Trib. Cosenza, sentenza 11/02/2025, n. 248

TRIB Cosenza
Sentenza
11 febbraio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Cosenza
Sentenza
11 febbraio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 11/02/2025, n. 248
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 248
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5074 del R.G.A.C. dell'anno 2019 vertente
TRA

LA SRL, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato MANFREDI RICCARDO

OPPONENTE
E

OMNIA ENERGIA SPA, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato MORCAVALLO
ALESSANDRA
OPPOSTA

NONCHE'

E-DISTRIBUZIONE SPA. in persona del l.rp.t., con il patrocinio dell'avvocato MARI MARIO

TERZO CHIAMATO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - somministrazione Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza non definitiva n. 353/2024 pubblicata il 12 febbraio 2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, il Tribunale di Cosenza, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'opposizione a decreto ingiuntivo presentata da LA sr, ha revocato l'ingiunzione gravata e condannato l'opponente al pagamento, in favore di OM IA spa, della somma di euro
11.835,66 portata dalla fattura n. 26507 emessa in data 14.12.2017 relativa al conguaglio dei consumi luglio-settembre 2017. Ha, quindi, rimesso la causa sul ruolo al fine di per effettuare, mediante integrazione peritale, il ricalcolo dei consumi di energia elettrica relativi al periodo da 13.10.2017 al
15.01.2018 secondo le modalità indicate dal comma 3 dell'art.

5.2 dei “Criteri di stima e di ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica” stilati da E -Distribuzione spa in data
1.03.2017, Rev. 00 a mente del quale “qualora lo storico delle misure disponibili non sia sufficientemente ampio, il valore di energia giornaliera ricostruita viene determinato dal rapporto fra il consumo totale nel periodo disponibile e il numero di giorni contenuti nello stesso periodo”, nonchè dei consumi, calcolati secondo il metodo del coefficiente di errore, per il periodo (non determinabile dalle fatture azionate) dal primo al 12 ottobre 2017.
Prima di esaminare le risultanze dell'elaborato peritale, va ricordato in questa sede, per sistematicità di esposizione, che l'importo ingiunto, al netto degli interessi richiesti, è costituito dalla somma delle seguenti sette fatture:
- n. 26507/2017 di euro 11.835,66 per conguaglio luglio-settembre 2017;
- n. 4758/18 di euro 12.135,32 per il periodo dicembre 2017;
- n. 6056/18 di euro 8.474,17 per il periodo gennaio 2018;
- n. 17069/2018 di euro 1.202,00 per deposito cauzionale;

- n. 32652/2018 di euro 46.173,88 per conguaglio periodo ottobre-dicembre 2017;
- n. 33879/2018 di euro 18.698,25 per il periodo ottobre 2018;
- n. 38966/2018 di euro 16.984,32 per il periodo novembre 2018.
Si ricorda ancora che la sentenza non definitiva n. 353/2024 ha riconosciuto la correttezza dell'importo di euro 11.835,66 portato dalla fattura n. 26507/2017 e che le fatture relative ai periodi
16/31 gennaio 2018, ottobre, novembre e dicembre 2018 non sono state oggetto di contestazione da
parte di LA rispetto al quantum dei consumi addebitati in quanto successivi all'installazione del nuovo misuratore, avvenuta il 15 gennaio 2018.
Va ancora ricordato che, per come accertato nella sentenza n. 353/2024, le fatture n. 33879 del 5 novembre 2018 e n. 38966 del 4 dicembre 2018, relative al periodo ottobre e novembre 2018, di importo rispettivamente di euro 18.698,25 ed euro 16.984,32, sono state solo parzialmente saldate da
LA srl mediante versamento di un acconto di euro 9.698,25.
L'opponente ha, infatti, contestato ad OM IA spa di avere conteggiato i consumi relativi a detti periodi sulla base di tariffe maggiorate a causa della (asseritamente indebita) risoluzione del contratto di fornitura e conseguente suo appostamento nella cd. “posizione di salvaguardia”, comportante per l'appunto la maggiorazione dei costi per la fornitura dell'energia (da 19 a 28 cent per KWh).
Ha, pertanto, sospeso i pagamenti delle fatture in esame ai sensi dell'art. 1460 c.c. ed ha chiesto, in questa sede di dichiararsi legittima la sua eccezione inadimpendi non est adimplendum.
L'eccezione non è fondata.
Per come dedotto dallo stesso opponente, infatti, LA è stata appostata nella “posizione di garanzia” comportante la contestata maggiorazione delle tariffe a partire dal mese di dicembre 2018.
Le due fatture qui in esame non si riferiscono, tuttavia, ai consumi relativi al mese di dicembre 2018 bensì ai mesi di ottobre e novembre 2018 – periodo in cui, non essendo stata ancora appostata in garanzia, OM IA non ha applicato le tariffe maggiorate ma quelle ordinarie.
Ne deriva che, in difetto di contestazione del quantum dei consumi fatturati, gli importi riportati nelle due bollette in esame, pari complessivamente ad euro 35.682,57 (euro 18.698,25 + euro 16.984,32) sono dovuti.
Da tale somma va, tuttavia, detratto, l'acconto di euro 9.698,25 corrisposto sulla fattura n. 33879/18
(v.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi