Trib. Modena, sentenza 16/12/2024, n. 683
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3153/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DAVIDE Parte_1 C.F._1
ASCARI
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DAVIDE CP_1 C.F._2
ASCARI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata in data
18/07/2024 dai coniugi predetti;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c.
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
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essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla comparizione dei predetti, il 27/06/2023, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale trasformata in consensuale (R.G. 1777/2023);
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 12/01/2020 a Persona_1
Sassuolo (MO);
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza ed il loro domicilio, fermo l'obbligo per ciascuno, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino a quando il figlio non avrà compiuto i 18 anni. Per
2) Il figlio avrà la residenza anagrafica presso la madre e sarà affidato
congiuntamente sia