Trib. Napoli, sentenza 06/02/2024, n. 906

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 06/02/2024, n. 906
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 906
Data del deposito : 6 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott. G G, all'udienza del 6.02.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 362 del Ruolo gen. Lav. dell'anno 2023, cui è riunito il n. 795/2023
R.G.
TRA
CF: e CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv. N A ed E C.F._2
C, con i quali elettivamente domiciliano in Napoli via R. Gomez D'Ayala n. 6, come da procure in atti ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
A V, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via C. Poerio n. 90, giusta mandato in calce resistente
Oggetto: inclusione di indennità nella retribuzione dei giorni di ferie.
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe esponevano:
a) di essere alle dipendenze della convenuta, a seguito della incorporazione della società
con mansioni di macchinista e l'inquadramento specificato in ciascun Controparte_2 ricorso;

b) che, in ragione del rapporto intercorrente con la convenuta, avevano maturato e CP_3 goduto, per ciascun anno di attività, dei giorni di ferie;

c) che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate di godimento delle ferie è stata, però, inferiore al dovuto in quanto l' ha illegittimamente escluso dalla CP_4
1
base di calcolo di detta retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi, corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta;

d) che, infatti, non sono stati inclusi nella base di calcolo della retribuzione relativa alle giornate di ferie le voci denominate “indennità di mansione”, “indennità giornaliera turnisti” e “indennità di condotta”;

e) che la circostanza è corroborata e provata dalla descrizione degli elementi retributivi contenuta nel cedolino mensile di pagamento, da cui emerge che tra gli elementi retributivi utilizzati per la determinazione della retribuzione ordinaria spettante non sono incluse le dette indennità che l'azienda corrisponde in cifra fissa.
-che l'azienda include nella retribuzione ordinaria i soli elementi previsti dall'articolo 3 del
CCNL 27 novembre 2000, escludendo le tre indennità in oggetto.
Tanto premesso, hanno affermato il loro diritto all'inclusione nella base di calcolo delle ferie delle indicate indennità, in quanto intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, volte a compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle stesse e, in ogni caso, correlate al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Hanno richiamato, in proposito, la “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, come elaborata dalla giurisprudenza europea e nazionale, per cui la retribuzione ordinaria deve essere mantenuta anche durante le ferie e qualsiasi disposizione che ne determini la riduzione, deve ritenersi in contrasto con il diritto dell'UE e in particolare, con l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE. .
Hanno quindi concluso per sentire:
<1)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una
retribuzione giornaliera comprensiva, della “indennità di mansione” della “indennità giornaliera turnisti” e della “indennità di condotta” in atto analizzate, anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque dell'art. 3 e dell'art. 5 del CCNL 27.11.2000 e dell'art. 10
CCNL 12 marzo 1980.
2) Per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti e per il conteggio allegato, l'importo di
…(€ 6.702,88 per il ricorrente ;
di € 13.262,00 per il ricorrente Parte_1 [...]
oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge>. Il tutto con Pt_2 vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che contestava integralmente l'avverso dedotto.
Esponeva, in particolare, che le indennità per cui è causa non costituiscono parte essenziale della retribuzione goduta, in quanto non sono intrinsecamente connesse con lo svolgimento delle mansioni e/o con il contenuto della specifica prestazione richiesta in
2
virtù del contratto di lavoro, quanto piuttosto elementi legati esclusivamente alla presenza fisica ed effettiva del lavoratore sul luogo di lavoro.
Spiegava, inoltre, che la domanda non poteva essere accolta anche alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria richiamata in ricorso, nella parte in cui statuiscono che la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria purché non vada al di sotto di un livello tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie;
effetto dissuasivo che nel caso di specie assolutamente non si è verificato stante sia la regolare fruizione delle ferie da parte dei ricorrenti per il periodo oggetto di causa sia la esiguità dell'importo richiesto.
Diversamente, evidenziava la necessità di <- in via preliminare e all'occorrenza


1. proporre domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sull'interpretazione dell'art. 7 Dir. 2003/88/CE in riferimento al rapporto del personale autoferrotranviario nel contesto ordinamentale dello Stato italiano e delle garanzie, normative e contrattuali, da esso predisposte per l'effettivo godimento da parte del lavoratore del suo diritto a ferie annuali retribuite;

2. Sollevare questione di costituzionalità sulla legittimità di un'applicazione diretta dell'art. 7 Dir 2003/88/CE ove interpretata nel senso dell'esautoramento del potere definitorio della retribuzione e quindi in contrasto con il principio di autonomia sindacale di cui all'art. 39 Cost.;>

Concludeva quindi per il rigetto delle domande, in quanto infondate;
in subordine, in caso di accoglimento, per la condanna della società al pagamento del minore importo di €
1.482,47 per il , € 1513,33 per il così determinato anche in considerazione Pt_1 Pt_2 della prescrizione quinquennale;
con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata alla odierna udienza e quindi decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
******
I ricorsi sono infondati e vanno rigettati, secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate, in adesione alle argomentazioni, pienamente condivisibili, espresse da altri giudici del lavoro in analoghe controversie che qui si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. ( cfr.sent. Trib. NA Sez. Lav. dott. n. 2682/2023;
Persona_1
C. App. Torino sent. n. 259/2022, 260/2022, 282/2022, prod. parte res.).
Nel ricorso introduttivo la parte ricorrente asserisce di avere diritto alla inclusione della
“indennità di mansione” della “indennità giornaliera turnisti” e della “indennità di condotta” nella retribuzione dovuta anche nei giorni di ferie.
Ad avviso della difesa istante tale diritto deriverebbe dai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione sia da quella della Corte di Giustizia.
Rileva, sul punto, il
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