Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 148

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 148
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 148
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa LA Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28/2021, vertente tra
ED LA, nata a [...] il [...] (C.F.: [...]), elettivamente domiciliata presso l'avv. Salvatore Leotta, rappresentante e difensore;
attrice
e
Comune di Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F.
80016350821), non rappresentato né difeso;
convenuto contumace
Comune di Cosenza, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F.
00347720781), non rappresentato né difeso;
convenuto contumace
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
(C.F. 13756881002), non rappresentata né difesa;
convenuta contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Avente per oggetto: querela di falso.
Conclusioni: scaduto il termine fissato per il deposito di note scritte in sostituzione
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dell'udienza, parte ricorrente concludeva come da note del 21/10/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29/12/2020, ED LA ha esposto quanto segue: che con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., notificato il 16/5/2020, la stessa ha convenuto avanti il Giudice di Pace di Palermo il Comune di Palermo, il Comune di
Cosenza e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo in via principale e nel merito
l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 13920110001097233000 e n.
13920120010641036000 emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione quale agente incaricato per la Provincia di Vibo Valentia su ruoli esecutivi emessi dalla Polizia Urbana dei Comuni di Palermo e Cosenza, e dell'intimazione di pagamento n.
13920209000956851/000 emessa dello stesso agente per la riscossione;
che, nel processo così incoato, si è costituito il solo Comune di Palermo con comparsa depositata il 17/9/2020, asserendo che il verbale di accertamento di violazione del codice stradale da cui avrebbe avuto origine il suo credito sia stato notificato all'odierna attrice in data 26/05/2009 e producendo, a riprova delle eccezioni, la copia fotostatica del cennato verbale riportante il
n. H1645069/09/V/0 (prot. 023435) dell'11/02/2009, e dell'avviso di ricevimento del medesimo attestante l'avvenuta notifica a mezzo posta (raccomandata n. 77591657512-3) del
26/05/2009 alla ED personalmente;
che la stessa, disconoscendo la firma apposta sull'avviso di ricevimento, deducendone la scorrettezza grammaticale (essendo composta dalle parole “Fedirico RI anziché “ED LA”) e la propria assenza presso il luogo di notifica alla data riportata nell'atto (la firma per ricevuta sarebbe avvenuta in un luogo, ovvero Briatico alla via Giolitti n. 3, diverso da quello di residenza al tempo della notifica, ovvero Briatico presso la Località San Costantino n. 1), ha proposto in via incidentale querela di falso avverso l'avviso di ricevimento dell'atto amministrativo spedito con raccomandata n. 77591657512-3;
che, con ordinanza del 28-29/12/2020 il Giudice di
Pace di Palermo, previo interpello ex art. 222 c.p.c. del Comune di Palermo che ha confermato di volersi valere in giudizio del documento impugnato dall'odierna attrice, ha sospeso il giudizio incardinato presso di lui ai sensi dell'art. 313 c.p.c. e rimesso le parti avanti codesto Tribunale.
Premesso ciò, ha chiesto che venga accertata la falsità della firma “Fedirico RI apposta sull'avviso di ricevimento del verbale di accertamento di violazione del codice della
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strada spedito con raccomandata n. 77591657512-3, prodotto in copia fotostatica dal
Comune di Palermo nel processo R.G. 6183/2020 pendente dinanzi al Giudice di Pace di
Palermo, previo espletamento di consulenza tecnica di ufficio grafologica, con condanna del convenuto Comune di Palermo al pagamento delle spese.
I convenuti, seppur regolarmente citati a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione disposta con ordinanza del 23/11/2021, non si sono costituiti in giudizio.
Con ordinanza del 3/5/2022, il G.I. ha disposto C.T.U. grafologica, incaricando
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