Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/03/2024, n. 348
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Testo completo
N.4971/2021 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.;
richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 31.1.2024;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4971 del R.G. dell'anno 2021, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra la Trustfood s.r.l. in persona del l.r.p.t. (p.IVA: 02946600802 - domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al ricorso dall'avv.
Paolo Filippo Arillotta del Foro di Reggio Calabria) e l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto dalla Trustfood s.r.l. è infondato e va pertanto respinto per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso la società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito n.
39420210001205614000, notificatole il 20.11.2021, e di tutti gli atti presupposti e conseguenziali allo stesso perché asseritamente nulli e illegittimi oltre che infondati in fatto ed in diritto.
1
Ai fini dell'accoglimento di tale domanda, la stessa Trustfood s.r.l. ha dedotto nell'atto introduttivo di lite: a) che in data 20.11.2021 le è stato notificato l'avviso di addebito
n.39420210001205614000, con il quale le veniva intimato il pagamento dell'importo di
€258.993,51 in conseguenza della revoca dei benefici di cui all'art. 25 co.9 L.223/1991, disposta sulla base del Verbale Unico di Accertamento I.N.P.S. della sede di Reggio Calabria
n. 2018018631 del 28.3.2019, a sua volta notificatole in pari data;
b) che a mezzo di tale
Verbale Unico l'I.N.P.S., a mezzo di propri funzionari di vigilanza in servizio presso la sede reggina, avrebbe accertato la presunta indebita fruizione da parte della società ricorrente dei benefici in questione;
c) che tale indebita fruizione era basata sull'assunto che un consistente numero di lavoratori – meglio indicati in atti - erano stati assunti dalla Trustfood s.r.l. beneficiando delle agevolazioni contributive di cui alla L.233/1991 (in parte il 2.11.2016 ed in parte nel dicembre 2016, in più date a partire dall'1.12.2016), dopo essere stati però già iscritti nelle liste di mobilità della Regione Calabria ai sensi della stessa L.223/1991 a seguito di licenziamento da parte della Supermercati OT s.r.l.;
d) che, sempre a detta degli ispettori, la percezione dei benefici in questione sarebbe stata indebita in quanto riferibile per l'appunto a lavoratori collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa (dello stesso o di diverso settore di attività) che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assumeva.
Ritenendo non giustificata tale valutazione per le ragioni meglio esposte in atti, la Trustfood
s.r.l. si è quindi determinata alla proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l'I.N.P.S. ha contestato le avverse argomentazioni chiedendo la reiezione del ricorso.
A detta dell'istituto previdenziale, infatti, la continuità aziendale, strutturale e organizzativa tra la Supermercati OT s.r.l. e la Trustfood s.r.l. sarebbe emersa per tabulas, dovendosi considerare che quest'ultima aveva proceduto in buona sostanza all'assunzione degli stessi lavoratori licenziati dalla Supermercati OT s.r.l., appena qualche giorno prima.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di