Trib. Pesaro, sentenza 29/07/2024, n. 204
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. M P, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 598/2022 R.G. promossa da:
, difeso e rappresentato dall'avv. MARCHESINI Parte_1
ELISA,
RICORRENTE
contro
:
, difesa e rappresentata dall'avv. GIOVANNELLI Controparte_1
ROBERTO, RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Conveniva in giudizio la società al fine di ottenerne la Controparte_1
condanna al pagamento della somma di € 6.874,94 lordi, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003, o in subordine ai sensi dell'art. 1676 c.c. a titolo di spettanze retributive.
Il ricorrente esponeva di avere lavorato alle dipendenze della società MF
Costruzioni Edili con qualifica di carpentiere edile dal 15.05.2019 al
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11.09.2020, nell'ambito di due contratti di subappalto stipulati fra la MF Cont (sub-appaltatrice) e la (sub-committente). Cont Con il primo contratto di subappalto (doc. 1 ricorrente), la Controp commissionava alla l'esecuzione dei micropali di fondazioni afferenti alla realizzazione del Centro Polisportivo San Giovanni, oggetto di un appalto pubblico con il Comune di Trieste, alla quale il ricorrente avrebbe preso parte offrendo la sua prestazione lavorativa dal maggio 2019 al febbraio 2020. Cont Con il secondo contratto di subappalto (doc. 2 ricorrente), la Controp commissionava alla l'esecuzione dei lavori di carpenteria relativi alla ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria Caduti per la Patria, oggetto di un appalto pubblico con il
Comune di Lumezzane, alla quale il ricorrente avrebbe preso parte offrendo la sua prestazione lavorativa dal febbraio 2020 al settembre 2020.
Il sig. , in data 15.09.2020, veniva poi assunto dalla stessa Parte_1 [...]
per lavorare nei medesimi appalti fino al 31.10.2020. Controparte_1
Il ricorrente asseriva di non avere ricevuto il pagamento della retribuzione ordinaria delle mensilità di settembre 2019 (€ 916,44 lordi), ottobre 2019 (€
1.468,60 lordi), dicembre 2019 (€ 717,31 lordi), gennaio 2020 (€ 1.061,31 lordi), febbraio 2020 (€ 819,41 lordi), nonché € 2.533,95 lordi a titolo di tfr, per un importo complessivo pari a € 6.874,94 lordi.
Pertanto, ai sensi degli artt. 29 comma 2 d. lgs. 276/2003 e, in subordine, dell'art. 1676 c.c, chiedeva la condanna della al Controparte_1
pagamento delle suddette spettanze retributive.
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Con comparsa di costituzione depositata in data 30.12.2022, si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto integrale del Controparte_1
ricorso.
Secondo la difesa di parte resistente, le pretese retributive del sig.
erano infondate, alla luce del concreto ruolo rivestito dal Parte_1
Controp ricorrente all'interno della società Il ricorrente infatti non sarebbe stato un mero dipendente bensì l'amministratore di fatto della società.
A sostegno della tesi, evidenziava i seguenti elementi:
- il sig. , al momento della sua assunzione presso la Parte_1 [...]
aveva fornito ampie rassicurazioni circa la regolarità dei CP_1
Controp pagamenti delle retribuzioni da parte della nell'ambito dei citati appalti;
Controp
- il ricorrente era il padre del formale amministratore della sig.
;
Persona_1
- il figlio del ricorrente, seppur formale amministratore, non si era occupato né della conclusione né della successiva gestione dei contratti di subappalto stipulati con l'odierna resistente, non intrattenendo con essa alcun rapporto mentre l'attività di cantiere e tutti i relativi adempimenti, restavano appannaggio del ricorrente che tramite la mail della società, interloquiva con il commercialista della committente;
- i contratti di subappalto erano stati sottoscritti dal ricorrente e non dal figlio, Controp formale amministratore della
- il primo dei due contratti di subappalto, all'art. 8, individuava nella persona Controp del ricorrente il rappresentante e responsabile dei lavori per conto della Controp
- in data 01.03.2021, il ricorrente veniva nominato liquidatore della
- in qualità di liquidatore, aveva depositato il bilancio finale di liquidazione, al cui interno non veniva indicato l'asserito credito retributivo dello stesso