Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/11/2024, n. 47

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/11/2024, n. 47
Giurisdizione : Trib. Vibo Valentia
Numero : 47
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa G L Presidente (rel\est.)
dr.ssa C D S G
dr.ssa G O G ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG VG 441/2024 riservata in decisione ex art 127ter cpc avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A
nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F. Parte_1 n l'Avv. P F, giusta procura in atti;
C.F._1 E
nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F. CP_1
, con l'Avv. W F - giusta procura in atti C.F._2
Nonché PM - sede – intervenuto
- Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.7.2023 le parti - premesso di aver contratto matrimonio il 1.7.2013 e che dall'unione nasceva una figlia, n. il 19.2.2017 - chiedevano concordemente Per_1 pronunciarsi la separazione coni r i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici.
Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51– ritualmente comunicata al PM - le parti depositavano espressa rinuncia alla comparizione personale (unitamente alla documentazione ex art. 473bis n.12 c.p.c.);
sicché dal 6.11.2024, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
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Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tant'è che la convivenza si è ormai interrotta (la sig.ra ha dichiarato di aver lasciato la casa coniugale) e hanno ribadito CP_1 anche con le note tazione sostituiva, la volontà di non riconciliarsi , apportando concordemente alcune modifiche alle condizioni di separazione pattuite all'epoca del deposito del ricorso..
Ritiene il Collegio di poter porre alla base della presente pronuncia l'accordo sulle statuizioni accessorie raggiunto dalle parti, siccome modificato con la dichiarazione dep il 4.11.2024 , nei termini che pedissequamente si riportano:
“1) I
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