Trib. Palermo, sentenza 28/11/2024, n. 5799
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3872 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lavinia Benigno, presso il cui studio a Palermo, viale delle Alpi n. 113, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Bongiorno, presso il cui studio a Palermo, via
Giuseppe Puglisi Bertolino n. 21, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza segue a quella non definitiva n. 1974/2023 emessa il 21-26/04/2023, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
Il procedimento è proseguito per istruire le restanti domande, concernenti l'addebito della separazione richiesto dalla resistente, l'affidamento e mantenimento della figlia minore
nata a [...] il [...], e l'assegnazione della casa coniugale. Per_1
1
2. Quanto alla domanda di addebito proposta dalla resistente va Controparte_1
preliminarmente rilevato che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (cfr. Cass. Sez. 1, n.
18074/2014);
occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Ciò comporta una accurata valutazione del fatto per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti.
Nella specie, le emergenze documentali raccolte nel giudizio non consentono di ritenere fondata la domanda;
ed invero, i fatti occorsi in data 16/01/2022, in cui il ricorrente avrebbe minacciato e percosso la moglie, oltre a non essere stati ancora consacrati da un verdetto penale di condanna, non sono in ogni caso sufficienti a far ritenere che la relazione matrimoniale, iniziata nel 2014, sia naufragata a causa di quando accaduto in quell'isolata occasione sopra indicata;
peraltro, nella stessa querela proposta dalla si legge CP_1 quanto segue: “… Il rapporto con mio marito è sempre stato diciamo tranquillo, dato dal fatto che fino a due mesi fa abitavamo tutti insieme in un unico appartamento diviso con la mia famiglia di origine composta da mia madre, mio padre e dai miei fratelli. AD: Da quando il rapporto si è deteriorato? R: Da quando ci siamo strasferiti in una nuova casa (…) AD: Ha mai subito violenze psicologiche/minacce/violenze fisiche/sessuali?R: Non ho mai subito violenze fisiche prima di quest'oggi, tantomeno psicologiche e/o sessuali”;
Anche nel verbale di sommarie informazioni del 19/01/2022, la resistente ha aggiunto: “premetto che tutti i litigi hanno avuto inizio da quando io ho avuto un diverbio con sua madre, , i Persona_2 primi di novembre 2021, a causa di un malinteso circa un malfunzionamento dell'acqua nel nostro appartamento. Da allora anche gli altri parenti del hanno deciso Pt_1
unilateralmente di interrompere i rapporti con me. Da questo momento in poi, il Pt_1 usava qualunque pretesto per litigare con me […] Preciso che fino ai fatti della scorsa domenica, il mai aveva usato violenza fisica nei miei confronti”. Pt_1
Fermo restando, dunque, la valutazione da parte del Giudice penale dell'illiceità delle condotte
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3872 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lavinia Benigno, presso il cui studio a Palermo, viale delle Alpi n. 113, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Bongiorno, presso il cui studio a Palermo, via
Giuseppe Puglisi Bertolino n. 21, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza segue a quella non definitiva n. 1974/2023 emessa il 21-26/04/2023, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
Il procedimento è proseguito per istruire le restanti domande, concernenti l'addebito della separazione richiesto dalla resistente, l'affidamento e mantenimento della figlia minore
nata a [...] il [...], e l'assegnazione della casa coniugale. Per_1
1
2. Quanto alla domanda di addebito proposta dalla resistente va Controparte_1
preliminarmente rilevato che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (cfr. Cass. Sez. 1, n.
18074/2014);
occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Ciò comporta una accurata valutazione del fatto per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti.
Nella specie, le emergenze documentali raccolte nel giudizio non consentono di ritenere fondata la domanda;
ed invero, i fatti occorsi in data 16/01/2022, in cui il ricorrente avrebbe minacciato e percosso la moglie, oltre a non essere stati ancora consacrati da un verdetto penale di condanna, non sono in ogni caso sufficienti a far ritenere che la relazione matrimoniale, iniziata nel 2014, sia naufragata a causa di quando accaduto in quell'isolata occasione sopra indicata;
peraltro, nella stessa querela proposta dalla si legge CP_1 quanto segue: “… Il rapporto con mio marito è sempre stato diciamo tranquillo, dato dal fatto che fino a due mesi fa abitavamo tutti insieme in un unico appartamento diviso con la mia famiglia di origine composta da mia madre, mio padre e dai miei fratelli. AD: Da quando il rapporto si è deteriorato? R: Da quando ci siamo strasferiti in una nuova casa (…) AD: Ha mai subito violenze psicologiche/minacce/violenze fisiche/sessuali?R: Non ho mai subito violenze fisiche prima di quest'oggi, tantomeno psicologiche e/o sessuali”;
Anche nel verbale di sommarie informazioni del 19/01/2022, la resistente ha aggiunto: “premetto che tutti i litigi hanno avuto inizio da quando io ho avuto un diverbio con sua madre, , i Persona_2 primi di novembre 2021, a causa di un malinteso circa un malfunzionamento dell'acqua nel nostro appartamento. Da allora anche gli altri parenti del hanno deciso Pt_1
unilateralmente di interrompere i rapporti con me. Da questo momento in poi, il Pt_1 usava qualunque pretesto per litigare con me […] Preciso che fino ai fatti della scorsa domenica, il mai aveva usato violenza fisica nei miei confronti”. Pt_1
Fermo restando, dunque, la valutazione da parte del Giudice penale dell'illiceità delle condotte
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