Trib. Siracusa, sentenza 29/01/2025, n. 87
Sentenza
29 gennaio 2025
Sentenza
29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter
cpc, in sostituzione dell'udienza del 28 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2998/2022
tra
UR GE IA, cod. fisc. [...]rappresentato e difeso dall'Avv. SANTONICOLA CIRO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
MI – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, cod. fisc.
80185250588, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, cod.
fisc.80018500829, UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA, cod.
fisc. 80001830894, I.P.S.A.R. “FEDERICO II DI SVEVIA”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417
bis c.p.c., dal Dott. MARCO ANELLO, Dirigente dell'Ufficio IV, Direzione
Regionale dell'USR per la Sicilia e dalla dott.ssa LUISA GILIBERTO, giusta delega in atti.
- Resistenti -
I
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 24.11.2022, ON EL RI esponeva di essere stata inserita nella III fascia delle graduatorie di Istituto, personale ATA, per il triennio
2021/2024, provincia di Siracusa, per i profili professionali di Assistente
Amministrativo (AA), Collaboratore Scolastico (CS), Assistente Tecnico (AT) e
Cuoco (CO) e di essere stata individuata, dall'Istituto Professionale per i Servizi
Alberghieri e della Ristorazione “Federico II di Svevia” di Siracusa, quale destinataria del contratto di lavoro a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico,
dal 23.9.2021 al 30.6.2022;
che, in sede di controllo sui titoli dichiarati in domanda,
l'Istituto Federico II di Svevia” di Siracusa, con decreto del 26.4.2022, disponeva la rettifica del punteggio assegnatole nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA,
triennio 2021/24, azzerando il punteggio relativo ai titoli di servizio e dichiarando la risoluzione del contratto a far data dal 27.4.2022 nonché l'invalidità giuridica del servizio prestato dal 23.9.2021 al 26.4.2022. Precisava che il dirigente scolastico dell'Istituto “Federico II di Svevia” di Siracusa aveva azzerato il punteggio in virtù del servizio reso nel triennio precedente 2018/2021, in provincia di Udine, indicato nella domanda ATA.
Deduceva l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica, atteso che ai sensi dell'art. 6, comma 15, del D.M. 50/2021 la facoltà di dichiarare un servizio valido di fatto e non di diritto era limitata alle ipotesi in cui veniva riscontrata la mancanza del titolo di accesso o la presenza di una dichiarazione mendace, che non ricorrevano nella vicenda in esame.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'USR Sicilia, l'ATP di
II
Siracusa e l'Istituto Professionale per il servizi alberghieri e della ristorazione
“Federico II di Svevia”, al fine di accertare la validità giuridica del servizio svolto come Collaboratore Scolastico presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri
e della Ristorazione “Federico II di Svevia” di Siracusa dal 23.9.2021 al 26.4.2022.
Si costituivano il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'USR Sicilia, l'ATP di
Siracusa e l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione
“Federico II di Svevia”, che contestavano quanto dedotto dalla ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso, rilevando che ON EL RI, inserita nelle graduatorie di circolo e di Istituto III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 era stata individuata dall'IPSAR “Federico II di Svevia” quale destinataria di proposta di assunzione a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico, a decorrere dal 23.9.2021;
che, in esito alle verifiche effettuate dall'IPSAR “Federico II di
Svevia”, erano emerse delle irregolarità inerenti ai titoli di servizio dichiarati, in quanto il servizio prestato presso l'IIS “Bonaldo Strigher” di Udine nonché presso l'IIS “J Linussio” di Codroipo (UD) e presso l'I.C. “Udine VI” era stato computato ai soli fini economici e non giuridici, in quanto il titolo di accesso dichiarato per l'inserimento in graduatoria di III fascia ATA nei profili di Cuoco e Collaboratore
scolastico per il triennio 2017/2020, conseguito presso l'Istituto “Voltaire di Napoli,
non risultava valido. Aggiungevano, inoltre, che la ricorrente non aveva prodotto le certificazioni EIPASS e l'attestato di addestramento professionale ex art. 14 della L.
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