Trib. Campobasso, sentenza 12/03/2024, n. 302
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Testo completo
R.G. n. 608/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' Org_1
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• dott. E D D (Presidente)
• dott.ssa B P (Giudice)
• dott.ssa R C (Giudice relatore ed estensore);
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA Nella causa iscritta al R.G. n. 608/2023;
promossa da:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. C Parte_1
D P;
(ricorrente) nei confronti di:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Campobasso;
(convenuta) con: l'intervento del pubblico ministero ex lege. Oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore ex art. 19-ter del d.lgs. n. 150/2011 (prot. 25 DIV. PAS/Cat. A12/Imm/2022 – Sez. 2°, emesso in data 20/06/2022 e notificato in data 10/03/2023);
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15 novembre 2023.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 23 marzo 2023, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, impugnando il provvedimento emesso in data 20/06/2022 (notificato al ricorrente in data 10/03/2023) dalla Questura di Campobasso (DIV.PAS/Cat.A12/Imm/2022-Sez. 2°), con cui veniva rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal ricorrente stesso e si invitava quest'ultimo a lasciare il territorio nazionale. Il ricorrente, in particolare, ha lamentato l'erroneità del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto che il periodo di permanenza del ricorrente nel territorio dello Stato risulta caratterizzato da un
“perdurare di mancanza di autosufficienza economica proveniente da fonti lecite”, atteso che questi, al contrario, dopo aver terminato di espiare, in data 29/03/2022, la condanna irrogatagli per reati in materia di stupefacenti:
- aveva intrapreso in programma terapeutico presso il Pt_2
- aveva svolto regolare attività lavorativa (in particolare: dal 17/08/2022 al 31/12/2022, presso la società agricola “ e dal 22/03/2023 al 30/08/2023, presso il ristorante “ Organizzazione_2 [...]
” di Campomarino);
Org_3
- aveva convissuto con la compagna, di nazionalità rumena, con la quale Persona_1 conduce attualmente un immobile in locazione in Portocannone (CB).
Il ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, di accertare il diritto al rilascio della Carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino U.E. o, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, evidenziando, in particolare, la sussistenza, a carico del ricorrente:
- di una sentenza ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73, co. 1-bis, del D.P.R. n. 309/1990;
- di una sentenza di secondo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 74, co. 6, 73, co. 5, del D.P.R. n. 309/1990 e 81 c.p., con l'aggravante della recidiva specifica infra-quinquennale e dell'art. 61, n. 11-quater, c.p.
Sospeso in via cautelare il provvedimento impugnato, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 15 novembre 2023, la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento della domanda.
*** Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto. Preliminarmente, è opportuno premettere che l'art. 20 del d.lgs. n. 30/2007 prevede che il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari e, quindi, il diritto al rilascio della Carta Org_ di soggiorno per familiare straniero di cittadino possa essere limitato, con apposito provvedimento, solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Del pari, l'art. 4, co. 3, del d.lgs. n. 286/1998 sancisce che non è ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato – essendo, pertanto, in questi casi legittimo il diniego –, anche con sentenza non definitiva e compresa quella adottata ex art. 444 c.p.p., per reati, tra gli altri, in materia di stupefacenti, salvo, ad oggi, quelli di cui all'art. 73, co. 5, del D.P.R. n. 309/1990, ciò alla luce del correttivo apportato dalla Corte costituzionale n. 88/2023, che non si estende, peraltro, alla fattispecie, che qui interessa, di cui all'art. 74, co. 6, del D.P.R. n. 309/1990, la quale, com'è noto, costituisce “reato autonomo e non mera ipotesi attenuata della
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' Org_1
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• dott. E D D (Presidente)
• dott.ssa B P (Giudice)
• dott.ssa R C (Giudice relatore ed estensore);
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA Nella causa iscritta al R.G. n. 608/2023;
promossa da:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. C Parte_1
D P;
(ricorrente) nei confronti di:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Campobasso;
(convenuta) con: l'intervento del pubblico ministero ex lege. Oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore ex art. 19-ter del d.lgs. n. 150/2011 (prot. 25 DIV. PAS/Cat. A12/Imm/2022 – Sez. 2°, emesso in data 20/06/2022 e notificato in data 10/03/2023);
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15 novembre 2023.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 23 marzo 2023, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, impugnando il provvedimento emesso in data 20/06/2022 (notificato al ricorrente in data 10/03/2023) dalla Questura di Campobasso (DIV.PAS/Cat.A12/Imm/2022-Sez. 2°), con cui veniva rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal ricorrente stesso e si invitava quest'ultimo a lasciare il territorio nazionale. Il ricorrente, in particolare, ha lamentato l'erroneità del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto che il periodo di permanenza del ricorrente nel territorio dello Stato risulta caratterizzato da un
“perdurare di mancanza di autosufficienza economica proveniente da fonti lecite”, atteso che questi, al contrario, dopo aver terminato di espiare, in data 29/03/2022, la condanna irrogatagli per reati in materia di stupefacenti:
- aveva intrapreso in programma terapeutico presso il Pt_2
- aveva svolto regolare attività lavorativa (in particolare: dal 17/08/2022 al 31/12/2022, presso la società agricola “ e dal 22/03/2023 al 30/08/2023, presso il ristorante “ Organizzazione_2 [...]
” di Campomarino);
Org_3
- aveva convissuto con la compagna, di nazionalità rumena, con la quale Persona_1 conduce attualmente un immobile in locazione in Portocannone (CB).
Il ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, di accertare il diritto al rilascio della Carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino U.E. o, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, evidenziando, in particolare, la sussistenza, a carico del ricorrente:
- di una sentenza ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73, co. 1-bis, del D.P.R. n. 309/1990;
- di una sentenza di secondo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 74, co. 6, 73, co. 5, del D.P.R. n. 309/1990 e 81 c.p., con l'aggravante della recidiva specifica infra-quinquennale e dell'art. 61, n. 11-quater, c.p.
Sospeso in via cautelare il provvedimento impugnato, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 15 novembre 2023, la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento della domanda.
*** Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto. Preliminarmente, è opportuno premettere che l'art. 20 del d.lgs. n. 30/2007 prevede che il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari e, quindi, il diritto al rilascio della Carta Org_ di soggiorno per familiare straniero di cittadino possa essere limitato, con apposito provvedimento, solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Del pari, l'art. 4, co. 3, del d.lgs. n. 286/1998 sancisce che non è ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato – essendo, pertanto, in questi casi legittimo il diniego –, anche con sentenza non definitiva e compresa quella adottata ex art. 444 c.p.p., per reati, tra gli altri, in materia di stupefacenti, salvo, ad oggi, quelli di cui all'art. 73, co. 5, del D.P.R. n. 309/1990, ciò alla luce del correttivo apportato dalla Corte costituzionale n. 88/2023, che non si estende, peraltro, alla fattispecie, che qui interessa, di cui all'art. 74, co. 6, del D.P.R. n. 309/1990, la quale, com'è noto, costituisce “reato autonomo e non mera ipotesi attenuata della
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