Trib. Cagliari, sentenza 29/10/2024, n. 1403
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Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice
Dott. G C, all'esito dell'udienza del 15.10.2024, sostituita
interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e
pubblicato, il 29.10.2024, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2615 del ruolo generale per l'anno 2020, promossa da:
1. nata a Selegas, il 10.01.1984, ivi residente, in via Parte_1
Mirò n. 42, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 29, presso lo
Studio dell'Avv. Luigi PATERI, che lo rappresenta e difende in forza di procura
speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. nato a Serramanna (SU), il 19.10.1951, residente in Parte_2
Senorbì (SU), via Custoza n. 16, elettivamente domiciliato in Senorbì, via don
Orione n. 8/A, presso lo studio dell'Avv. R SENIS, che lo rappresenta e
difende in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“la S.V. voglia:
A) - accertare e dichiarare la nullità del recesso intimato alla ricorrente con
lettera del 12/3/2020, pervenuta l'8 maggio 2020, per violazione di norme
imperative di legge, nonché la nullità, invalidità ed inefficacia della
comunicazione di annullamento del licenziamento effettuata dal convenuto con
lettera del 28/7/2020 e del successivo recesso disposto con lettera del 14/8/2020,
in quanto nullo per violazione di norme imperative di legge e comunque sfornito
di giusta causa e giustificato motivo.
- condannare il convenuto al risarcimento del danno, nella misura di legge, pari a
tutte le retribuzioni contrattuali dalla data del recesso fino a quella
dell'emananda sentenza;
B) - ritenere e dichiarare che la ricorrente ha prestato la propria attività
lavorativa alle dipendenze del convenuto Dott. dal 7/3/2016 all'8 Parte_2
maggio 2020, ininterrottamente, espletando mansioni corrispondenti a quelle di
impiegata 4° Livello di cui al CCNL invocato;
- condannare il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, della somma
di €.59.457,45, dovuta per le causali di cui in narrativa o di quella somma
maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e
interessi, come per legge.
pagina 2 C) - Condannare il convenuto al versamento, in favore dell di tutti i CP_1
contributi previdenziali omessi in relazione al periodo lavorativo della ricorrente
dal 7/3/2016 al 19/1/2019.
D) - Formula domanda di adeguamento ex art.36 Cost. qualora l'invocato CCNL
dovesse risultare inapplicabile al caso di specie, attesa l'evidente sproporzione
tra qualità e quantità del lavoro prestato e la retribuzione percepita, del tutto
insufficiente ad assicurare alla ricorrente un'esistenza libera e dignitosa.
E) - Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto
Avvocato anticipante”.
Nell'interesse del resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione:
− rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito
infondato.
− Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso, davanti a questo Tribunale, nei Parte_1
confronti di al fine di ottenere l'accertamento di un rapporto di CP_2
lavoro subordinato alle dipendenze dello stesso dal 07.03.2016 al 08.05.2020 e,
per l'effetto, delle competenze spettanti, oltre che dell'illegittimità dei due
licenziamenti intimati.
In specie, la ricorrente ha esposto:
pagina 3
− di avere lavorato, a seguito di contratto di lavoro stipulato verbalmente in
Senorbì il 07.03.2016, alle dipendenze dello Studio Controparte_3
(commercialista), con sede in Senorbì, nella via Custoza n. 7, dal 07.03.2016 al
12.03.2020 in qualità di impiegata livello 4° CCNL Studi Professionali, addetta
alle seguenti mansioni: redazione della contabilità aziendale relativa alle diverse
aziende a favore delle quali lo effettuava la consulenza fiscale e tributaria, Pt_3
in particolare, mediante inserimento nell'apposito programma, dei dati fiscali
forniti da ciascun cliente, esecuzione delle liquidazioni IVA trimestrali e mensili,
compilazione e stampa dei Mod. F 24 di ciascun cliente, redazione delle fatture
elettroniche di tutti i clienti dello nonché di quelle del titolare e relativo Pt_3
invio telematico, redazione dei bilanci annuali delle diverse aziende assistite dallo
Studio e cura di tutta la relativa parte contabile, redazione delle scritture contabili
di rettifica, su richiesta dei clienti dello , esecuzione di tutte le necessarie Pt_3
operazioni contabili concernenti gli ammortamenti, ogniqualvolta richiesta dai
diversi clienti, redazione della Prima Nota Cassa delle operazioni contabili
concernenti i diversi clienti dello , esecuzione delle diverse operazioni Pt_3
bancarie, ogniqualvolta richiesta dai clienti dello , contabilizzazione degli Pt_3
stipendi mensili dei dipendenti delle diverse aziende, in riferimento alle quali lo
effettuava la consulenza fiscale e tributaria, tenuta dei contatti telefonici Pt_3
con i clienti dello , invio delle e-mail, risposta al telefono delle chiamate Pt_3
ricevute quotidianamente dai clienti dello e presa di nota delle relative Pt_3
richieste, ricezione in consegna della documentazione richiesta;
− di essere rimasta priva di copertura assicurativa e previdenziale fino al
20.01.2019, data a partire dalla quale il Dott. aveva provveduto a Parte_2
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regolarizzare la di lei posizione assicurativa e contributiva, con espresso
riferimento al CCNL Studi professionali, mediante inquadramento nel 4° livello,
come da contratto di assunzione prodotto;
− di avere sempre lavorato nello Studio del Dott. utilizzando Parte_2
le relative attrezzature, soggetta ai poteri direttivi, organizzativi e gerarchici del
medesimo, nonché al rispetto dell'orario di lavoro impostole, dal 07.03.2016 al
08.05.2020 e di avere osservato il seguente orario di lavoro settimanale: dal lunedì
al venerdì dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 16 alle 18, ma che, dopo il
19.07.2019 il datore di lavoro aveva ridotto arbitrariamente l'orario di lavoro della
ricorrente a 3 ore al dì per 5 giorni a settimana;
− di non avere goduto di ferie, dalla data dell'assunzione di fatto, avvenuta
il 07.03.2016, fino alla cessazione del rapporto e di avere percepito una
retribuzione mensile di euro 400,00 dal 07.03.2016 al 24.02.2017, di euro 450,00
dal 25.02.2017 al 16.10.2018 e di euro 550,00 dal 17.10.2018 al 21.01.2019 e
successivamente di avere percepito le retribuzioni di cui ai prospetti retributivi
prodotti;
− che il rapporto di lavoro era cessato a seguito di licenziamento senza
preavviso adottato nei di lei confronti dal datore di lavoro con lettera del
12.03.2020, ricevuta soltanto il 08.05.2020, per asserita cessazione di attività e di
avere impugnato il recesso con p.e.c. del 20.05.2020;
di seguito, con
comunicazione e-mail del 28.07.2020, il convenuto Dott. aveva Parte_2
disposto l'annullamento del recesso e la reintegrazione in servizio della ricorrente,
ma con lettera del 05.08.2020, ricevuta 1'11.08.2020, le era stata contestata
l'assenza ingiustificata e, con lettera del 14.08.2020, il Dott. le aveva Parte_2
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comunicato il licenziamento per giusta causa, che lei aveva impugnato con lettera
del 16.09.2020;
− di essere, in dipendenza del precorso rapporto di lavoro, creditrice di una
serie di competenze, calcolate sulla base del CCNL invocato, attesa l'evidente
sproporzione tra qualità e quantità del lavoro prestato e la retribuzione di fatto
percepita, come dal prospetto contabile allegato.
2. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande CP_2
proposte nei suoi confronti.
Egli, in particolare, ha rappresentato:
− che la era stata assunta il 21.01.2019 con qualifica di Pt_1
impiegata part time con mansioni di contabile e orario lavorativo dal lunedì al
venerdì dalle 09 alle 12 e dalle 16 alle 18 per complessive 25 ore settimanali,
corrispondenti al 62,50% dell'orario a tempo pieno e con trattamento economico
retributivo previsto dal CCNL per gli studi professionali livello 4, che dal
01.04.2019 l'orario lavorativo era stato ridotto in 15 ore settimanali e che non
corrisponde pertanto al vero quanto affermato dalla ricorrente quando dichiara in
ricorso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze dello studio dal
07.03.2016, assunto questo totalmente privo di fondamento, in quanto non trova
riscontro in alcun elemento probatorio, né può essere dimostrato dalla
Pt_1
− che la a partire dal mese di giugno Pt_1
2018, si era recata più volte presso il proprio studio contabile in cerca di
occupazione e chiedendo, al contempo, un posto di lavoro e che, in considerazione
delle sue ridotte capacità professionali, aveva manifestato la disponibilità di
pagina 6
svolgere mansioni consone alla propria esperienza e pertanto di poter e
voler svolgere anche il ruolo di segretaria, ragione per cui egli resistente, durante
la prima metà del mese di giugno 2018, le aveva richiesto la scheda anagrafico
professionale, al fine di vagliare il curriculum della medesima e accertare le
precedenti esperienze professionali, documento che ella gli aveva consegnato nei
primi giorni del mese di luglio 2018 (emesso dal Centro per l'Impiego di Senorbì
avente prot. n. 175092 del 19.06.2018) dal quale si evincevano precedenti
esperienze professionali con mansioni di procacciatrice commerciale e
nient'altro;
− che, per questa ragione, anche in relazione alle crescenti esigenze
lavorative di lui resistente, egli aveva raggiunto con a partire Parte_1
dal 01.09.2018, un accordo verbale, in virtù del quale la ricorrente si sarebbe
recata quotidianamente presso il proprio studio dal lunedì al venerdì
per 5 ore al giorno allo scopo di apprendere la professione di contabile, con
l'intesa che,
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