Trib. Lodi, sentenza 05/11/2024, n. 485
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 509/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 509/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE Oggi 5 novembre 2024 alle ore 09:07 innanzi al dott. F M, sono comparsi: Per l'Avv. I S in sostituzione dell'Avv. LAURETTA ALESSANDRO;
Parte_1 Per , nessuno compare. Controparte_1
Il Gi ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m
. invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. F M
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. F M ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 509/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LAURETTA Parte_1 C.F._1 il cui domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
, rappresentato e difeso dai funzionari delegati Controparte_1 dott. e dott.ssa Valentina Tortosa, in servizio presso l'Ufficio competente, in forza Controparte_2 di de Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 28/06/2024, , premesso di essere Parte_1 insegnante alle dipendenze del , da ultimo in servizio Controparte_3
a tempo determinato presso I.C. Zelo Buon Persico di Zelo Buon Persico e di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a termine per gli di cui al ricorso, Controparte_1 Pt_2 ha adito il Giudice del Lavoro di Lodi al fine di sentire accogliere le rassegnate conclusioni, consistenti nella previa disapplicazione dell'art. 1 commi 121, 122, e 124 della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del
23 settembre 2015 per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n. 99/70/CE, nell'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.
1 della Legge 107/2015, per gli anni scolastici di assunzione a tempo determinato indicati in premessa (o diverse annualità risultanti dovute), come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e nella condanna, infine, del resistente alla corresponsione del beneficio suddetto, pari all'importo CP_1 nominale del valore di € 500,00.
Ha dedotto, in sintesi: - con l'art. 1 comma 121 della L. del 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), è stato introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
- in attuazione di
1
quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
- con successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che la c.d. “Carta” è riservata ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati nonché i docenti all'estero e delle scuole militari.
Parte ricorrente, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità, ha affermato l'erroneità di tale interpretazione dell'art. 1, co. 123 della L. n. 107/2015 cit., volta a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma al personale docente assunto a tempo indeterminato, anche con orario di lavoro part time;
nei fatti, il personale docente non usufruirebbe del beneficio in questione (“Carta Elettronica del docente”) per il periodo di assunzione con plurimi contratti a tempo determinato, pur avendo svolto identiche mansioni rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, con un effetto di disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato (c.d. precari), privo di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del 18.3.1999
e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , contestando gli assunti avversari in fatto e Controparte_1 in diritto, concludendo, infine, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita sulla base dei documenti versati in atti dalle parti e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.Inquadramento normativo. Con riferimento alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il quadro normativo è il seguente.
Con la legge n. 107 del 2015, all'art. 1, commi 121 e seguenti, è stato disposto che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 124 dell'art. 1 prevede che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente
2
e strutturale.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 dell'art. 1 cit., è stato adottato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Il predetto D.P.C.M., avente ad oggetto le “modalità di assegnazione ed utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dispone, per quanto di interesse, all'art. 2, rubricato “Destinatari”, che: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni 3 scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_3
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche” […] “3.
[...]
Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_3
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso
[...]
l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare Controparte_3
a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
È seguita la nota del prot. n. 15219 del 15.10.2015, con l'obiettivo di fornire indicazioni operative CP_1 al D.P.C.M. del 23.09.2015, tenendo conto delle disposizioni transitorie per l'a.s. 2015/2016 introdotte dall'art. 8 del sopracitato Decreto. La predetta nota, per quanto di interesse, al punto 2 ribadisce: “la Carta del
Docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM). I destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere, in attuazione del “Piano straordinario di assunzioni” di cui alla L. n. 107/2015”.
È stato adottato il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito il precedente D.P.C.M.), il cui art. 3 conferma che la Carta: “è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 3 comma 2 del suddetto D.P.C.M. del 28
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 509/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE Oggi 5 novembre 2024 alle ore 09:07 innanzi al dott. F M, sono comparsi: Per l'Avv. I S in sostituzione dell'Avv. LAURETTA ALESSANDRO;
Parte_1 Per , nessuno compare. Controparte_1
Il Gi ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m
. invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. F M
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. F M ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 509/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LAURETTA Parte_1 C.F._1 il cui domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
, rappresentato e difeso dai funzionari delegati Controparte_1 dott. e dott.ssa Valentina Tortosa, in servizio presso l'Ufficio competente, in forza Controparte_2 di de Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 28/06/2024, , premesso di essere Parte_1 insegnante alle dipendenze del , da ultimo in servizio Controparte_3
a tempo determinato presso I.C. Zelo Buon Persico di Zelo Buon Persico e di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a termine per gli di cui al ricorso, Controparte_1 Pt_2 ha adito il Giudice del Lavoro di Lodi al fine di sentire accogliere le rassegnate conclusioni, consistenti nella previa disapplicazione dell'art. 1 commi 121, 122, e 124 della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del
23 settembre 2015 per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n. 99/70/CE, nell'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.
1 della Legge 107/2015, per gli anni scolastici di assunzione a tempo determinato indicati in premessa (o diverse annualità risultanti dovute), come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e nella condanna, infine, del resistente alla corresponsione del beneficio suddetto, pari all'importo CP_1 nominale del valore di € 500,00.
Ha dedotto, in sintesi: - con l'art. 1 comma 121 della L. del 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), è stato introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
- in attuazione di
1
quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
- con successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che la c.d. “Carta” è riservata ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati nonché i docenti all'estero e delle scuole militari.
Parte ricorrente, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità, ha affermato l'erroneità di tale interpretazione dell'art. 1, co. 123 della L. n. 107/2015 cit., volta a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma al personale docente assunto a tempo indeterminato, anche con orario di lavoro part time;
nei fatti, il personale docente non usufruirebbe del beneficio in questione (“Carta Elettronica del docente”) per il periodo di assunzione con plurimi contratti a tempo determinato, pur avendo svolto identiche mansioni rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, con un effetto di disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato (c.d. precari), privo di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del 18.3.1999
e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , contestando gli assunti avversari in fatto e Controparte_1 in diritto, concludendo, infine, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita sulla base dei documenti versati in atti dalle parti e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.Inquadramento normativo. Con riferimento alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il quadro normativo è il seguente.
Con la legge n. 107 del 2015, all'art. 1, commi 121 e seguenti, è stato disposto che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 124 dell'art. 1 prevede che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente
2
e strutturale.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 dell'art. 1 cit., è stato adottato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Il predetto D.P.C.M., avente ad oggetto le “modalità di assegnazione ed utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dispone, per quanto di interesse, all'art. 2, rubricato “Destinatari”, che: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni 3 scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_3
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche” […] “3.
[...]
Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_3
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso
[...]
l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare Controparte_3
a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
È seguita la nota del prot. n. 15219 del 15.10.2015, con l'obiettivo di fornire indicazioni operative CP_1 al D.P.C.M. del 23.09.2015, tenendo conto delle disposizioni transitorie per l'a.s. 2015/2016 introdotte dall'art. 8 del sopracitato Decreto. La predetta nota, per quanto di interesse, al punto 2 ribadisce: “la Carta del
Docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM). I destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere, in attuazione del “Piano straordinario di assunzioni” di cui alla L. n. 107/2015”.
È stato adottato il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito il precedente D.P.C.M.), il cui art. 3 conferma che la Carta: “è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 3 comma 2 del suddetto D.P.C.M. del 28
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi