Trib. Civitavecchia, sentenza 11/11/2024, n. 1492

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Civitavecchia, sentenza 11/11/2024, n. 1492
Giurisdizione : Trib. Civitavecchia
Numero : 1492
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. G Go Presidente relatore dott.ssa S V Gdice dott. A B Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2877 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. A D M, giusta procura speciale in atti;

- ricorrente -

E
nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. D P, giusta procura speciale in atti;

- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
All'udienza del 27.09.2024, disposta mediante trattazione scritta, lette le note con cui le parti precisavano le conclusioni in via congiunta ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito civile in Fiumicino il 26.06.1994 con
registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune CP_1 all'anno 1994 atto n. 72, parte 2, Serie B;

- che dall'unione tra le parti erano nate le figlie (15.04.1997) e Per_1 Per_2
(30.05.2003);

- che il 20.03.2019 il Tribunale di Civitavecchia aveva pronunciaro la separazione personale dei coniugi prevedendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso della sola figlia minore con collocamento presso la madre Per_2 nella casa coniugale, un assegno di mantenimento per le figlie di euro 500,00 mensili a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie;

- di vivere presso l'abitazione della madre in Roma;

- che nelle more della separazione la figlia era diventata maggiorenne;
Per_2
- che la figlia aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferita presso Per_1 altra abitazione;

- che la utilizzava la casa coniugale come casa estiva,
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