Trib. Ragusa, sentenza 08/01/2024, n. 37

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 08/01/2024, n. 37
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 37
Data del deposito : 8 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 2166/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati
dr M Pnti Presidente rel. est. dr S L Giudice dr R S Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2166/2023 R.G.Div., promossa
DA
, nato a Voghera il 7.8.1965 (C.F. , residente in Ragusa Parte_1 C.F._1
in via Ecce Homo n. 243, rappresentato e difeso per procura in atti, dall'avv. T M (CF:
), presso il cui studio in Ragusa, via Ecce Homo 183, è elettivamente C.F._2
domiciliato;

RICORRENTE
CONTRO
nata a Carlentini (SR) il 10.7.1967 e residente in Carlentini, Via dei Vespri n. 63;
Controparte_1
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26.10.2023, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1
contratto in Rosolini (SR) in data 26.5.2012 con la sig.ra , dalla cui unione con la Controparte_1
quale prima del matrimonio è nata (n. a Vittoria, in data 18.10.2008);
Persona_1
che ha esposto di essere separato dalla coniuge giusta decreto di omologazione delle condizioni di separazione personale emesso inter partes dal Tribunale di Siracusa in data 22.12.2020, e di non essersi più riconciliato con lei, e che era pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio e dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Rosolini (SR) in data 26.5.2012 con la sig.ra trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rosolini Anno Controparte_1
2012, numero 4, parte I, Ufficio 1;
che ha domandato altresì di dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio e per l'effetto disporre la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili posto a carico di in favore Parte_1 dell'ex coniuge , per le motivazioni di cui in premessa;
Controparte_1
Per_
- disporre l'affido esclusivo della figlia minore al padre con collocamento presso quest'ultimo;

- porre a carico della sig.ra un contributo di mantenimento di euro 300,00 mensili Controparte_1
Per_ da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, in favore della figlia minore oltre le spese straordinarie nella misura del 50%.
- Disporre la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla ;
Controparte_1
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa all'udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale di giorno 26 ottobre 2023, fatte precisare le conclusioni la causa è art. 473-bis.
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