Trib. Lecce, sentenza 31/05/2024, n. 1990
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Testo completo
N. 2952/2023 R.G.TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa C S, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2952/2023 promossa da
nato in ALBANIA il 18/08/1984, rappresentato e difeso dall'avv. BRAY GIULIO, Parte_1 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE e con l'intervento del
Controparte_2
avente ad oggetto: revoca carta di soggiorno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/04/2023 ha impugnato il decreto del 21.03.2022, Parte_1 notificato il 29.03.2023, con il quale il Questore di Lecce ha rigettato la richiesta di rilascio del duplicato Or della Carta di soggiorno per familiare di cittadino rilasciata in data 17.05.20211, ed ha revocato il predetto titolo di soggiorno, essendo venuti meno i requisiti di permanenza dello straniero sul territorio italiano. Con decreto del 20.06.2023 è stata accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e fissata la comparizione delle parti.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il per il Controparte_3 tramite dell'Avvocatura Distrettuale di Lecce concludendo per il rigetto del ricorso. All'udienza del 16.05.2024, la causa è stata rimessa al Giudice delegante per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, stante la sua fondatezza, può trovare accoglimento. Invero, il provvedimento impugnato è stato adottato sulla scorta del fatto che il ricorrente “risulta senz'altro appartenere alle categorie indicate nel sopra menzionato art. 1 del d. lgs n. 159/20211 ben potendosi ritenere che sia dedito alla commissione di reati che offendono o metto in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica”, oltre al fatto dell'esistenza di condanne per reati ostativi alla permanenza sul territorio dello Stato, alla inesistenza di legami familiari e di attività lavorative.
Dal certificato penale si evincono le seguenti condanne a carico del ricorrente:
• 19.11.2009, condanna per il reato di cui all'art. 610 c.p. alla pena di mesi due di reclusione;
• 08.02.2012, condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 572,
612 c. 2, 594, 581 c.p.
• 13.07.2015 condanna per il reato di cui all'art. 570 c.p. alla pena di mesi nove di reclusione,
• 09.10.2015, condanna per il reato di cui all'art. 116 c. 5 dec. Lgs n. 285/1992, reato depenalizzato, ammenda di euro 3.000,00;
porto d'armi art. 4 c. 3 l. n. 110/1975, arresto mesi tre e ammenda euro
100,00;
• 13.10.2017 condanna alla pena di anni uno e mesi sei per il reato di cui all'art. 572 c.p.;
• 31.08.2020 condanna per il reato di cui all'art. 570 c.p. alla pena di gg. 15 di reclusione ed euro
400,00 di multa. Dal certificato dei carichi pendenti risulta una citazione a giudizio per i reati di cui all'art. 337 c.p. e dell'art.
4 c. 2 l. n. 110/1975.
È stata prodotta, poi, la seguente documentazione:
• provvedimento del 18.02.2016 con il quale il Tribunale per i minorenni di Lecce ha revocato il decreto del 24.11.2014 con