Trib. Rimini, sentenza 10/03/2025, n. 123

TRIB Rimini
Sentenza
10 marzo 2025
0
0
05:06:40
TRIB Rimini
Sentenza
10 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 10/03/2025, n. 123
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 123
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

N.R.G. 1945 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1945 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] ) con Parte_1 CodiceFiscale_1
NA AR ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] il ) Parte_2 C.F._3
v. URBNA AR (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/11/2024 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 3.09.2011, a Montescudo (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;

-rilevato che dall'unione sono nati i gemelli e , maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti e, in data 9.01.2010, a Montecchio Emilia (RE), la figlia Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 21.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, con alcune precisazioni, e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;

-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;

-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;

-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;

2) la casa coniugale sita in Montescudo- Monte Colombo (RN), via Ca' Pazzaglia n. 27, con gli arredi ivi contenuti, di proprietà esclusiva della sig.ra resterà assegnata alla stessa Parte_1
come pure gli arredi e e il SI. ha già asportato tutti i suoi effetti personali;
Parte_2
3) i figli gemelli (c.f. ) e (c.f. Parte_3 C.F._5 Parte_4
), nati il 26/02/2006 oggi di anni 19 e ( c.f. C.F._6 Parte_5
), nata il [...], oggi di anni 15, tutti ancora studenti, resteranno collocati C.F._7
presso la madre nella casa coniugale ove hanno sempre vissuto;

4) a definizione degli obblighi di mantenimento della prole e dei reciproci rapporti economici
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi