Trib. Roma, sentenza 10/07/2024, n. 17016

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 10/07/2024, n. 17016
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 17016
Data del deposito : 10 luglio 2024

Testo completo

T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice
dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3589 del ruolo generale affari
contenziosi dell'anno 2023, decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del
22 novembre 2023 e vertente
TRA
CO CO
(avv.ti ES D. Pugliese e Alessandro Nesi)
opponenti
E
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(funz. del. Fabio Carnevali e Sara Mocavini)
opposto
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.11.2023 i difensori delle parti così concludevano:
- per l'opponente CO IE, riportandosi alla propria memoria conclusiva del 12.9.2023: “ In via pregiudiziale di rito: dichiarare la tardività della costituzione del MEF e l'inutilizzabilità della documentazione prodotta;
dichiarare l'inammissibilità delle nuove specificazioni rispetto al decreto impugnato poste a fondamento della pretesa sanzionatoria;
nel merito: - dichiarare la nullità o l'illegittimità o comunque annullare il Decreto MEF n. 402954/A del 16.12.2022 opposto, rilevando l'illegittimità del provvedimento e/o degli atti presupposti per i vizi di cui sopra o comunque per l'insussistenza delle violazioni contestate per i motivi esposti in ricorso. In via subordinata
- ridurre l'importo ingiunto per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso - con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfetario ed accessori di legge”;

- per il Ministero opposto, riportandosi alla comparsa di risposta: “In via principale, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto, che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo del ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria con il


TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
medesimo irrogata;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – CO IE, Notaio iscritto nel Distretto notarile di Perugia, ha proposto opposizione al decreto n. 402954/A del 16.12.2022, del Dirigente Generale della
Direzione V, Ufficio II, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, con il quale era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 75.000,00 per violazione della normativa antiriciclaggio (artt. 17 e ss., 35, 56
e 58 del d. lgs. n. 231/2007) in relazione alla violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette;
in subordine, il ricorrente ha chiesto ridurre l'ammontare della sanzione nella fattispecie base di cui all'art. 58, comma 1, del D.Lgs. 231/07.
L'opponente ha eccepito:
a) l'incompetenza/assenza di delega del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria allo svolgimento delle attività di controllo della Guardia di Finanza;

b) la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza delle condotte sanzionate, con riferimento sia alla violazione di cui agli artt. 17 e ss. del D.Lgs. n. 231/2007 (inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela), sia alla violazione di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007
(inosservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette);

c) la violazione dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007 per omessa audizione della Commissione Consultiva di cui all'art. 1 del DPR n. 114/2007;

d) l'insussistenza delle violazioni contestate, con riferimento all'inosservanza sia degli obblighi di adeguata verifica della clientela, sia degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;

e) la carenza di motivazione e l'illegittimità del Decreto sanzionatorio con riferimento all'applicazione della sanzione nella maggior misura prevista dall'art.
58 del D.Lgs. n. 231/2007
.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Nella memoria conclusiva depositata il 12.9.2023, successivamente alla prima udienza del 26.4.2023, l'opponente ha eccepito la tardività della costituzione del
MEF, avvenuta il 27.3.2023, rispetto al termine di dieci giorni liberi prima della
“udienza fissata”
All'esito dell'udienza del 22.11.2023 la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
2 – In ordine all'eccezione con cui l'opponente ha dedotto la tardività della costituzione del Ministero, si rileva che l'udienza fissata al 29.3.2023 con il
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
decreto del 6-7.2.2023, a richiesta dell'opponente era stata differita, con decreto dell'8-9.3.2023, al giorno 26.4.2023, dal quale decorre a ritroso il termine per la costituzione della parte opposta. L'eccezione è pertanto infondata.
3 – Il motivo di opposizione con cui è stata eccepita la nullità del decreto sanzionatorio per incompetenza della Guardia di Finanza a svolgere l'attività di accertamento in assenza di delega del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, anch'esso appartenente alla Giardia di Finanza, è infondato.
Premesso che l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che i controlli per la verifica del rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio sono svolti dal “Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza”, che possono da questo essere delegati “ai reparti della Guardia di finanza” (comma 4), e che “la
Guardia di finanza” può comunque svolgere le attività di accertamento e contestazione con le modalità e nei termini di cui alla legge n. 689/1981 (comma
5), si rileva:
- che, come affermato e documentato dall'opponente, della delega conferita al
Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia era stata fatta menzione nel processo verbale di contestazione del 3.2.2021 e nell'ordine di servizio del 3.11.2020;

- che il IE,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi