Trib. Potenza, sentenza 06/12/2024, n. 1997

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 06/12/2024, n. 1997
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 1997
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2106/21 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giovanni Colangelo che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Maria A. Giorgio che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione del 05.10.2023.
Resistente
Nonché

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 06.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 12.07.2021 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
Potenza il 29.04.2000 e che con sentenza n. 926/2020 del
02.12.2020 questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nate le figlie Per_1
(10.11.2001) e (08.02.2007), entrambe studentesse;
Per_2 che le statuizioni della separazione pongono a suo carico 370 euro mensili per le spese di locazione dell'immobile abitato dalla resistente e dalle figlie, 600 euro mensili a titolo di contributo di mantenimento per la prole, oltre alla metà delle spese straordinarie, e 150 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento per la coniuge.
Ha dedotto che la sua capacità reddituale si è ridotta giacché la sua unica fonte di reddito attualmente è riconducibile all'attività di cui è titolare, avente ad oggetto la rivendita di frutta e verdura con ditta “Non solo frutta by E. Lizzadro”, avviata nel
marzo 2020 e produttiva di un modesto reddito;
che la resistente lavora alle dipendenze della “ID ER Life sas” e ha instaurato una relazione sentimentale con altra persona che frequenta quotidianamente e con la quale ha avuto
lunghi periodi di convivenza”.
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'affidamento condiviso delle figlie e loro prevalente collocazione abitativa presso di lui;
l'imposizione alla resistente del contributo di mantenimento per le figlie di 100 euro ciascuna, oltre alla metà delle spese straordinarie;

l'esclusione dell'assegno divorzile e di qualsiasi contributo di locazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha contestato il dedotto peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente allegando che il commercio di alimentari non ha subito alcuna riduzione per effetto dell'epidemia da VI e che il ha anche ripreso l'attività di rivendita di Pt_1 macchinari per falegnameria, svolta in costanza di matrimonio;
che ella ha lavorato solo per un breve periodo come promoter per la ID ER, sicché la sua situazione economico reddituale non è mutata rispetto all'accordo di separazione;
che il ricorrente attualmente non versa alcun contributo per il mantenimento delle figlie, disinteressandosi moralmente ed economicamente alle stesse ed inoltre, omettendo di provvedere al pagamento del canone di locazione dell'appartamento di Potenza ove abitavano la coniuge e le figlie, le ha costrette a rientrare presso la casa familiare di
Baragiano;
che la figlia , a seguito di detto trasferimento, Per_2 ha subìto un crollo psicologico per la perdita delle sue abitudini
e frequentazioni in Potenza e si rifiuta di uscire di casa, se non per recarsi a scuola;
che il trasferimento in Baragiano ha
determinato a suo carico un ulteriore aggravio di spese per raggiungere Potenza, ove la figlia frequenta la scuola, mentre il si è liberato dall'onere del canone di locazione Pt_1 dell'abitazione di madre e figlie in Potenza;
che ella ha avuto solo una semplice frequentazione con altra persona, poi interrotta.
Ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_2 prevalente presso di lei;
l'assegnazione in suo favore della casa familiare sita in Baragiano;
il contributo di mantenimento per le figlie a carico del ricorrente di 400 euro mensili ciascuna, oltre alla metà delle spese straordinarie;
il riconoscimento in suo favore di assegno di 150 euro mensili;
l'ordine al di Pt_1 lasciare il garage di pertinenza della casa familiare;
in via subordinata, per l'ipotesi di prevalente collocazione della minore presso la casa paterna, ha chiesto che il contributo di mantenimento a suo carico sia quantificato in 50 euro mensili per ciascuna figlia.
All'udienza presidenziale del 14.12.2021, svoltasi a trattazione scritta, in via temporanea e urgente sono state confermate le condizioni della separazione e la causa è stata rimessa in istruttoria con la comunicazione degli atti al P.M.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'interrogatorio formale deferito dal ricorrente alla resistente e la prova testimoniale chiesta da ambo le parti, come ammessa.
Si è proceduto, inoltre, all'ascolto della figlia minorenne.
La causa, riservata in decisione all'udienza del 20.03.2024 con
i termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata rimessa in istruttoria per il deposito della sentenza di separazione munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.
All'udienza del 06.11.2024 - sostituita con il deposito di note
scritte – entrambe le parti hanno concluso riportandosi agli atti di causa ed ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata riservata in decisione senza termini.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza presidenziale, le parti hanno manifestato
l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 926/2020 del 03.12.2020, prodotta dal ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni del ricorrente e le deduzioni della resistente, la quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. 3.11.2000
n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, la maggiore età della figlia
esclude qualsiasi provvedimento in punto di affidamento, Per_3
collocazione abitativa e frequentazione col genitore non collocatario.
La figlia di diciassette anni va affidata ad entrambi i Per_2 genitori – come peraltro dagli stessi richiesto -, non emergendo concrete ragioni ostative all'affidamento condiviso, che costituisce la regola.
L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni relative all'istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della
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