Trib. Milano, sentenza 18/04/2024, n. 4250

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 18/04/2024, n. 4250
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 4250
Data del deposito : 18 aprile 2024

Testo completo

N. 36771/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa A C Presidente rel. est. dott.ssa S T Giudice dott.ssa G G Gdice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 06/10/2022, rimessa al Collegio con ordinanza del 27.03.2024, discussa nella
Camera di Consiglio del 03/04/2024 promossa
DA
c.f. nata a CATANZARO (CZ) il 28/02/1984, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. DE CILLIS MICHELE e dall'avv. MANDILE CLAUDIA con studio in VIA ANTONINO PANELLA 9 CATANZARO presso il quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a MILANO (MI) il 10/11/1977, attualmente residente CP_1 C.F._2
presso il Comune di Canegrate
PARTE RESISTENTE CONTUMACE

pagina 1 di 17 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08.11.2022

OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa contraria istanza:
IN VIA PRELIMINARE:
- riunire il presente procedimento con il procedimento trasmesso dal Tribunale per i Minorenni di
Milano (proc. 10002209/2020 R. Gen./Cont.), giusto decreto definitivo del 13/12/2023;

NEL MERITO: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (C.F.: Parte_1
), nata a Catanzaro il 28/02/1984 e residente in (20090) Buccinasco (MI) alla CodiceFiscale_3
Via Nearco n. 19 e , nato il 10/11/1977 a Milano – , residente in CP_1 CodiceFiscale_4
(20017) Rho (MI) alla Via Bugatti n. 36, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Buccinasco – anno 2013, N. 10, Parte I), alle seguenti condizioni: a) I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;

b) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento, in quanto entrambi autosufficienti;
c) dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del , per le motivazioni CP_1 suindicate;
d) Affidare i due figli minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Buccinasco in via Nearco 19 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
e) Il Sig. verserà alla un assegno mensile di € 600,00 a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli e . Tale importo verrà corrisposto entro il 5° giorno Per_1 Per_2 di ogni mese con bonifico bancario, con successivo onere di adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie giusto protocollo del Tribunale di Milano. L'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre;
f) Dispone che i servizi sociali del Comune di Buccinasco proseguano nella presa in carico e nel monitoraggio del nucleo familiare, solo relativamente al rapporto padre-figli. Garantendo
l'ausilio e la supervisione in occasione degli incontri padre-figlio/i. Per quanto attiene alla minore (anni 12), avendo raggiunto un'età tale da poter adottare in autonomia le Per_1 proprie decisioni, vedrà il padre tutte le volte in cui ne farà richiesta, mentre il minore
riprenderà a frequentare il padre in spazio neutro solo dopo che il Sig. Per_2 CP_1 pagina 2 di 17 abbia svolto un percorso di sostegno alla genitorialità e sia stata dimostrata la sua adeguatezza nei confronti degli operatori e la sua capacità di relazionarsi in modo consono al bambino e abbia piena consapevolezza del suo ruolo genitoriale.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Buccinasco Parte_1 CP_1
(MI) il 22/05/2013, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Buccinasco -MI- nell'anno
2013, atto n. 10, Parte I, dalla loro unione sono nati i figli , in data 23.05.2010, e , in data 18.06.2014, Per_1 Per_2
i coniugi si sono separati con sentenza n. 253/2019 del Tribunale di Milano resa in data
19.12.2018, pubblicata l'11.01.2019, che ha statuito l'affido dei minori al Comune di Buccinasco, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza dei minori, il loro prevalente collocamento presso la madre, l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Buccinasco di mantenere un'effettiva presa in carico del nucleo familiare e della situazione dei minori, con delega a regolamentare la ripresa delle frequentazioni padre/figli, dapprima in modalità protetta, e con proseguimento degli interventi necessari o opportuni di supporto socio-educativo (con l'affiancamento di un educatore domiciliare),
e/o di supporto psicologico per i minori, di avviare/proseguire tutti gli interventi necessari o opportuni di supporto psicologico ed alla genitorialità per entrambi i genitori e di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, un contributo di mantenimento paterno per i figli di euro 400,00 mensili da versare alla madre oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Linee Guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, con ricorso depositato in data 05.10.2022 la chiedeva che fosse dichiarato lo Pt_1 scioglimento del matrimonio, che fosse disposto l'affido super-esclusivo dei figli minori a proprio favore ed il loro prevalente collocamento presso di sé, la prosecuzione dell'incarico ai Servizi Sociali per la regolamentazione delle visite padre/figli in spazio neutro, un contributo di mantenimento paterno per i due figli pari ad euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
allegava che dopo la separazione conflittuale dal marito ella aveva proseguito il proprio percorso con un psicoterapeuta e
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psichiatra privato, facendo importanti progressi quanto alla sua crescita personale, che diversamente il marito aveva disatteso ogni statuizione della sentenza di separazione, non aveva inteso intraprendere nessun percorso di sostegno personale ed aveva sempre più logorato il proprio rapporto con i figli, in particolare con la quale non voleva più riprendere i contatti dal padre a causa dei Per_1
comportamenti inadeguati dello stesso, che il padre continuava ad ostacolare qualsiasi decisione inerente la gestione dei figli, tant'è che anche i Servizi Sociali erano stati costretti ad adire il giudice tutelare per assumere prontamente decisioni necessarie per la salute dei minori, che il padre non le aveva neanche mai versato il contributo di mantenimento previsto in sede di separazione e che era attualmente pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano un procedimento per la declaratoria della decadenza della responsabilità genitoriale paterna, all'udienza presidenziale, tenutasi in data 08.03.2023, compariva la ricorrente con il proprio difensore e il resistente personalmente, non munito di assistenza tecnica, e il Presidente verificava la
CP_ regolarità della notifica del ricorso a mezzo posta con RR sottoscritta dallo stesso che confermava di avere ricevuto il ricorso e avvertiva quest'ultimo che per costituirsi in giudizio doveva munirsi di un difensore e che, in presenza dei presupposti previsti della legge, poteva ricorrere al patrocinio a spese dello Stato. I coniugi venivano ampiamente sentiti liberamente sui fatti di causa e, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale riservata, depositata il 29.04.2023, il Presidente così statuiva:
i coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale del 2019 che ha disposto l'affido dei due minori ( nata il 23.5.2010 e nato il 18.6.2014) al Comune di Buccinasco con Per_1 Per_2
collocamento presso la madre, frequentazioni padre/figli in spazio neutro, vari incarichi di sostegno a favore dei minori e della coppia genitoriale ed €400 a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese extra, la madre ha chiesto l'affidamento super esclusivo dei figli e la conferma del collocamento presso di sé, la conferma dello spazio neutro per gli incontri di con il padre, oltre all'aumento ad € 600 Per_2
del contributo paterno al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese extra, allegando che Per_1
non vede il padre da vari anni e non intende incontrarlo, il padre non si è costituito ma è comparso personalmente alla scorsa udienza rilasciando ampie dichiarazioni,
pagina 4 di 17 è pervenuta la relazione dei Servizio tutela minori di Buccinasco in data 27.2.2023 cui è stata allegata la precedente relazione del 6.4.2022 inviata al TM di Milano, con la quale i servizi di Buccinasco avevano chiesto l'apertura di un procedimento a tutela dei minori dichiarando di trovarsi nella impossibilità di dare attuazione alle statuizioni della sentenza di separazione. Risulta aperto innanzi al
TM un procedimento (n. 2209/2020 R.G./E n. 630/2020 RA Civ Dr.ssa Cogliandolo) nel quale sono state sentite le parti ma non risultano essere stati adottati provvedimenti,
è necessario provvedere vista la difficile situazione in cui si trovano i minori, il padre allo stato vede solo il figlio minore in spazio neutro e sembra non aver ben Per_2
compreso le esigenze dei minori: ha continuato a
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