Trib. Bologna, sentenza 05/11/2024, n. 540

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 05/11/2024, n. 540
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 540
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 7795/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. B P Presidente dott. F N Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7795/2023 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLUCCI Parte_1 C.F._1 GIOVANNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLUCCI GIOVANNA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MININI SILVIA e CP_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARCONI N 32 40122 BOLOGNApresso il difensore avv. MININI SILVIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Attore:

CONCLUSIONI in principalità e nel merito:
pagina 1 di 6
A modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3020/2004 R.G. del 21.10.2004, emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna, Prima Sezione Civile, nonché, in particolare, dell'ordinanza n. 327/2020 Cronol., n. 7285/2019 R.G., emessa in data 8.02.2020, dal il Tribunale di Bologna, Sezione Prima Civile;

-accertato e dichiarato il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio Per_1
oggi di anni 31, dichiarare cessato l'obbligo, gravante sul padre, di contribuire al mantenimento,
[...] sia ordinario sia straordinario, dello stesso, con decorrenza dalla data del raggiungimento dell'autosufficienza economica (giugno 2022) o, quantomeno, dalla data di presentazione del presente ricorso [14-6-2023]
-accertato altresì l'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche dell'odierno ricorrente, nonché il miglioramento di quelle della Sig.ra revocare l'assegno a titolo di concorso nel CP_1 mantenimento disposto in favore di quest'ultima;

-Nell'auspicata ipotesi di revoca dell'assegno divorzile in favore della resistente, il Dott. conferma Pt_1 la volontà, già esternata all'udienza del 13.2.24, di assumersi l'obbligazione naturale di devolvere la somma pari all'intero importo di cui all'assegno divorzile statuito in sede di divorzio in favore della Sig.ra CP_1 in favore dei due figli nella misura del 50% ciascuno, benchè autosufficienti;

-rigettarsi ogni altra domanda avversaria, infondata e temeraria, ribadendo che la domanda di condanna del ricorrente al versamento dei presunti arretrati dovuti per il contributo al mantenimento di è Per_1 inammissibile in quanto già coperta da titolo azionabile, semmai, in fase esecutiva, ferma restando l'eccezione che la quota di contributo al mantenimento al figlio è già stata versata direttamente al Per_1 medesimo e che nulla è dovuto alla resistente a tal titolo. in subordine:
-Nella davvero non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di cessazione di corresponsione dell'assegno divorzile in favore della Sig.ra gravante sull'odierno ricorrente, CP_1 comunque rideterminare, riducendolo, il valore di detto contributo nella minor somma mensile di €. 150,00, salva la diversa somma venisse ritenuta di giustizia e di equità, con decorrenza dalla data di presentazione del presente ricorso.
Con integrale rifusione delle spese, competenze di causa, oltre 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22% I.V.A.
In via istruttoria:
Si chiede che Codesto On.le Tribunale, Voglia ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 c.p.c. alla
di Bologna, via Farini n. 11 l'esibizione in giudizio di tutta la Parte_2 documentazione bancaria intestata alla Sig.ra nonché cointestata con la Sig.ra CP_1 Parte_3 a far data dalla data della pronuncia dell'ordinanza di modifica delle condizione di divorzio del 31.1.2020, (movimenti di conto corrente dossier titoli, polizze e quant'altro, necessari a ricostruire l'intervenuto accrescimento patrimoniale della Sig.ra a seguito della successione mortis causa della madre Sig.ra CP_1
, o comunque disponga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 2 c.p.c. gli ordini di Parte_3 esibizioni nei confronti della resistente che riterrà opportuni, nonché indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita anche avvalendosi della polizia giudiziaria.
Convenuta:
- in primo luogo, si rimarca che la sig.ra ha dichiarato di aderire alla proposta formulata CP_1 dall'Ill.mo Giudice con ordinanza del 7.1.2024, ma, dinanzi al rifiuto opposto dal ricorrente, si vede costretta a proseguire nel presente giudizio, con evidente aggravio di costi. Ciò andrà tenuto in debita considerazione ai fini della condanna alle spese;

- in via principale, ogni contraria istanza reietta, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia rigettare la richiesta avanzata dal sig. in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, Pt_1 confermando l'ordinanza Trib. Bologna n. 927/2020 del 8.2.2020 e la sentenza n. 3020/2004 emessa dal Tribunale di Bologna il 21.10.2004 di cui è causa;
per
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