Trib. Torino, sentenza 27/11/2024, n. 5983
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Testo completo
n. 23488/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23488/22 R.G. promossa da:
ZI CA quale tutore di PI AE
con l'Avv. Francesco ZU (mandato dismesso il 19.6.24)
opponente
contro
CONDOMINIO DI VIA MONCENISIO n. 39 IN TORINO
con l'Avv. Monica Ferrari
convenuto opposto
premesso
che
- con decreto ingiuntivo n. 7305/22 dell'11.10.22 il Tribunale di Torino ha condannato il Sig.
AE ZU, unico erede del padre Sig. TO ZU deceduto il 25.4.21, al
pagamento in favore del Condominio di euro 7.171,05 per spese ordinarie e di
pagina 1 di 6
riscaldamento approvate, rispettivamente, dalle assemblee del 3.5.22 e del 27.1.22, oltre
ad interessi e spese del procedimento;
- con citazione notificata il 5.12.22 la Sig.ra AN NO agendo quale tutore provvisorio
del Sig. AE ZU ha instaurato il presente procedimento chiedendo la revoca del
provvedimento monitorio;
- il Condominio si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione;
- l'istruttoria è consistita nell'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei
confronti di parte attrice;
- la causa viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza alla
scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte
sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- preliminarmente, si rileva che la Sig.ra AN NO ha agito in giudizio proponendo
opposizione quale tutore provvisorio del Sig. AE ZU nominata con verbale
dell'8.11.22 ai sensi dell'art. 717 c.p.c. all'epoca vigente;
- nonostante la sopravvenuta sentenza di interdizione del 23.3.23, tale carica perdura fino
a quando non intervenga la nomina del tutore definitivo;
- la Sig.ra AN NO non ha né allegato né documentato la sopravvenuta nomina di
un tutore definitivo né, in particolare, che sia stato conferito tale incarico ad un diverso
soggetto;
- per questo motivo si deve ritenere che la Sig.ra AN NO rivesta anche attualmente
poteri rappresentativi rispetto all'interdetto Sig. AE ZU;
*
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- nel merito, con il primo motivo di opposizione parte attrice ha eccepito l'omessa
notificazione del decreto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23488/22 R.G. promossa da:
ZI CA quale tutore di PI AE
con l'Avv. Francesco ZU (mandato dismesso il 19.6.24)
opponente
contro
CONDOMINIO DI VIA MONCENISIO n. 39 IN TORINO
con l'Avv. Monica Ferrari
convenuto opposto
premesso
che
- con decreto ingiuntivo n. 7305/22 dell'11.10.22 il Tribunale di Torino ha condannato il Sig.
AE ZU, unico erede del padre Sig. TO ZU deceduto il 25.4.21, al
pagamento in favore del Condominio di euro 7.171,05 per spese ordinarie e di
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riscaldamento approvate, rispettivamente, dalle assemblee del 3.5.22 e del 27.1.22, oltre
ad interessi e spese del procedimento;
- con citazione notificata il 5.12.22 la Sig.ra AN NO agendo quale tutore provvisorio
del Sig. AE ZU ha instaurato il presente procedimento chiedendo la revoca del
provvedimento monitorio;
- il Condominio si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione;
- l'istruttoria è consistita nell'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei
confronti di parte attrice;
- la causa viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza alla
scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte
sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- preliminarmente, si rileva che la Sig.ra AN NO ha agito in giudizio proponendo
opposizione quale tutore provvisorio del Sig. AE ZU nominata con verbale
dell'8.11.22 ai sensi dell'art. 717 c.p.c. all'epoca vigente;
- nonostante la sopravvenuta sentenza di interdizione del 23.3.23, tale carica perdura fino
a quando non intervenga la nomina del tutore definitivo;
- la Sig.ra AN NO non ha né allegato né documentato la sopravvenuta nomina di
un tutore definitivo né, in particolare, che sia stato conferito tale incarico ad un diverso
soggetto;
- per questo motivo si deve ritenere che la Sig.ra AN NO rivesta anche attualmente
poteri rappresentativi rispetto all'interdetto Sig. AE ZU;
*
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- nel merito, con il primo motivo di opposizione parte attrice ha eccepito l'omessa
notificazione del decreto
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