri ed il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi