Trib. Fermo, sentenza 13/12/2024, n. 793

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Fermo, sentenza 13/12/2024, n. 793
Giurisdizione : Trib. Fermo
Numero : 793
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De PEna Giudice relatore
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 664/2020 promossa da:
), con l'avv. BARBARA SIRUGO;
Parte 1 (c.f. C.F. 1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 (c.f. C.F. 2 ), con l'avv. PATRIZIA
TOMASSINI;

RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili


Conclusioni delle parti
Ricorrente: "L'avv.to Sirugo, previa ammissione dei mezzi istruttori formulati e richiesti, precisa come da memoria integrativa” e, dunque, quanto alle conclusioni di merito: “Voglia l' Ill.mo Tribunale di Fermo adito, con il consenso del P.M. accertata
l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi e i presupposti di cui all'art. 3 L.1.12.1970
n. 898
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sig.ri
e Controparte_1 in data 6.6.1998 e per l'effetto ordinare all'ufficio di Parte 1
stato civile del Comune di Fermo (FM) di procedere alle prescritte annotazioni di legge;
2) pronunciare comunque sentenza non definitiva di divorzio ex art 4 comma 12 quanto allo status dei coniugi qualora si renda necessaria la prosecuzione del giudizio per le domande accessorie;
3) disporre l'affido condiviso della figlia PEsona 1 con
collocazione stabile della stessa presso la madre presso la casa Parte 1
coniugale di via Barletta n.42 in Fermo che verrà pertanto, assegnata per l'intero alla
Sig.ra Parte 1 , la quale, unitamente alle due figlie, _2 e R_ la abiterà con
l'uso di tutti i mobili e gli arredi ivi presenti ancorché di proprietà comune;
4) definire le modalità di visita da parte del Sig. CP 1 alla figlia PE 1 nella seguente maniera: il padre terrà con sé la figlia PE 1 nel fine settimana, a settimane alterne, dalle ore
20.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica, provvedendo a prenderla dalla casa materna e a riaccompagnarvela la domenica. Durante le vacanze estive il padre avrà la facoltà di tenere la figlia con sè per un periodo complessivo di 15 giorni, 7 giorni consecutivi a luglio ed 8 giorni consecutivi ad agosto e comunque sempre in periodi non coincidenti con le ferie della mamma. I coniugi dovranno comunicare per iscritto il luogo di villeggiatura in cui passeranno i suddetti giorni con la figlia minore e saranno entrambi obbligati sino alla maggior età della stessa a trascorrere le suddette vacanze escludendo la partecipazione di eventuali nuovi compagni. PE quanto riguarda le giornate festive di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua,
Lunedì di Pasqua e Ferragosto, chi dei due trascorra con R_ il primo Natale e il 31
dicembre trascorrerà con la medesima anche il lunedì di Pasqua e la giornata di
Ferragosto, mentre all'altro genitore spetterà di trascorrere con la figlia i giorni di
Santo Stefano, Capodanno, Epifania e Pasqua. L'anno successivo i genitori si alterneranno i giorni da trascorrere con la stessa. In tali giornate festive il genitore che avrà la facoltà di trascorrere con la figlia le festività la prenderà alle ore 10.00 e la riporterà a casa entro le ore 22.00;
5) disporre il versamento da parte del Sig. [...] CP_1 in favore delle due figlie della somma mensile complessiva di €.700,00, oltre rivalutazione ISTAT quale contributo per il mantenimento delle stesse (350,00 euro per ciascuna figlia) con versamenti da eseguire con bonifico sul cc della sig.ra Pt_1
,
o tramite assegno circolare entro il giorno 5 di ogni mese, o quella somma maggiore
o minore che il Giudice riterrà più di giustizia in corso di causa;
6) disporre il pagamento in capo al Sig CP_1 delle spese straordinarie ivi comprese mediche e scolastiche nella misura del 50% sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie con facoltà per il coniuge che le abbia anticipate di ripetere la quota gravante sull'altro;
spese che dovranno comunque previamente essere concordate, fatte salve quelle urgenti e necessarie e tutte dovranno essere documentate;
7) disporre il pagamento da parte del Sig. CP_1 del 50% del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione così come da contratto di mutuo stesso;
8) concedere ogni altro provvedimento, ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronuncia. 9) condannare il Sig CP_1 per le vessazioni poste in essere nei confronti della sig.ra Parte 1 , al pagamento in favore della stessa a titolo di danno endofamiliare della somma di euro 50.000 (cinquantamila//00euro) o a quella somma maggiore o minore che si riterrà più di giustizia ;
10) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CAP 4% e rimborso forfettario spese generali 15%”.
Resistente: "L'avv.to Tomassini insiste per le istanze istruttorie formulate in atti
e non ammesse, precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 22.05.2024" e, dunque: "- stabilire l'affido condiviso dei genitori della figlia minore Persona 1 - disporre che la casa coniugale sita in via Barletta
n.42 in Fermo, venga assegnata al sig. Controparte_1 che la abiterà insieme alla '
nel caso quest'ultima lo figlia minore R_ ed anche alla figlia maggiorenne _2 voglia, con l'uso di tutti i mobili e gli arredi ivi presenti;
La signora Parte 1
potrà abitare la casa di sua proprietà sita in Lido di Fermo, molto vicina alla già casa coniugale, ovvero, potrà abitare la porzione della casa coniugale oggi abitata dal
CP_1 con impegno ad abbandonare i comportamenti persecutori messi in atto contro quest'ultimo;
- stabilire che la madre Parte 1 versi a titolo di mantenimento per
la figlia minore Persona 1 una somma pari ad euro 400,00, somma che deve essere maggiorate con rivalutazione ISTAT, od altra somma maggiore o minore ritenuta più di giustizia, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie che si affronterà in già favore della stessa figlia minore;
stabilire che, alla figlia minore Persona_1
-
adolescente, sia lasciata la libertà di vedere o stare con la madre quando vuole, nel rispetto di quelli che sono i suoi diritti doveri, anche su accordo fra le stesse, che
-
dovrà comunque essere comunicato al padre;
tutto ciò nel rispetto primario delle necessità ed interessi della minore, con conferma, sul punto, delle ulteriori condizioni stabilite in sede di separazione consensuale dei coniugi, assunte su accordo delle parti agli art. 8, 9 e 10 ed omologate dall'intestato Tribunale, come di seguito trascritte: art.8 vacanze estive: Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie un periodo di giorni 15, in totale autonomia, eventualmente anche soggiornando in altre località, previa comunicazione scritta all'altro coniuge.
Il periodo andrà di anno in anno convenuto tempestivamente a seconda delle rispettive ferie lavorative. art.9 Festività: Le festività natalizie saranno così gestite, il 25 dicembre con un genitore, il 26 dicembre con l'altro;
il 31 dicembre con un genitore e il 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni. Le festività pasquali saranno così gestite:
Pasqua con un genitore, lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni. Le festività potranno anche essere organizzate diversamente purché siano in accordo entrambi i genitori. art 10 decisioni ulteriori inerenti i figli: in considerazione del regime di affido condiviso, ogni decisione di qualche rilievo (quali, a solo titolo esplicativo: vacanze
straordinarie, visite mediche, trattamenti sanitari, scelte scolastiche, scelta di attività
extrascolastiche) inerente alla figlia minore non prevista negli articoli precedenti dovrà essere per prima cosa discussa tra i genitori e presa di comune accordo, con spirito di costruttiva collaborazione e nell'interesse esclusivo della figlia, e comunicata a quest'ultima solo una volta raggiunto l'accordo tra i genitori. - disporre che la casa coniugale, come era negli accordi di separazione consensuale dei coniugi, omologata dall'intestato Tribunale, sia posta in vendita, al fine di consentire con il ricavato, l'acquisto, per tutte e due le parti, di soluzioni abitative adeguate (ove si reputi il Giudice delegato competente a decidere);
disporre altresì, che la signora
- Parte 1 continui a pagare il resto del mutuo contratto con la Parte 2 per
l'acquisto della casa coniugale sita in Fermo alla Via Barletta n.42, come era negli accordi dei coniugi anche in sede di separazione consensuale, omologata dal
Tribunale, tenuto conto che il CP_1 ha provveduto già a pagare il 70% del valore della casa coniugale (per € 250.000,00 (duecentocinquantamila), che tra l'altro ne sono proprietari per le
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