Trib. Napoli, sentenza 15/10/2024, n. 8780

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 15/10/2024, n. 8780
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 8780
Data del deposito : 15 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in composizione collegiale, composto da: dr. Leonardo Pica Presidente dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27011 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza tenutasi il 06/06/2024, previa assegnazione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali, vertente
TRA
IE TO, nato a [...] il [...] ([...]), IE
NA, nato a [...] il [...] ([...]), rappresentati e difesi dall'avv. Aniello Beneduce ([...]), con studio in Napoli, al
Corso Garibaldi n. 32
- ATTORI -
E
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede in Siena, alla Piazza Salimbeni
n. 3 (00884060526), in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace
- CONVENUTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/06/2024 parte attrice ha così concluso:
“- in via istruttoria, affinché il Tribunale adito, nell'esercizio dei poteri officiosi in
1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

materia antitrust, in considerazione della produzione documentale offerta da parte attrice (idonea a provare la perdurante esistenza dell'intesa illecita in epoca coeva alla stipulazione delle garanzie fideiussorie oggetto del giudizio) nonché della assimetria informativa esistente tra il soggetto che subisce l'illecito e l'autore dello stesso (Cass. 11654/15), in conformità con il recente consolidato orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Milano, Sezione Imprese sul punto, voglia ammettere la richiesta ex art. 210 c.p.c. come dedotta nella Memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., ritenendo la produzione documentale attorea come il necessario fumus e/o principio di prova per ritenere ammissibile e rilevante la detta richiesta istruttoria;
- nel merito, in via subordinata, nella ipotesi di mancato accoglimento di tale richiesta istruttoria, chiede l'accoglimento delle proprie domande come riportate ai capi AA, BB e CC delle pagine 26 e 27 dell'atto di citazione”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Gli odierni attori, con atto di citazione ritualmente notificato in data
17/11/2022, convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la NC Monte dei Paschi di Siena S.p.A., chiedendo accertarsi la nullità parziale di una fideiussione omnibus rilasciata in favore di NC Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in data
28/09/2016, a garanzia delle obbligazioni presenti e future assunte da IE
Costruzioni Edili e Stradali S.r.l. fino alla concorrenza di euro 150.000,00, per violazione della normativa antitrust.
1.2. La fideiussione in contestazione, secondo la prospettazione attorea, era stata costituita mediante l'utilizzo di un modello corrispondente allo schema negoziale predisposto dall'A.B.I. contenente la clausola cd. di reviviscenza (clausola
n. 2), la clausola cd. di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. (clausola n. 6)
e la clausola cd. di sopravvivenza (clausola n. 8) e le predette clausole, così come recate nel modello A.B.I., erano state oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del 02/05/2005 della NC di LI (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nel settore bancario ex art. 20 L. 287/90), che ne ebbe a proibire
l'utilizzo per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) della L. 287/90, con conseguente
nullità dei contratti o delle clausole.
1.3. Parte convenuta non si costituiva in giudizio ed all'udienza del
20/06/2023 il giudice istruttore ne dichiarava la contumacia.
1.4. All'esito della prima udienza venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e, successivamente al deposito delle relative memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
1.5. All'udienza del 06/06/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle sole comparse conclusionali.
2.1. La domanda è infondata. Preliminarmente, va precisato che la natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”.
2.2. Vero è che, secondo quanto riconosciuto anche dalle Sezioni Unite, che «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, co. 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (cfr. Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n.
41994).
2.3. Tuttavia, nella fattispecie in esame non risulta né dedotta né provata
l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui abbia aderito la NC Monte dei Paschi di Siena S.p.A., tra un ampio cartello di istituti al momento della sottoscrizione del contratto (2016) di cui si predica la nullità.
2.4. Vero è che con provvedimento n. 55 del 02/05/2005 la NC d'LI (in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ha accertato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto all'epoca dall'A.B.I. e l'art. 2 della
L. 287/90
(con riferimento agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale uniforme) ed
è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha assegnato ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza, in quanto frutto di un'attività istruttoria amministrativa, un valore di “prova privilegiata” ai fini della dimostrazione di un'intesa collusiva “a monte” e della conseguente applicazione uniforme tra essi dello schema negoziale sanzionato (cfr., ex multis, Cass. n. 13846/2019).
2.5. Tuttavia, il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002
e il maggio 2005 (cfr., in termini, Trib. Milano 20/10/2021 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione).
2.6. Non è predicabile, contrariamente a quanto sembra opinare parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla NC
d'LI e la nullità delle clausole contenute nella singola fideiussione solo per effetto di
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