Trib. Monza, sentenza 05/12/2024, n. 2937
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione CIVILE
Il Giudice
all'esito dell'udienza telematica scritta del 04 Dicembre 2024, preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3328/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- Avv. Francesca Spinelli in proprio e quale difensore di LI LU; attori;
e
- Supercondominio AS in persona dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso dagli Avv. Aldo Finzi e Carlo Comerio;
pagina 1 di 4 convenuto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori, affermandosi comodatari di una stanza all'interno del condominio convenuto, hanno impugnato una delibera assembleare mediante la quale era stato approvato il regolamento del campo da tennis condominiale escludendo dall'utilizzo di quest'ultimo le persone non residenti nel condominio;
chiedevano altresì il risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di fare uso del campo in questione.
Si costituiva il supercondominio eccependo in primis il difetto di legittimazione attiva degli attori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione CIVILE
Il Giudice
all'esito dell'udienza telematica scritta del 04 Dicembre 2024, preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3328/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- Avv. Francesca Spinelli in proprio e quale difensore di LI LU; attori;
e
- Supercondominio AS in persona dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso dagli Avv. Aldo Finzi e Carlo Comerio;
pagina 1 di 4 convenuto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori, affermandosi comodatari di una stanza all'interno del condominio convenuto, hanno impugnato una delibera assembleare mediante la quale era stato approvato il regolamento del campo da tennis condominiale escludendo dall'utilizzo di quest'ultimo le persone non residenti nel condominio;
chiedevano altresì il risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di fare uso del campo in questione.
Si costituiva il supercondominio eccependo in primis il difetto di legittimazione attiva degli attori
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