Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 693

TRIB Napoli
Sentenza
14 febbraio 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 693
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 693
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2281/2023 R.G. promossa da
DE IA IU, rappresentato e difeso dall'avv. LOFFREDI DAVIDE e avv. DI
CATERINO MARIA come da procura in atti
- ricorrente
Contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti IDA VERRENGIA, ITALA DE BENEDICTIS, LUCA CUZZUPOLI e DAVIDE
CATALANO come da procura notarile in atti
- resistente
Oggetto: opposizione avviso di addebito

1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELA DECISIONE

1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 12.2.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
Con ricorso depositato in data 23/02/2023 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di n. 328 2022 00071815 65 000 notificato il giorno 28/01/2023 con cui viene chiesto il pagamento a titolo di contributi Gestione Commercianti e somme aggiuntive in relazione al periodo che va dal 02/2021 al 12/2021 e precisamente una prima rata dal 02/2021 al 03/2021,una seconda rata dal 04/2021 al 06/2021 ed infine una terza rata dal 07/2021 al 09/2021.
A fondamento della domanda è stato dedotta l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti poiché il ricorrente, quale socio amministratore, non aveva svolto in alcun modo attività lavorativa in favore della predetta società, senza alcuna partecipazione all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda essendo quest'ultima assolta dal dipendente della società regolarmente assunto.
L'INPS, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che nel periodo in questione “la società in questione aveva avuto un solo dipendente DE IA NT assunto come frigorista a tempo pieno, sebbene la società in questione
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