Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 363

TRIB Messina
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Messina
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 363
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 363
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 10.02.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5088/2023 R.G. e vertente
TRA
OT ER, c.f. [...], ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Assunta
Lombardo;
CONTRO
INPS, c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 5 DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente contumace
Oggetto: indennità di accompagnamento e riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 c. 1 e 2 della L. n. 104/92

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.09.2023 LO LB esponeva:
- che in data 04.11.2021 aveva presentato domanda, presso l'Inps di Messina, per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o, in subordine, per il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% ai fini dell'esenzione ticket sanitario, nonché domanda per ottenere l'accertamento della condizione di cui all'art. 3 c. 1 e 3 della L. n. 104/92;
- di essere stato sottoposto a visita medica collegiale dalla competente Commissione conclusasi con esito negativo;

- che, avverso tali valutazioni il ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 2029/2022, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto dell'indennità di accompagnamento o, in subordine, della invalidità civile nella misura del 100% ai fini dell'esenzione ticket sanitario nonché il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3 c. 1 e 3 della Legge n. 104/1992;
1
- che il ctu, nominato nel suddetto procedimento, non aveva riconosciuto a parte ricorrente i benefici richiesti;

- che in data 28.11.2023 veniva depositata la ctu;

- che con atto di dissenso depositato il 04.09.2023 il ricorrente aveva dichiarato di contestare le conclusioni del ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari ai fini del riconoscimento, in capo al ricorrente, del diritto dell'indennità di accompagnamento o, in subordine, dell'invalidità
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