Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 2571

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 2571
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 2571
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5649 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2020, promossa da
, nato a [...], il [...] e ivi residente a[...]
64, CF. elettivamente domiciliato in Iglesias (SU), via Gramsci C.F._1
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Serini C.F. che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto
introduttivo;

ricorrente
contro
nata in [...], il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._3
domiciliato in Cagliari, Via Alghero n. 19, presso lo studio dell' Avvocato Alessandra
Erika Obinu, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di
costituzione;

resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto tra i signori e in NT (SU) Parte_1 Controparte_1
in data 22/04/1990, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le
annotazioni conseguenti;

2. Rigettare la domanda di riconoscimento dell'assegno
CP_ divorzile formulata dalla nella memoria di costituzione, in quanto tardiva e
infondata nel merito e tutte le altre domande;

3. Con riferimento all'immobile sito in
NT alla via Roma n. 64, confermare quanto stabilito con l'Ordinanza del
17/06/2022 nel subprocedimento n. 5649/2020-1 e per l'effetto la sussistenza del diritto
del Balia di permanere nella disponibilità dell'immobile in ragione dei pregressi
accordi;

4. Porre le spese come per legge.”
Nell'interesse della parte resistente: Voglia l'Ill.mo:

1. Dichiarare l'improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del
matrimonio per mancanza dei presupposti di legge;

2. Accertare e dichiarare che la
separazione dei coniugi di cui al provvedimento del Tribunale di Cagliari del
15/03/2017 resa nell'ambito del procedimento n. 12423/2016 è divenuta inefficace per
avvenuta riconciliazione e, con essa, tutte le condizioni che la regolamentavano;
Con
vittoria di spese e competenze del giudizio.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 23.09.2020, ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
NT (SU) il 22.04.1990 con la signora CP_1
A fondamento della domanda formulata, il ricorrente ha esposto che dall'unione
coniugale è nato un figlio: (in data 18/08/1992) che dimora presso il ERona_1
padre ed è economicamente autosufficiente;
che le parti addivenivano ad una
separazione consensuale in data 16 febbraio del 2017, omologata dal Tribunale di
Cagliari il 15/03/2017;
che nel verbale omologato i coniugi hanno rinunciato
reciprocamente all'assegno di mantenimento in quanto autonomi economicamente
convenendo che la casa coniugale sita in NT via Roma n. 64 rimanesse a lui
assegnata per viverci con il figlio e che la resistente avrebbe dovuto trasferire Per_1
al coniuge , la piena proprietà del fabbricato ad uso abitativo sito nel comune di NT
alla via Roma n. 64 entro un anno dalla concessa omologa e spostare altrove la sua
residenza;
che sono trascorsi oltre tre anni dalla separazione senza che i coniugi
abbiano ripreso la comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la condizione reddituale dei coniugi, ha dedotto di essere
CP_ dipendente dell' in NT, mentre la signora presterebbe Controparte_2
attività lavorativa a NT presso l'agriturismo “Grotta del Tesoro”.
*****
Con comparsa depositata il 14.01.20221 si è costituita, opponendosi Controparte_1
alla pronuncia del divorzio per mancanza dei presupposti di legge, essendosi i coniugi
riconciliati poco dopo l'omologa della separazione.
La resistente ha dedotto, in particolare, di essere stata invitata dal ricorrente a far rientro
nell'abitazione coniugale dopo dieci giorni dalla celebrazione dell'udienza presidenziale
e che da allora la vita coniugale è proseguita e non sono stati adempiuti gli accordi di
separazione;
che non si è trattato di coabitazione per l'interesse dei figli (in quanto
l'unico figlio è già da tempo maggiorenne economicamente autosufficiente e ha una
propria vita personale) né di esigenze abitative;
che nel dicembre 2020 il resistente,
dopo un litigio, le ha intimato - con atto di precetto - il rilascio dell'immobile;
che i
coniugi intendono nuovamente porre fine al matrimonio per motivazioni diverse rispetto
alla separazione del 2017;
di aver depositato ricorso per la separazione personale (n.
6363/2020 R.G.).
Ciò premesso, ha domandato venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda di
cessazione degli effetti civili del matrimonio per mancanza dei presupposti di legge.
******
All'udienza presidenziale del 5.02.2021, esperito senza buon esito il tentativo di
riconciliazione tra i coniugi, il presidente delegato ha sentito le parti personalmente
comparse.
Il ricorrente, confermato il contenuto del ricorso, ha
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