Trib. Lodi, sentenza 05/11/2024, n. 485
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Testo completo
N.R.G. 509/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 509/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE Oggi 5 novembre 2024 alle ore 09:07 innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. Ilaria Spinelli in sostituzione dell'Avv. LAURETTA ALESSANDRO;
Parte_1 Per , nessuno compare. Controparte_1
Il Gi ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m
. invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 509/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LAURETTA Parte_1 C.F._1 il cui domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
, rappresentato e difeso dai funzionari delegati Controparte_1 dott. e dott.ssa Valentina Tortosa, in servizio presso l'Ufficio competente, in forza Controparte_2 di de Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 28/06/2024, , premesso di essere Parte_1 insegnante alle dipendenze del , da ultimo in servizio Controparte_3
a tempo determinato presso I.C. Zelo Buon Persico di Zelo Buon Persico e di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a termine per gli di cui al ricorso, Controparte_1 Pt_2 ha adito il Giudice del Lavoro di Lodi al fine di sentire accogliere le rassegnate conclusioni, consistenti nella previa disapplicazione dell'art. 1 commi 121, 122, e 124 della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del
23 settembre 2015 per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n. 99/70/CE, nell'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.
1 della Legge 107/2015, per gli anni scolastici di assunzione a tempo determinato indicati in premessa (o diverse annualità risultanti dovute), come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e nella condanna, infine, del resistente alla corresponsione del beneficio suddetto, pari all'importo CP_1 nominale del valore di € 500,00.
Ha dedotto, in sintesi: - con l'art. 1 comma 121 della L. del 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), è stato introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
- in attuazione di
1
quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
- con successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che la c.d. “Carta” è riservata ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati nonché i docenti all'estero e delle scuole militari.
Parte ricorrente, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità, ha affermato l'erroneità di tale interpretazione dell'art. 1, co. 123 della L. n. 107/2015 cit., volta a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma al personale docente assunto a tempo indeterminato, anche con orario di lavoro part time;
nei fatti, il personale docente non usufruirebbe del beneficio in questione (“Carta Elettronica del docente”) per il periodo di assunzione con plurimi contratti a tempo determinato, pur avendo svolto identiche mansioni rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, con un effetto di disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato (c.d. precari), privo di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del 18.3.1999
e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , contestando gli assunti avversari in fatto e Controparte_1 in diritto, concludendo, infine, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita sulla base dei documenti versati in atti dalle parti e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.Inquadramento normativo. Con riferimento alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il quadro normativo è il seguente.
Con la legge n. 107 del 2015, all'art. 1, commi 121 e seguenti, è stato disposto che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 124 dell'art. 1 prevede che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente
2
e strutturale.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 dell'art. 1 cit., è stato adottato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Il predetto D.P.C.M., avente ad oggetto le “modalità di assegnazione ed utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dispone, per quanto di interesse, all'art. 2, rubricato “Destinatari”, che: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni 3 scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_3
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche” […] “3.
[...]
Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_3
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso
[...]
l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare Controparte_3
a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
È seguita la nota del prot. n. 15219 del 15.10.2015, con l'obiettivo di fornire indicazioni operative CP_1 al D.P.C.M. del 23.09.2015, tenendo conto delle disposizioni transitorie per l'a.s. 2015/2016 introdotte dall'art. 8 del sopracitato Decreto. La predetta nota, per quanto di interesse, al punto 2 ribadisce: “la Carta del
Docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM). I destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere, in attuazione del “Piano straordinario di assunzioni” di cui alla L. n. 107/2015”.
È stato adottato il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito il precedente D.P.C.M.), il cui art. 3 conferma che la Carta: “è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 509/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE Oggi 5 novembre 2024 alle ore 09:07 innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. Ilaria Spinelli in sostituzione dell'Avv. LAURETTA ALESSANDRO;
Parte_1 Per , nessuno compare. Controparte_1
Il Gi ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m
. invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 509/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LAURETTA Parte_1 C.F._1 il cui domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
, rappresentato e difeso dai funzionari delegati Controparte_1 dott. e dott.ssa Valentina Tortosa, in servizio presso l'Ufficio competente, in forza Controparte_2 di de Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 28/06/2024, , premesso di essere Parte_1 insegnante alle dipendenze del , da ultimo in servizio Controparte_3
a tempo determinato presso I.C. Zelo Buon Persico di Zelo Buon Persico e di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a termine per gli di cui al ricorso, Controparte_1 Pt_2 ha adito il Giudice del Lavoro di Lodi al fine di sentire accogliere le rassegnate conclusioni, consistenti nella previa disapplicazione dell'art. 1 commi 121, 122, e 124 della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del
23 settembre 2015 per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n. 99/70/CE, nell'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.
1 della Legge 107/2015, per gli anni scolastici di assunzione a tempo determinato indicati in premessa (o diverse annualità risultanti dovute), come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e nella condanna, infine, del resistente alla corresponsione del beneficio suddetto, pari all'importo CP_1 nominale del valore di € 500,00.
Ha dedotto, in sintesi: - con l'art. 1 comma 121 della L. del 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), è stato introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
- in attuazione di
1
quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
- con successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che la c.d. “Carta” è riservata ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati nonché i docenti all'estero e delle scuole militari.
Parte ricorrente, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità, ha affermato l'erroneità di tale interpretazione dell'art. 1, co. 123 della L. n. 107/2015 cit., volta a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma al personale docente assunto a tempo indeterminato, anche con orario di lavoro part time;
nei fatti, il personale docente non usufruirebbe del beneficio in questione (“Carta Elettronica del docente”) per il periodo di assunzione con plurimi contratti a tempo determinato, pur avendo svolto identiche mansioni rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, con un effetto di disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato (c.d. precari), privo di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del 18.3.1999
e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , contestando gli assunti avversari in fatto e Controparte_1 in diritto, concludendo, infine, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita sulla base dei documenti versati in atti dalle parti e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.Inquadramento normativo. Con riferimento alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il quadro normativo è il seguente.
Con la legge n. 107 del 2015, all'art. 1, commi 121 e seguenti, è stato disposto che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 124 dell'art. 1 prevede che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente
2
e strutturale.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 dell'art. 1 cit., è stato adottato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Il predetto D.P.C.M., avente ad oggetto le “modalità di assegnazione ed utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dispone, per quanto di interesse, all'art. 2, rubricato “Destinatari”, che: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni 3 scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_3
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche” […] “3.
[...]
Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_3
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso
[...]
l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare Controparte_3
a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
È seguita la nota del prot. n. 15219 del 15.10.2015, con l'obiettivo di fornire indicazioni operative CP_1 al D.P.C.M. del 23.09.2015, tenendo conto delle disposizioni transitorie per l'a.s. 2015/2016 introdotte dall'art. 8 del sopracitato Decreto. La predetta nota, per quanto di interesse, al punto 2 ribadisce: “la Carta del
Docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM). I destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere, in attuazione del “Piano straordinario di assunzioni” di cui alla L. n. 107/2015”.
È stato adottato il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito il precedente D.P.C.M.), il cui art. 3 conferma che la Carta: “è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole
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