Trib. Trento, sentenza 12/03/2024, n. 302
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Testo completo
R.G.N. 2894/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g.n. 2894/2023, congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 14 novembre 2023 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. Luigia Berardi
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i SI.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio a SE (TN) in data 7 giugno 1992, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SE, Parte II
Serie A, N. 13, Anno 1992, e che dalla loro unione sono nate le figlie (il 7 Per_1
maggio 1997) e (il 2 marzo 2002). Per_2
1
I coniugi hanno allegato che è tra loro intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di data 4 agosto 2020 di questo Tribunale e che dall'udienza davanti al Presidente di data 7 luglio 2020 non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SE (TN) il giorno 7 giugno 1992, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SE (TN) ali' anno 1992 n. 13 parte II serie A ufficio O tra il SI. e la SI.ra , ordinando Parte_1 Parte_2
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cavalse a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emenanda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
B) Modificare le condizioni di cui al verbale di separazione dando atto della volontà dei coniugi espresse nella seguente
Convenzione
I . La SI.ra dichiara di rinunciare alla somma di euro 150 al Parte_2
mese prevista in sede di separazione quale assegno di mantenimento a carico del SI. ;
Parte_1
2. Il SI. si obbliga a corrispondere alla GL , non ancora Parte_1 Per_2 autosufficiente, la somma di € 300,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento e fino a che non raggiunge l'indipendenza economica;
2. Il suddetto importo mensile di € 300,00 verrà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario intestato a sul conto corrente Parte_3
all'uopo da quest'ultima già indicato e sarà rivalutato annualmente sulla base delle variazioni degli indici