Trib. Bologna, sentenza 09/07/2024, n. 2002

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 09/07/2024, n. 2002
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 2002
Data del deposito : 9 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 3058/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. B P Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. F N Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3058/2022 promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA RENATO Parte_1
TEGA 5 40128 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. SIMONETTI MARIA LETIZIA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in CP_1
PIAZZA DEI TRIBUNALI 5 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. MARIUZ ROSSELLA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16 marzo 2022 chiedeva a questo Tribunale che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 23 CP_1
aprile 1984 in Bologna, unione dalla quale nascevano i figli (il 31 luglio 1984) e (il Per_1 Per_2
5 marzo 1992).
Parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come successivamente modificato dalla legge n. 55/ 2015, vivendo i coniugi separati sin dal 4 luglio 2001, data in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Bologna nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto omologato il 18 settembre 2001.
Chiedeva inoltre che fosse revocato l'obbligo posto a suo carico di provvedere al mantenimento della figlia essendo la stessa divenuta economicamente autosufficiente. Per_3
Si costituiva non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio, né alla revoca del contributo economico per la figlia ma chiedendo per sé un assegno divorzile da quantificarsi in euro 250 mensili.
Con ordinanza del 20 settembre 2022, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, revocava l'obbligo posto in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia e poneva a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma mensile pari ad euro 150, avendo riscontrato un peggioramento delle condizioni economiche della stessa rispetto all'epoca in cui avevano sottoscritto l'accordo separativo.
All'udienza tenutasi in data 7 marzo 2023 i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo, con rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c.;
su tali conclusioni, intervenuto il PM, si pronunciava il
Collegio con sentenza parziale n. 633/2023 pubblicata il 21 marzo 2023.
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, all'udienza del 14 marzo 2024 le difese precisavano le conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
$$$
Va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n. 633/23 pubblicata il 21 marzo 2023, il vincolo matrimoniale che legava i signori e è ormai sciolto, con Parte_1 CP_1
conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Sull'assegno divorzile
pagina 2 di 6
In merito dunque all'unica questione accessoria, relativa all'assegno divorzile chiesto dalla resistente, è noto che la Cassazione a Sezioni Unite nel 2018 è intervenuta sul tema, offrendo con la sentenza n.
18287 dell'11.7.2018 una rilettura fedele del dato normativo, che si pone sostanzialmente come una
“terza via” rispetto al diritto vivente formatosi a partire dalle prime pronunce del 1990 così come anche rispetto all'arresto del 2017.
Superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le
Sezioni Unite del 2018 hanno, dunque, rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi